Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17313 del 19/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 19/08/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 19/08/2020), n.17313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17999-2018 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI n. 55, presso lo studio dell’Avvocato SONIA RUSICH, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (già ALITALIA – Compagnia Aerea

Italiana S.p.A), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE TRE MADONNE 8 presso lo

studio degli Avvocati MAURIZIO MARAZZA, MARCO MARAZZA, DOMENICO DE

FEO, che la rappresentano e difendono;

– controricorrente –

contro

ALITALIA Società Aerea Italiana S.p.A in amministrazione

straordinaria e ALITALIA LINEE AEREE S.P.A., in amministrazione

straordinaria, in persona dei rispettivi legali rapp.ti pt.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 5595/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/12/2017 R.G.N. 2572/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/02/2020 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per inammissibilità del ricorso;

udito l’Avvocato SONIA RUSICH;

udito l’Avvocato MARCO MARAZZA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 5595 del 2017, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Civitavecchia n. 498 del 2014 che aveva respinto la domanda, proposta da P.R. nei confronti di Alitalia CAI spa e di Alitalia Linee Aeree spa in a.s., con la quale, sulla premessa di avere lavorato con mansioni di assistente di volo e successivamente con il profilo di capo-cabina lungo raggio, alle dipendenze di Alitalia Linee Aeree Italiane spa, con contratto a tempo indeterminato e di essere in possesso dei requisiti previsti dall’accordo sindacale del 30.10.2008 ai fini della sua assunzione da Alitalia CAI spa in ragione della anzianità maturata e delle specifiche abilitazioni possedute, senza però che ciò fosse avvenuto, era stato chiesto dichiararsi il diritto all’assunzione da parte della resistente Alitalia CAI dal 29.4.2011, con condanna all’ammissione in servizio dalla medesima data; accertarsi la violazione dell’Accordo sindacale del 30.10.2008 e condannarsi la resistente all’ammissione in servizio con qualifica, livello e retribuzione già posseduta in Alitalia, ovvero, in subordine, condannarsi la stessa al risarcimento dei danni sofferti parametrati a complessivi Euro 452.587,92 ovvero da determinarsi in via equitativa.

2. I giudici di seconde cure, a fondamento della decisione, hanno precisato che: a) l’accordo sindacale dell’ottobre 2008 prevedeva l’assunzione, da parte di CAI, tra il personale in precedenza impiegato alle dipendenze di Alitalia in a.s. e della Air One, di 12.500 risorse umane, con la precisazione che la selezione sarebbe avvenuta in coerenza con le esigenze del nuovo progetto industriale e dei nuovi assetti organizzativi dell’azienda; b) le parti avevano determinato i criteri da adottare per la procedura di selezione del personale da assumere, precisamente il criterio A) ed il criterio B); c) la natura dell’accordo sindacale, per i lavoratori, era da individuarsi in un contratto a favore del terzo; d) era, pertanto, il lavoratore che richiedeva l’assunzione a dovere dimostrare di essere in possesso dei requisiti condizionanti l’acquisto della qualità di beneficiario e, in particolare, per la posizione del P., avendo riguardo alla struttura dell’accordo e ai criteri stabiliti, la circostanza che possedesse i requisiti indicati nel punto B dell’Accordo stesso non era sufficiente ad individuarlo con certezza quale beneficiario del diritto all’assunzione presso CAI; e) quand’anche si fosse voluto considerare che era stata prevista la determinabilità dei soggetti beneficiari, il P. non aveva fornito la prova rigorosa in base alla quale avrebbe dovuto essere preferito al personale assunto.

3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione P.R. affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso la Compagnia Aerea Italiana spa.

4. Alitalia Linee Aeree spa, in amministrazione straordinaria, e Alitalia – Società Aerea Italiana spa, in amministrazione straordinaria, non hanno svolto attività difensiva.

5. Le parti costituite hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione ex art. 1321 c.c. dell’Accordo Quadro del 14.9.2008 nella parte relativa alla sussistenza dei requisiti per la determinazione dei lavoratori da assumere da parte del nuovo imprenditore, per avere la Corte territoriale errato nel valutare “i piani organizzativi ed aziendali”. In particolare, si sostiene che erroneamente erano stati ritenuti indeterminati i lavoratori beneficiari dell’Accordo sui criteri di scelta in ragione della mancata redazione delle tabelle a cui le parti sociali avevano fatto riferimento della stessa intesa sindacale; inoltre, si rappresenta che la mancata allegazione e produzione di una lista indicativa degli altri lavoratori assunti da CAI era stata del tutto erroneamente posta a carico del ricorrente.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 1411 c.c., in relazione all’art. 1321 c.c. dell’Accordo Quadro nella parte relativa al riconoscimento agli ex lavoratori Alitalia quali beneficiari, alla sussistenza del contratto a favore di terzi e alla vincolatività della pattuizione CAI / Organizzazioni sindacali. In sostanza, si deduce che l’Accordo sindacale citato era suscettibile di esecuzione in forma specifica contenendo tutti gli elementi essenziali del futuro contratto di lavoro da stipulare.

4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del disposto dell’art. 1411 c.c., in relazione all’art. 2697 c.c., per avere erroneamente ritenuto la Corte di merito che il P. non aveva dimostrato di essere in possesso dei requisiti condizionanti l’acquisto della qualità di beneficiario dei diritti conseguenti alla procedura selettiva prevista dall’accordo sindacale, così ponendo a suo carico l’assolvimento di una “probatio diabolica” in violazione del criterio in tema di onere della prova.

