Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17314 del 16/08/2011

Cassazione civile sez. I, 16/08/2011, (ud. 31/05/2011, dep. 16/08/2011), n.17314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13867/2005 proposto da:

IMPREPAR – IMPREGILO PARTECIPAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (C.F.

(OMISSIS)), cessionaria del ramo d’azienda della Impregilo s.p.a.

denominato Business Unit Attività Varie, in persona del procuratore

speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE

PORTA PIA 121, presso l’avvocato NAVARRA GIANCARLO, rappresentata e

difesa dall’avvocato CANDIA Vito, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA 2 DI PALERMO (C.F. (OMISSIS)), in persona

dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ARENULA 21, presso l’avvocato LESTI ISABELLA, rappresentato e

difeso dall’avvocato CORSO Guido, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE DELLA REGIONE SICILIANA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 161/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 21/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/05/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 24 febbraio 2000, la società Impregilo s.p.a.

convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo, il Consorzio di Bonifica n. 2 di Palermo e l’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana e – premesso di essere rimasta aggiudicataria dell’appalto relativo alla costruzione del serbatoio “(OMISSIS)” sul fiume Belice sinistro, stipulato il 18 dicembre 1975, nonchè di avere ultimato i lavori nel termine contrattualmente previsto, prorogato al 26 settembre 1984- espose che l’appaltante Consorzio di Bonifica dell’Alto e Medio Belice (poi soppresso e posto in Gestione liquidatoria a cura dell’Assessorato AA e FF) non aveva mai definito le operazioni di collaudo, non adottando alcuna determinazione in ordine ad alcune riserve formulate dall’impresa. Tanto premesso, chiese che, ritenuto tale inadempimento, i convenuti fossero, in solido, condannati a corrisponderle le somme richieste in relazione alle menzionate riserve, oltre alla rata saldo lavori e revisione prezzi ed oltre ad interessi, anche anatocistici, e maggior danno ex art. 1224 c.c., comma 2.

Costituitosi, l’Assessorato convenuto dedusse il proprio difetto di legittimazione passiva, che attribuì esclusivamente al Consorzio di Bonifica n. 2 di Palermo.

Quest’ultimo, nel costituirsi in giudizio, eccepì la prescrizione delle pretese vantate dalla società attrice, opponendosi, anche nel merito, all’accoglimento delle medesime.

Con sentenza dell’11 ottobre 2001, il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, rigettò le domande proposte dalla Impresilo s.r.l., condannandola al pagamento delle spese di lite.

Affermata la carenza di legittimazione passiva dell’Assessorato A.A e FF, osservò che i diritti fatti valere in giudizio erano ormai prescritti, essendo trascorso oltre un decennio dal termine iniziale del 12 novembre 1985 (corrispondente all’anno successivo alla redazione del certificato finale dei lavori), a partire dal quale avrebbero potuto essere esercitate le azioni a tutela degli asserti crediti.

Con citazione del 4 e 5 novembre 2002, la società IMPREPAR – IMPREGILO Partecipazioni s.p.a. proponeva appello avverso tale decisione.

Si costituivano entrambi gli appellati, resistendo al gravame.

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza 161 del 2005, rigettava l’appello ritenendo applicabile al caso di specie della L. n. 741 del 1981, art. 5, in base al quale la domanda poteva essere proposta, anche in assenza di collaudo, decorsi i termini previsti per l’effettuazione del collaudo (sei mesi o un anno dalla ultimazione dei lavori, più altri due mesi per la emissione del certificato di collaudo: art. 5 cit., commi 1, 2, 4), con la conseguenza che, essendo stati i lavori ultimati nel 1984, il diritto di credito dell’impresa era prescritto sin dal 1995: sicchè tardivi e, quindi, privi di effetto interruttivo, erano sia l’atto di diffida notificato il 1998 sia l’atto di citazione del 2000.

Avverso detta decisione ricorre per cassazione l’Imprepar spa sulla base di dieci motivi, illustrati con memoria, cui resiste con controricorso il Consorzio di Bonifica 2 di Palermo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi sei motivi di ricorso l’impresa ricorrente contesta sotto diversi profili il termine iniziale di inizio della prescrizione ritenuto dalla sentenza impugnata.

