Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17314 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/07/2017, (ud. 28/06/2017, dep.13/07/2017),  n. 17314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18423/2012 R.G. proposto da:

LM Costruzioni s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Salvatore

Papa, elettivamente domiciliata in Roma alla via Gramsci n. 14

presso lo studio dell’Avv. Domenico Siciliano, per procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

SERIT Sicilia s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Germano Garao,

elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania al viale

De Gasperi n. 173, per procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 14/18/12 depositata il 26 gennaio 2012.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 28 giugno

2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Letta la memoria depositata dalla controricorrente, che insiste per

il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

atteso che:

LM Costruzioni s.r.l. ricorre per cassazione con tre motivi avverso il rigetto dell’appello dalla stessa proposto nei confronti di SERIT Sicilia s.p.a. riguardo la cartella di pagamento da questa notificatale in seguito a controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali per l’anno d’imposta 2005.

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 148, 156 e 160 c.p.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. b-bis, per aver il giudice d’appello ritenuto sanati da raggiungimento dello scopo vizi di inesistenza della notifica della cartella: il motivo è infondato, poichè l’inesistenza della notifica della cartella può configurarsi solo qualora manchino gli elementi essenziali che rendono un atto riconoscibile come notificazione, ogni altra difformità dal modello legale integrando nullità sanabile per raggiungimento dello scopo (Cass. 28 ottobre 2016, n. 21865, Rv. 641550); nella specie, le prospettate irregolarità certo non rendono l’atto irriconoscibile come notifica (sottoscrizione della relata solo sull’originale, invio della raccomandata informativa tramite agenzia postale privata).

Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione del D.P.R. n. 600 el 1973, art. 36-bis, L. n. 212 del 2000, art. 6, D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, per aver il giudice d’appello ritenuto irrilevante la mancata notifica dell’avviso bonario: il motivo è infondato, poichè nei controlli automatizzati il contraddittorio preventivo è necessario solo qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, non anche nei casi di mero omesso versamento d’imposta (Cass. 25 maggio 2012, n. 8342, Rv. 622681); nella specie, trattandosi di omesso versamento e non risultando profili di incertezza, correttamente il giudice d’appello ha ritenuto non obbligatoria la notifica dell’avviso.

Il terzo motivo di ricorso denuncia “nullità della sentenza per omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”: il motivo è inammissibile, poichè mescola il paradigma dell’omessa pronuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e quello dell’omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, paradigmi viceversa incompatibili (Cass. 27 ottobre 2014, n. 22759, Rv. 633205); peraltro, riscontrando la natura cartolare del debito tributario, il giudice d’appello ha implicitamente rigettato l’eccezione all’origine della doglianza (insussistenza del debito tributario), ciò che richiama il principio per cui non v’è omissione di pronuncia quando dall’impostazione logico-giuridica della decisione sia evincibile una statuizione implicita di rigetto (Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311, Rv. 619134; Cass. 11 settembre 2015, n. 17956, Rv. 636771).

Il ricorso deve essere respinto e le spese regolate per soccombenza.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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