Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17314 del 24/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 24/08/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 24/08/2016), n.17314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19406/2011 proposto da:

C.D., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TACITO 50, presso lo studio dell’avvocato PAOLO IORIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PATRIZIA DI NUNNO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

N. FASCHION GROUP S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIACOMO PUCCINI 10, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO FERRI,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELENA POMERO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 108/2011 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositala il 12/03/2011 r.g.n. 487/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l’Avvocato IORIO PAOLO per delega Avvocato DI NUNNO PATRIZIO;

udito l’Avvocato FERRI GIANCARLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

Con sentenza 12 marzo 2011, la Corte d’appello di Brescia rigettava l’appello principale di C.D. (agente della ditta individuale Le Spose di N. di C.C., poi conferita in N. Fashion Group s.r.l., dal 19 settembre 1998 al 23 maggio 2005) e quello incidentale della preponente avverso la sentenza di primo grado, che aveva respinto le domande del primo, di condanna della seconda al pagamento delle provvigioni maturate e non corrisposte, delle indennità di mancato preavviso e di cessazione del rapporto di lavoro, nonchè del risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1751 c.c., comma 6 e così pure la domanda risarcitoria della società, in via riconvenzionale, per attività di concorrenza sleale dell’agente (esercizio dal 5 aprile 2005 di vendita di abiti da sposa assimilabili a quelli commercializzati dalla preponente).

A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva, sulla base delle scrutinate risultanze istruttorie, lo svolgimento di una sleale attività concorrenziale dall’agente quando ancora era legato alla preponente (avviata dai primi mesi dell’anno 2005, in esito ad accordi propedeutici negli ultimi dell’anno precedente e sua partecipazione alla nuova compagine societaria dal 5 aprile 2005), comportante la risoluzione del rapporto per giusta causa, ostativa al riconoscimento in favore dell’agente dell’indennità di preavviso. Essa escludeva pure la spettanza delle indennità di cessazione del rapporto e risarcitoria ai sensi dell’art. 1751 c.c., comma 6, in difetto dei rispettivi presupposti, nonchè, in via subordinata, di indennità suppletiva di clientela secondo i parametri AEC, in quanto non dovuta per risoluzione del rapporto ad iniziativa della preponente per concorrenza sleale dell’agente. Infine, neppure riteneva dimostrata l’esistenza di provvigioni maturate e non pagate, non essendo risultate vendite a soggetti terzi nella sua zona di competenza.

La Corte bresciana negava parimenti la fondatezza della domanda risarcitoria della società, in difetto di prova del danno tanto conseguente alla diminuzione di ordini di acquisto tanto di immagine, non potendo esso ravvisarsi in re ipsa, per l’accertata attività di concorrenza sleale dell’agente.

Con atto notificato il 14 (20) luglio 2011, C.D. ricorre per cassazione con unico motivo, cui resiste N. Fashion Group s.r.l. (ora s.p.a. per effetto di trasformazione deliberata con assemblea sociale del 14 aprile 2015) con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per l’omessa considerazione del fatto controverso e decisivo, alla base del proprio recesso, della modificazione del contratto di agenzia in senso a sè sfavorevole (per il taglio dalla preponente della zona del Triveneto), coincidente per giunta con la negativa situazione economica procuratagli dalle onerose condizioni della propria separazione coniugale; così erroneamente e lacunosamente ricostruita la vicenda dalla Corte d’appello nel senso della ritenuta propria attività di concorrenza sleale, sulla scorta di una contestata valutazione delle prove orali scrutinate.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorso è inteso, infatti, alla sottesa, ma evidente, finalità di introduzione di un’istanza di rivisitazione critica del merito, correttamente e congruamente valutato dalla Corte territoriale (sulla base delle ragioni, esenti da vizi logici e giuridici, esposte a pgg. da 2 a 5 della sentenza).

E ciò nella prospezione di una diversa ricostruzione del fatto accertato e nella sostanziale contestazione della valutazione probatoria del giudice di merito. Ma ad esso, in via esclusiva, spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così libera prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (Cass. 10 giugno 2014, n. 13054; Cass. 27 gennaio 2015, n. 1547): secondo un esercizio insindacabile dal giudice di legittimità, al quale solo pertiene la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni del giudice di merito, non equivalendo il sindacato di logicità del giudizio di fatto a revisione del ragionamento decisorio (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694).

Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente l’inammissibilità del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso e condanna Domenico Carbonara alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi e Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2016

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