In particolare: a) nega l’applicabilità della L. n. 741 del 1981 con l’argomento che il contratto d’appaltò era stato stipulato in epoca precedente alla sua entrata in vigore (anche se i lavori furono ultimati dopo) e, comunque, l’art. 5 della legge in questione si riferisce solo alle domande relative a diritti nascenti dall’approvazione del collaudo dell’opera pubblica e non anche a quelle relative alle pretese sorte nel corso dello svolgimento dell’appalto; b) sostiene che, in ragione della natura dei lavori (la realizzazione di una diga), e delle disposizioni contrattuali troverebbe applicazione il D.P.R. n. 1363 del 1959 (regolamento dighe) che consente di protrarre le operazioni di collaudo sino a cinque anni come stabilito dal Capitolato speciale d’appalto (art. 30): con conseguente slittamento della decorrenza del termine prescrizionale; c) assume che, anche ad ammettere l’applicabilità della L. n. 741 del 1981, art. 5, la prescrizione non sarebbe comunque maturata, non avendo l’amministrazione risolto la controversia in via amministrativa e notificato il relativo provvedimento nè avendo emanato alcuna decisione sulle riserve; d) contesta l’assimilazione, fatta dalla Corte palermitana, fra mancata collaudazione e rifiuto di collaudare nonchè la mancata specificazione di quale fosse il tempo ragionevolmente necessario per il completamento del collaudo in relazione al caso concreto.

Con il settimo motivo contesta la sentenza impugnata per avere escluso l’effetto interruttivo dell’atto di diffida del giugno 1998 e della relazione della commissione di collaudo del settembre 1995.

Con l’ottavo motivo si duole della violazione dell’art. 210 c.p.c., per il mancato ordine di esibizione di una raccomandata.

on il nono motivo lamenta l’omessa presa in considerazione delle domande riproposte e non esaminate in primo grado.

Con il decimo motivo contesta la ritenuta carenza di legittimazione passiva dell’Assessorato Agricoltura e foreste della regione Sicilia.

I primi sei motivi possono essere esaminati contestualmente stante la loro connessione.

La prima doglianza da esaminare (contenuta nel primo motivo di ricorso) è quella relativa alla contestata applicabilità della L. n. 741 del 1981 al caso di specie in ragione del fatto che il contratto d’appalto era stato stipulato in epoca precedente alla sua entrata in vigore non rilevando – a dire della ricorrente – che i lavori furono ultimati successivamente.

Tale assunto è erroneo avendo questa Corte a più riprese ribadito che la L. 10 dicembre 1981, n. 741, art. 5 è immediatamente applicabile anche ai rapporti in corso all’epoca della sua entrata in vigore, in quanto tale disposizione – nel determinare normativamente il termine (anteriormente rimesso all’iniziativa dell’appaltatore o fissato dal giudice ai sensi dell’art. 1183 cod. civ.) al decorso del quale, nell’inerzia dell’amministrazione committente, consegue la restituzione della cauzione o l’estinzione dell’equivalente fideiussione prestate dall’appaltatore a garanzia della regolare esecuzione dei lavori – ha inciso solo sulla determinazione temporale (e non sugli elementi essenziali) del fatto generatore del diritto alla restituzione o all’estinzione delle garanzie, senza operare alcuna distinzione tra appaltatori adempienti e non, bensì mirando ad indurre la P.a. committente a svolgere i suoi compiti istituzionali di collaudo in tempi ragionevolmente brevi (Cass. 6805/02, Cass. 13963/01, Cass. 7596/01, Cass. 1856/00).

Connessa alla esaminata doglianza è quella ulteriore (contenuta anch’essa nel primo motivo di ricorso) secondo cui l’art. 5 della legge in questione non sarebbe applicabile nel caso di specie perchè si riferisce solo alle domande relative a diritti nascenti dall’approvazione del collaudo dell’opera pubblica e non anche a quelle relative alle pretese sorte nel corso dello svolgimento dell’appalto.