5. Con il quarto motivo si eccepisce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1337 c.c., in relazione alla vincolatività dell’Accordo Quadro ex art. 1411 c.c., alla stipula del contratto a tempo determinato per formazione del personale da assumere, nonchè la violazione degli artt. 1321 e 1327 cc. Si deduce che la Corte di appello aveva omesso completamente di valutare le condotte poste in essere da Alitalia CAI consistente nell’avere assunto a tempo determinato, dal 5.12.2008 fino al 12.4.2009, esso ricorrente per fargli espletare mansioni di formazione e, in costanza di tale rapporto, di avere comunicato con lettera del 12.1.2009, la sospensione del rapporto a tempo indeterminato e l’inserimento nelle liste di mobilità.

6. Con il quinto motivo si eccepisce la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. perchè la Corte di merito aveva condannato esso ricorrente al pagamento delle spese di lite e del doppio contributo unificato, nonostante avesse riconosciuto la stipulazione a favore del terzo e, quindi, la fondatezza dell’appello escludendo il diritto all’assunzione per la mancata prova dell’esistenza di una lista, mai predisposta e certamente non a disposizione.

7. Preliminarmente occorre evidenziare che la sentenza impugnata risulta ancorata, come riportato nello storico della lite, a due distinte rationes decidendi, autonome l’una dall’altra, e ciascuna, da sola, sufficiente a sorreggerne il dictum: in base alla prima ragione, la Corte di appello ha ritenuto che l’accordo sindacale dell’ottobre del 2008, individuato quale contratto a favore del terzo, non era sufficiente ad identificare i beneficiari dell’assunzione presso CAI; per altro verso quel Collegio ha comunque ritenuto che il P. non aveva fornito la prova rigorosa in base alla quale avrebbe dovuto essere preferito al personale assunto.

8. Per il principio della ragione più liquida (Cass. 11.5.2018 n. 11458; Cass. 9.1.2019 n. 363) può essere esaminato il terzo motivo relativo alla seconda ratio.

9. Esso è infondato.

10. La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto tale onere, poichè in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 5.9.2006 n. 19064; Cass. 10.2.2006 n. 2935).

11. In realtà, con le denunciate violazioni delle disposizioni di cui agli artt. 1411 e 2697 c.c., il ricorrente intende ottenere -lungi dal denunciare l’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa in quella astratta recata da una norma di legge- una diversa ricostruzione dei fatti di causa, censurando la negata congruità dell’interpretazione fornita dalla Corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti.

12. Si tratta, pertanto, di argomentazioni critiche con evidenza diretta a censurare una erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa, che non costituiscono vizio di violazione di legge (tra le altre Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 27197 del 2011).

13. Il rigetto di tale motivo rende immediatamente inammissibili i primi due, riguardanti l’altra ratio decidendi, per difetto di interesse, in quanto essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso il loro accoglimento potrebbe produrre l’annullamento della sentenza (Cass. n. 22753 del 2011; Cass. n. 24540 del 2009).

14. Anche il quarto motivo presenta profili di inammissibilità.

15. Si deduce, infatti, in primo luogo la violazione dell’art. 1337 c.c., in relazione alla vincolatività dell’Accordo Quadro nonchè per la stipula del contratto a tempo determinato per la formazione del personale da assumere.

16. Osserva il Collegio che la trattazione della tematica della vincolatività dell’Accordo Quadro, come prima specificato, è assorbita dal rigetto delle censure riguardanti l’altra ratio decidendi della gravata pronuncia.

17. Quanto, invece, al profilo della asserita responsabilità precontrattuale per la stipula del contratto a tempo determinato dal 5.12.2008 fino al 12.4.2009, la impugnata sentenza non ha affrontato il suddetto profilo ed il ricorrente non ha precisato, con esattezza, il “dove”, il “come” ed il “quando” la specifica questione sia stata sottoposta ai giudici del merito nei termini indicati nella censura.

18. Si tratta, pertanto, di una questione nuova e, nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo e alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, a meno che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti (Cass. n. 4787 del 2012; Cass. n. 3881 del 1998): circostanze non ravvisabili nel caso in esame.

19. Il quinto motivo, infine, è infondato.

20. In punto di diritto deve evidenziarsi che un problema di violazione dell’art. 91 c.p.c., relativamente al principio della soccombenza, si ha solo se la parte interamente vittoriosa sia stata condannata, anche per una minima quota delle spese di lite (Cass. n. 4201 del 2002; Cass. n. 406 del 2008).

21. Inoltre, va osservato che, in materia di procedimento civile, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all’esito finale della lite, sicchè è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito (Cfr. Cass. n. 18503 del 2014). Analogo principio è stato affermato in tema di raddoppio del contributo unificato ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (cfr. Cass. n. 12103 del 2018), naturalmente al fine della sola verifica dei presupposti processuali di competenza dell’autorità giurisdizionale, come statuito da ultimo dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 4315 del 2020).

22. Infine, deve considerarsi che la soccombenza reciproca può giustificare la compensazione delle spese giudiziali e il suo apprezzamento è rimesso al giudice del merito con valutazione non sindacabile in cassazione (ex plurimis Cass. n. 30592 del 2017).

23. La Corte di appello, pertanto, non violando i suddetti principi, ha condannato il P., che comunque aveva visto respinte le sue pretese, al pagamento delle spese del grado e ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti, da intendersi sotto il profilo processuale, per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

24. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

25. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. Nulla va disposto per quelle relative alle intimate che non hanno svolto attività difensiva.

26. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2020

 

 

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