Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17314 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 25/03/2021, dep. 17/06/2021), n.17314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22949/2014 R.G. proposto da:

EQUITALIA SUD SPA (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. GENNARO

DI MAGGIO, elettivamente domiciliata in Roma, Via Adolfi Gandiglio,

27 presso l’Avv. Emiddio Perreca;

– ricorrente –

contro

M.S. (C.F. (OMISSIS));

– intimata –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania, n. 1426/47/2014, depositata il 12 febbraio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2021

dal Consigliere Relatore Dott. D’Aquino Filippo.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La contribuente M.S. ha impugnato un avviso di iscrizione ipotecaria relativo a tributi del periodo di imposta dell’anno 1999, per le quali erano state emesse diverse cartelle di pagamento deducendo di avere parzialmente estinto il debito sottostante e, per alcune cartelle, deducendo la mancata notificazione delle stesse.

La CTP di Napoli ha accolto il ricorso e la CTR della Campania, con sentenza in data 12 febbraio 2014, ha dichiarato inammissibile l’appello del concessionario della riscossione, osservando che l’atto di appello è stato notificato in data 25 settembre 2012, laddove la sentenza impugnata era stata depositata in data 6 giugno 2011, ritenendo tale questione assorbente rispetto alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente impositore. Ha osservato, in particolare, il giudice di appello che, benchè in data 20 luglio 2012 fosse stata tentata la notificazione presso il precedente difensore, il cui atto veniva restituito in data 23 luglio 2012 per trasferimento del difensore, la successiva rinnovazione della notificazione è preclusa dal passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Ha, infine, rilevato la CTR che il concessionario della riscossione non ha chiesto di essere rimesso in termini.

Propone ricorso per cassazione il concessionario della riscossione affidato a tre motivi; gli intimati non si sono costituiti in giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1 – Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 27, per non essersi il giudice di appello pronunciato su tutta la domanda, avuto riguardo alle questioni di decadenza della contribuente dall’impugnazione, nonchè all’infondatezza delle pretese della contribuente.

1.2 – Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, per avere la CTR ritenuto l’inammissibilità dell’appello per mancata notificazione dell’atto di appello da parte della contribuente all’ente impositore. Deduce il ricorrente che ove la CTR avesse ritenuto necessaria la partecipazione al giudizio dell’ente impositore avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio.

1.3 – Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49 e dell’art. 327 c.p.c.. Deduce il ricorrente che la nullità della notificazione può essere sanata mediante la rinnovazione della notificazione, ovvero mediante la costituzione in giudizio del destinatario dell’atto notificato.

2 – Deve preliminarmente rilevarsi che nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate Riscossione, quale successore ope legis di Equitalia, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, ex art. 1 conv.. in L. 1 dicembre 2016, n. 225, non si è costituita in giudizio, per cui il processo prosegue tra le parti originarie ai sensi dell’art. 111 c.p.c. (Cass., Sez. V, 28 dicembre 2018, n. 33639).

3 – I motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili in quanto non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull’inammissibilità dell’impugnazione in appello per tardività della notificazione del ricorso (“l’esame della domanda preliminare di tardività dell’appello, si pone come questione più liquida (..) osserva la commissione che l’appellante concessionario ha tentato la notifica dell’atto di appello con atto consegnato a mezzo posta in data 20 luglio 2012 (..) in data 23 luglio 2012 all’appellante era restituito il plico con la dizione trasferito. La successiva notificazione, questa andata a buon fine, è stata effettuata con consegna dell’atto da recapitare il giorno 25 settembre 2012, già perento il diritto ad appellare (…) “). Tale questione è stata ritenuta preliminare ed assorbente rispetto alle altre questioni ed è stata assunta a ratio decidendi della sentenza impugnata, con conseguente stabilizzazione e passaggio in giudicato della stessa, rispetto alla quale il ricorrente non può avere interesse all’esame dei motivi del ricorso, in quanto il loro esame non sarebbe in grado di incidere sulla intervenuta definitività della decisione.

4 – Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Nulla per le spese in assenza di costituzione degli intimati. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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