La doglianza è infondata.

Del tutto correttamente la Corte d’appello ha osservato sul punto che” l’u.c., dell’art. 5 in esame stabilisce che trascorsi i termini fissati per il collaudo “l’impresa può proporre, ai sensi delle norme vigenti, giudizio arbitrale o ordinario per le controversie dal contratto di appalto” e che dunque tale possibilità non si riferisce solo alle controversie nascenti dal collaudo ma anche a quelle derivanti dal contratto.

La giurisprudenza citata dal ricorrente sul punto (Cass. 6036/98), che si riferisce ad una ipotesi di controversia su diritti derivanti dall’approvazione del collaudo, non esclude infatti che la L. n. 741 del 1981, art. 5 possa trovare applicazione anche per tutte le altre controversie relative alla esecuzione dell’appalto.

Vanno ora esaminate le doglianze (contenute nel primo, nel secondo, nel quinto e nel sesto motivo di ricorso) che, sotto diversi profili, sostengono che nel caso di specie, in ragione della natura dei lavori (la realizzazione di una diga), e delle disposizioni contrattuali risulterebbe applicabile l’art. 30 del Capitolato speciale d’appalto che consente di protrarre le operazioni di collaudo sino a cinque anni facendo riferimento al D.P.R. n. 1363 del 191959 (regolamento dighe), con conseguente slittamento della decorrenza del termine prescrizionale.

In particolare, la società ricorrente assume, sia sotto il profilo della violazione di legge che dell’omessa motivazione, che la Corte d’appello non ha tenuto conto del fatto che la disciplina del collaudo prevista dal regolamento dighe,richiamata dal capitolato speciale d’appalto, costituendo normativa speciale, prevaleva sulla disciplina generale della L. n. 741 del 1981, e che, comunque, applicandosi tale normativa speciale, non era previsto alcun onere probatorio a carico di essa ricorrente di dimostrare che il ritardo nel completamento del collaudo non era ad essa imputabile.

Le doglianze sono infondate.

La Corte d’appello ha fornito su tale questione la motivazione che segue.

“Relativamente alla determinazione del tempo ragionevolmente necessario per la esecuzione del collaudo, nel caso di specie, non può tuttavia prendersi in considerazione, come vorrebbe l’appellante, il più lungo termine di anni cinque contemplato dal regolamento Dighe, espressamente richiamato nell’art. 30 del Capitolato Speciale, in quanto non è stata data la prova delle condizioni che giustificherebbero la sua applicazione in concreto, a fronte della previsione del più breve termine contrattuale contenuta nello stesso art. 30 (“il collaudo generale e complessivo delle opere verrà iniziato entro il 12 mese successivo alla data di ultimazione dei lavori e dovrà avere al massimo la durata di un anno”). Ciò posto, sia che si applichi quest’ultimo termine sia che si faccia capo ai termini di legge stabiliti dalla L. n. 741 del 1981, art. 5, diritti azionati risultano, in ogni caso prescritti, essendo stata l’azione esercitata nel febbraio 2000…..”.

Le conclusioni a cui è pervenuta la Corte d’appello sono corrette anche se la motivazione necessita di adeguata integrazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c..

Va preliminarmente osservato che, anteriormente all’emanazione della L. n. 741 del 1981, art. 5, non era previsto alcun termine per il compimento delle operazioni di collaudo.

La citata disposizione, nell’intento di ovviare ai rimedi sino ad allora praticati di diffidare l’amministrazione ovvero chiedere al giudice la fissazione di un termine di conclusione delle operazioni, ha previsto al comma 1 che “la collaudazione dei lavori pubblici deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori”, mentre al comma 2 ha stabilito che “nel caso di lavori complessi o qualora lo richieda la particolare natura dei lavori, il capitolato speciale può prolungare tale termine per un periodo non superiore ad un anno dall’ultimazione dei lavori”.

