Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17314 del 30/07/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 17314 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

SENTENZA

sul ricorso 4243-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente 2014
1932

contro
MCCD DI MECCA ROCCO E C. SNC;

intimato

avverso la sentenza n. 8/2009 della COMM.TRIB.REG. di
POTENZA, depositata il 16/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 30/07/2014

udienza del 22/05/2014 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per

il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo
L’Agenzia delle Entrate — Ufficio di Potenza — notificò alla M.C.C.D. S.n.c.

R.G.N.
4243/2010

di Mecca Rocco e C., in persona del legale rappresentante pro-tempore,
provvedimento di diniego relativo alle istanze di accertamento con adesione
che la società aveva presentato per la definizione delle imposte dovute in

rogito del notar Simone, con i quali la società aveva acquistato alcuni suoli
ubicati nella città di Potenza.
La società impugnò detto provvedimento dinanzi alla CTP di Potenza,
chiedendone l’annullamento e la dichiarazione d’infondatezza nel merito della
pretesa tributaria.
Il ricorso fu accolto dalla CTP di Potenza con sentenza che, ritenendo fondate
le doglianze espresse in ordine al diniego dell’istanza con adesione e prive di
pregio quelle inerenti al merito della rettifica, accolse il ricorso.
L’appello proposto dall’Ufficio avverso detta sentenza fu rigettato dalla CTR
della Basilicata con sentenza n. 8/3/09, depositata il 16 gennaio 2009, contro
la quale l’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione in forza di due motivi.
La società intimata non ha svolto difese.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 12 del D. Lgs. n. 218/1997, in combinato disposto con
l’art. 20 del D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360 1° comma n. 3 c.p.c.
Richiamando la propria Circolare n. 28/2002 e la circolare n. 11 del 4 aprile
2001 della Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia, assume
l’erroneità della decisione impugnata, nella parte in cui ha ritenuto ritualmente
presentate le istanze di accertamento con adesione spedite entrambe con
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forza di avviso di accertamento in rettifica relativamente a due atti del 2003 a

raccomandate senza avviso di ricevimento in busta chiusa entro il 60 0 giorno
dalla notifica dell’avviso di accertamento in rettifica, ma pervenute all’ufficio
oltre detto termine, ritenendo che, in forza dell’interpretazione dell’art. 12 del
D. Lgs. n. 218/1997 offerta dalla succitata circolare, per potersi considerare
ritualmente proposte le istanze di accertamento con adesione occorreva far

546/1992 per la proposizione del ricorso giurisdizionale a mezzo posta.
2. Con il secondo motivo l’Amministrazione finanziaria censura la sentenza
impugnata per violazione dell’art. 36 del D. Lgs. n. 546/1992, in relazione
all’art. 360 1° comma n. 4 c.p.c., deducendo la nullità della sentenza per
contrasto tra dispositivo e motivazione, solo apparente, non essendo dato
comprendere 1′ iter logico attraverso il quale il giudice tributario di secondo
grado, pur riconoscendo la fondatezza nel merito della pretesa impositiva,
abbia poi in dispositivo pronunciato (in toto) il rigetto dell’appello proposto
dall’ufficio che aveva chiesto, con le proprie conclusioni, che, in riforma della
sentenza impugnata, fosse dichiarata la legittimità del provvedimento di
diniego delle istanze di accertamento con adesione, ovvero che fosse in ogni
caso dichiarata la fondatezza degli avvisi di rettifica.
3. Il primo motivo è infondato e va disatteso.
L’art. 12 1° comma del D. Lgs. n. 218/1997, quanto alle modalità di
presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, nel caso in esame, in
cui sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto da invito a
comparire, si limita a prevedere che l’istanza possa essere presentata dal
contribuente in carta libera, con la quale indichi il proprio recapito, anche
telefonico, disciplinando solo, indirettamente il termine, per la relativa
proposizione

(“anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi la

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riferimento ai requisiti prescritti dall’art. 20 2° comma del D. Lgs. n.

commissione tributaria provinciale”), che, come è noto, è di 60 giorni dalla

notifica di quest’ultimo, secondo quanto disposto dall’art. 21 del D. Lgs. n.
546/1992.
In fatto è incontroverso che le istanze di accertamento con adesione sono state
spedite dalla società con lettere raccomandate in busta chiusa (senza ricevuta

