Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17315 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/07/2017, (ud. 28/06/2017, dep.13/07/2017),  n. 17315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20829/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei

Portoghesi n. 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

B.L.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia n. 267/25/11 depositata il 4 luglio 2011.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 28 giugno

2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Fatto

FATTO E DIRITTO

atteso che:

– In relazione a cartella di pagamento n. (OMISSIS) notificata a B.L. in seguito a controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2001, l’Agenzia delle Entrate impugna per cassazione la declaratoria di inammissibilità del proprio appello contro l’annullamento di primo grado.

Il ricorso per cassazione denuncia errores in procedendo per violazione dell’art. 100 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68 (primo motivo) e dell’art. 112 c.p.c.(secondo motivo), avendo il giudice d’appello dichiarato che lo sgravio della cartella disposto dall’ufficio finanziario in esecuzione della sentenza di primo grado privasse l’ufficio stesso dell’interesse al gravame.

Il ricorso è fondato: lo sgravio della cartella disposto in provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado favorevole al contribuente non implica acquiescenza alla sentenza medesima, nè preclusione della relativa impugnazione, trattandosi di comportamento che può basarsi sulla mera volontà di evitare ulteriori spese di precetto ed esecutive (ex multis, Cass. 11 luglio 2012, n. 11769, Rv. 623346; Cass. 1 aprile 2016, n. 6334, Rv. 639630).

Il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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