Questa Corte, (Cass. 23746/07) ha avuto occasione a tale proposito di chiarire che “la norma ha recepito in via normativa l’avvertita esigenza di eliminare margini di discrezionalità del giudice circa la valutazione (della congruità del tempo trascorso ai fini dell’espletamento dell’esame valutativo, ovvero circa il limite di tollerabilità entro il quale detto esame deve essere eseguito, in ragione delle normali esigenze di definire il rapporto senza ritardi ingiustificati (Cass. nn. 5530/1983, 6559/1988, v. n. 6303/2003).

Alla luce della citata giurisprudenza deve, quindi, affermarsi che la previsione della L. n. 741 del 1981, art. 5, che prevede la possibilità per l’appaltatore di adire l’autorità giudiziaria per far valere le proprie domande nel caso in cui il collaudo non venga completato entro un certo lasso di tempo, sia una norma di carattere generale applicabile a tutte le procedure di esecuzione di opere pubbliche a prescindere dalle diverse normative speciali applicabili a ciascuna di esse.

Al livello interpretativo, ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria in caso di ritardo nella definizione del collaudo ..sussiste la questione se il termine entro cui quest’ultimo debba essere definito è in ogni caso quello di cui alla L. n. 741 del 1981 o se siano applicabili eventuali diversi termini previsti da leggi speciali.

Tale problematica interpretativa non entra però in gioco nel caso di specie.

E’ sufficiente a tal fine osservare che il D.P.R. n. 1363 del 1959, e, in particolare, l’art. 14, che contiene la disciplina del collaudo delle dighe, non prescrive alcun termine entro cui i collaudi debbano essere effettuati (in tal senso va corretta la motivazione della sentenza impugnata laddove sostiene che un più lungo termine di 5 anni sia previsto dal regolamento dighe).

Da ciò necessariamente discende che il termine stabilito dalla L. n. 741 del 1981, art. 5, è certamente applicabile ai collaudi riguardanti le dighe in assenza di un diverso termine per questi indicato dal regolamento 1363 del 1959, non potendosi escludere la detta applicazione in ragione di una ipotetica asserita maggiore complessità delle operazioni di collaudo, stante la generale applicabilità dell’art. 5 in questione a tutti gli appalti di opere pubbliche ed essendo un prolungamento dei termini già previsto dallo stesso art. 5 in esame per il completamento di collaudi particolarmente complessi.

E’ altresì evidente che il termine di cui alla L. n. 741 del 1981, art. 5, applicandosi ai rapporti in corso, prevale sulle disposizioni contrattuali che prevedono un diverso termine, come avvenuto nel caso di specie. Questa Corte ha già ritenuto a tale proposito che “non diversamente dal contraente privato, anche la Pubblica Amministrazione è infatti tenuta ad eseguire il contratto nel rispetto delle regole generali dettate dagli artt. 1374 e 1375 c.c. – e non può ritardare sine die le sue determinazioni in ordine al collaudo, paralizzando i diritti dell’altro contraente” (Cass. 23746/07; Cass. S.U. 1995 n. 11312; Cass. 1995 n. 7550; 12014; 1992 n. 12513; 1988 n. 6559; 1986 n. 7378; S.U. 1985 n. 4343; 1976 n. 2385; SU 1970 n. 445).

In tal modo l’intervento del legislatore del 1981 “ha attribuito valore legale tipico di rifiuto, e quindi d’inadempimento, al protrarsi di tale inerzia per un segmento temporale la cui congruità ha prestabilito in linea generale ed astratta, il cui inutile decorso segna con certezza il momento iniziale di esercizio del complesso bagaglio dei diritti dell’appaltatore al quale, legittimandolo “alle controversie nascenti dal contratto”, attribuisce la possibilità legale di richiedere in giudizio la prestazione che gli compete” (Cass. 23746/07).

In altri termini, il limite temporale imposto dalla legge crea un generale valore legale di rifiuto da parte della P.A. alla definizione del collaudo e riveste un carattere imperativo certamente non derogabile al livello pattizio in quanto posto a tutela sia dell’interesse dell’appaltatore che di quello pubblico dell’amministrazione alla certezza dei rapporti giuridici ed all’accelerazione dei procedimenti amministrativi.