all’Ufficio oltre il 60° giorno.
L’Agenzia delle Entrate richiama, a fondamento del proprio assunto le due
succitate circolari.
In primo luogo occorre precisare che, con riferimento alla problematica della
tempestività o meno delle istanze di accertamento con adesione spedite a
mezzo posta, come d’altronde si rileva anche dal quesito di diritto formulato
dalla ricorrente, lo stesso richiamo alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n.
28 dell’8 aprile 2002, resa peraltro in relazione all’art. 6 del D. Lgs. n.
218/1997, conferma la validità della presentazione dell’istanza a mezzo posta
e che per la sua tempestività possa farsi riferimento alla data di spedizione
della raccomandata, purché essa soddisfi i requisiti prescritti dall’art. 20 del
D. Lgs. n. 546/1992. Con la circolare n. 28/2002, infatti, l’Amministrazione
finanziaria, rimeditando l’orientamento espresso con la succitata precedente
circolare dell’ufficio regionale della Lombardia, ebbe ad osservare che “se è
vero, com’è vero, che il termine di sessanta giorni per l’impugnazione si
considera rispettato anche assumendo quale data del ricorso quella di
spedizione (in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, ex
art. 20 del decreto legislativo” n. 546/1992 ” — stante l’evidente connessione
dei due adempimenti — non si ravvisano motivi che impediscano di poter
considerare tempestiva l’istanza di adesione spedita per posta, entro il
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di ritorno) il 58° giorno dalla notifica degli avvisi di rettifica e pervenute

suddetto termine, purché, beninteso, vengano pienamente rispettate le
modalità prescritte dall’art. 20″.
Sicché, in sostanza, la censura dell’Ufficio si pone in relazione alla denunciata
violazione delle richiamate disposizioni di legge da parte della sentenza
impugnata, poiché il provvedimento di diniego delle istanze di accertamento

raccomandate spedite erano prive di avviso di ricevimento e spedite in busta
chiusa, come tali non rispettose dei requisiti prescritti dall’art. 20 del D. Lgs.
n. 546/1992.
3.1. L’assunto della ricorrente non può essere condiviso.
Premesso che la circolare dell’Agenzia delle Entrate con la quale
l’Amministrazione finanziaria interpreti una norma tributaria, anche quando
contenga una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati, esprime un
parere dell’amministrazione non vincolante per il contribuente, oltre che per
gli uffici, per la stessa autorità che l’ha emanata e per il giudice (cfr. Cass. civ.
sez. unite 2 novembre 2007, n. 23031; più di recente Cass. civ. sez. V 21
marzo 2014, n. 6699), il parere espresso da detta circolare non può essere
condiviso da questo collegio, atteso che da esso deriva l’estensione analogica
di una causa di decadenza, che l’art. 22 del D. Lgs. n. 546/1992, nel
prevederne l’inammissibilità, la pone, in combinato disposto con l’art. 20
dello stesso decreto, unicamente con riferimento al ricorso giurisdizionale
proposto a mezzo posta che sia stato spedito alla CTP adita con raccomandata
priva di avviso di ricevimento ed in busta chiusa.
Stante il principio di tassatività delle cause di decadenza dall’impugnazione
(cfr. Cass. civ. sez. II 30 marzo 2006, n. 7352) e avuto riguardo, del resto, alla
diversa funzione cui sottende il requisito di forma previsto dall’art. 20 del D.
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con adesione sarebbe stato legittimamente fondato sul fatto che le

Lgs. n. 546/1997 per la corretta proposizione del ricorso giurisdizionale,
rispetto a quello (la sola forma scritta dell’istanza di accertamento con
adesione) che quella proposizione del ricorso mira invece ad evitare, deve
condividersi, nella fattispecie in esame, la valutazione del giudice di merito
circa la legittimità delle istanze di accertamento con adesione presentate dalla

società, confermato dalla decisione impugnata, non essendo stata, peraltro,
nella fattispecie in esame, in alcun modo contestata dall’Amministrazione
finanziaria la ricezione delle istanze, quantunque oltre il 60 0 giorno dalla
notifica degli avvisi di rettifica, né che le buste chiuse non contenessero le
istanze di accertamento con adesione relative agli avvisi di rettifica
previamente notificati alla contribuente.
4. Ugualmente va disatteso il secondo motivo di ricorso.
Dallo stesso è dato rilevare — per quanto non si dia conto da parte della
ricorrente con assoluta puntualità del tenore della decisione resa dai giudici di
primo grado — che la sentenza della CTP ha nel contempo, sul ricorso della
contribuente che aveva contestato la legittimità del provvedimento di diniego
e censurato il merito della rettifica, accolto il ricorso quanto all’annullamento
del provvedimento di diniego, ritenendo invece infondate le doglianze relative
al merito della rettifica; cosicché l’interesse dell’Amministrazione alla
proposizione dell’appello sussisteva unicamente in ordine alla soccombenza
sulla ritenuta illegittimità del provvedimento di diniego delle istanze di
accertamento con adesione.
Ciò posto, evidentemente, nessun contrasto insanabile può ritenersi
sussistente tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata, con la
quale — sostanzialmente confermando la validità della motivazione resa dai
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contribuente ed il conseguente accoglimento, in parte qua, del ricorso della

giudici di prime cure che avevano ritenuto illegittimo il provvedimento di
diniego e fondata la pretesa impositiva fatta valere con gli atti di rettifica — la
CTR della Basilicata ha in dispositivo rigettato l’appello, dovendosi dunque
escludere la sussistenza del denunciato error in procedendo per carenza
assoluta di motivazione.

legittimità, non avendo l’intimata svolto difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 maggio 2014
Il Con ,igliere estensore

i Il Preside

5. Nulla va statuito, infine, in ordine alle spese del presente giudizio di

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