Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17315 del 13/07/2017
Cassazione civile, sez. trib., 13/07/2017, (ud. 28/06/2017, dep.13/07/2017), n. 17315
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20829/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
B.L.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Puglia n. 267/25/11 depositata il 4 luglio 2011.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 28 giugno
2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.
Fatto
FATTO E DIRITTO
atteso che:
– In relazione a cartella di pagamento n. (OMISSIS) notificata a B.L. in seguito a controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2001, l’Agenzia delle Entrate impugna per cassazione la declaratoria di inammissibilità del proprio appello contro l’annullamento di primo grado.
Il ricorso per cassazione denuncia errores in procedendo per violazione dell’art. 100 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68 (primo motivo) e dell’art. 112 c.p.c.(secondo motivo), avendo il giudice d’appello dichiarato che lo sgravio della cartella disposto dall’ufficio finanziario in esecuzione della sentenza di primo grado privasse l’ufficio stesso dell’interesse al gravame.
Il ricorso è fondato: lo sgravio della cartella disposto in provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado favorevole al contribuente non implica acquiescenza alla sentenza medesima, nè preclusione della relativa impugnazione, trattandosi di comportamento che può basarsi sulla mera volontà di evitare ulteriori spese di precetto ed esecutive (ex multis, Cass. 11 luglio 2012, n. 11769, Rv. 623346; Cass. 1 aprile 2016, n. 6334, Rv. 639630).
Il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017