Va ulteriormente osservato che l’art. 30 del Capitolato speciale stabilisce un termine di un anno dalla ultimazione dei lavori per l’inizio del collaudo ed un ulteriore termine di un anno per il suo completamento e qualora detto termine non dovesse essere rispettato prevede che debbano essere liquidate la cauzione e le trattenute in garanzia dietro rilascio di fideiussione e qualora il mancato collaudo dovesse protrarsi oltre i cinque anni, l’amministrazione è tenuta a rimborsare l’importo della fideiussione in ragione del 2% annuo.

E’ evidente da ciò che l’art. 30 in esame non fissa affatto un termine più lungo di cinque anni per il completamento dell’appalto, ma stabilisce solo degli obblighi di rimborsi pecuniali a carico dell’amministrazione qualora non dovesse essere rispettato il termine annuale in tal modo implicitamente sancendo l’esistenza di un inadempimento. In tale contesto, appaiono corrette le conclusioni cui è pervenuta la Corte d’appello, che ha ritenuto che, anche a volere applicare l’art. 30 del capitolato, i termini per l’esecuzione del collaudo dovevano ritenersi comunque scaduti con la conseguenza che il termine per agire in giudizio era ormai prescritto.

Venendo ora all’esame delle doglianze, contenute nel terzo e nel quinto motivo, secondo cui, anche ad ammettere l’applicazione della L. n. 741 del 1981, art. 5, la prescrizione non sarebbe comunque maturata, non essendosi verificato il presupposto processuale costituito dal fatto che l’amministrazione si fosse pronunciata via amministrativa sulle domande dell’impresa e avesse notificato il relativo provvedimento nè quello costituito dalla decisione sulle riserve, se ne rileva l’infondatezza. La non necessità di mettere in mora l’amministrazione e di attendere la sua decisione in via amministrativa è stata già affermata da questa Corte (v. Cass. 23746/07) e discende dall’interpretazione della L. n. 741 del 1981, art. 5, u.c., ultima parte, laddove prevede che l’impresa, oltre ad avere la possibilità di iniziare il giudizio in caso di mancanza di rispetto dei termini stabiliti per il collaudo dai precedenti commi dell’articolo in questione, possa “tuttavia instaurare il giudizio successivamente, nei termini previsti dalle norme vigenti, una volta che l’amministrazione le abbia notificato il provvedimento che risolve le controversie in sede amministrativa”.

E’ evidente che si tratta di una mera facoltà che è concessa all’impresa la quale può sia ricorrere in via amministrativa oppure no, ovvero ,in caso di scelta positiva in tal senso, può attendere per iniziare il giudizio l’esito della procedura amministrativa.

Tutto ciò non inficia comunque il fatto che il diritto di agire può essere fatto comunque valere dall’impresa allo scadere del termine per l’approvazione del collaudo previsto dalla L. n. 741 del 1981, art. 5, e che da tale momento inizia a decorrere il termine prescrizionale.

In tal senso del tutto corretta appare la motivazione della Corte d’appello che ha ritenuto che non costituisce ulteriore presupposto per agire in giudizio la messa in mora dell’amministrazione e la risoluzione delle controversie in sede amministrativa nè tale motivazione risulta omessa in relazione alle riserve, come sostenuto con il quarto motivo, poichè le controversie relative a queste ultime rientrano tra le controversie amministrative di cui si è occupata la sentenza impugnata.

Mette infine appena conto di dire – per quel che può qui valere – che la stessa dottrina citata dalla impresa ricorrente, contrariamente a quanto da quest’ultima sostenuto, ha ritenuto che la L. n. 741 del 1981, art. 5, abbia fatto “venir meno sia la ragione d’improcedibilità derivante dalla mancanza di approvazione del collaudo sia quella relativa alla necessità che sulle domande dell’appaltatore si sia preventivamente pronunciata l’amministrazione” (vedasi edizione del 1985 pag. 1095-1096).

La doglianza, rappresentata con il quinto motivo, secondo cui la Corte d’appello avrebbe mancato di specificare quale fosse il tempo ragionevolmente necessario per il completamento del collaudo in relazione al caso concreto, è inammissibile.

L’argomentazione della Corte su tale punto è, infatti, certamente un fuor d’opera che non rileva ai fini della decisione dal momento che è indubbio che essa abbia posto a base della decisione il termine di cui alla L. n. 741 del 1981, art. 5, che – come già rilevato – ha recepito in via normativa l’avvertita esigenza di eliminare margini di discrezionalità del giudice circa la valutazione della congruità del tempo trascorso ai fini dell’espletamento dell’esame valutativo, ovvero circa il limite di tollerabilità entro il quale detto esame deve essere eseguito, in ragione delle normali esigenze di definire il rapporto senza ritardi ingiustificati (Cass. nn. 5530/1983, 6559/1988, v. n. 6303/2003) stabilendo un termine temporale la cui congruità ha prestabilito in linea generale ed astratta ed il cui inutile decorso segna con certezza il momento iniziale di esercizio del complesso bagaglio dei diritti dell’appaltatore al quale, legittimandolo “alle controversie nascenti dal contratto”, attribuisce la possibilità legale di richiedere in giudizio la prestazione che gli compete. (Cass. 23746/07).

Prive di rilevanza sono dunque tutte le argomentazioni contenute nel motivo in esame che si basano sulla infondata tesi della applicabilità delle disposizioni dell’art. 30 del capitolato speciale e del regolamento dighe.

Quanto al settimo motivo, con cui contesta la sentenza impugnata per avere escluso l’effetto interruttivo dell’atto di diffida del giugno 1998 e della relazione della commissione di collaudo del settembre 1995, anch’esso è infondato.

Quanto all’effetto interruttivo della diffida del giugno 1998, la ricorrente contesta la sentenza laddove ha escluso tale effetto riproponendo la tesi della applicabilità del termine di cinque anni stabilito dall’art. 30 del Capitolato speciale d’appalto, già in precedenza ritenuta infondata e quindi ci si riporta a quanto a suo tempo esposto.

Quanto alla relazione di collaudo del settembre 1995, la Corte d’appello ha escluso che la stessa avesse effetto interruttivo in quanto non conteneva nessun riconoscimento delle pretese creditorie.

Tale motivazione costituisce un accertamento in fatto che, contrariamente a quanto affermato dalla impresa ricorrente, e, cioè, che vi sarebbe stata una omessa motivazione sul punto, risponde esattamente alla censura avanzata con il motivo di appello riportato nel ricorso, laddove tale motivo sosteneva che “il collaudo intervenuto ..avrebbe rilevanza interruttiva proprio sotto il profilo del riconoscimento delle pretese dell’appaltatore”.

L’ottavo motivo, con cui si lamenta il mancato accoglimento della istanza di esibizione della ricevuta di ritorno della nota di cui alla raccomandata 4 giugno 1993, è inammissibile prima ancora che infondato.

La Corte d’appello ha respinto tale istanza perchè tardiva.

Tale motivazione è del tutto corretta poichè l’istanza volta ad acquisire una produzione documentale è stata per la prima volta proposta in appello in violazione dell’art. 345 c.p.c., che impedisce produzioni documentali in detto grado di giudizio a meno che il giudice non li ritenga indispensabili (ipotesi da escludersi nel caso di specie vista la motivazione della sentenza) o che la parte provi di non averle potuto produrre in primo grado per cause ad essa non imputabili; circostanza quest’ultima neppure dedotta.

Inoltre va aggiunto che il provvedimento di cui all’art. 210 cod. proc. civ., è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che non è tenuto ad indicare le ragioni per le quali ritiene di avvalersi, o no, del relativo potere ed il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione. (ex plurimis da ultimo Cass. 22196/10).

Il nono motivo del ricorso è inammissibile. Lo stesso infatti censura la mancata pronuncia sulle domande di merito, che ovviamente non poteva esserci in ragione della accertata prescrizione.

Il decimo motivo relativo alla legittimazione passiva dell’Assessorato agricoltura e foreste della regione Sicilia è assorbito.

Il ricorso va in conclusione respinto nei termini di cui in motivazione.

La ricorrente va di conseguenza condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 8.000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 31 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2011

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