Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17313 del 16/08/2011

Cassazione civile sez. I, 16/08/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 16/08/2011), n.17313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28904/2005 proposto da:

C.D. (c.f. (OMISSIS)), V.E. (C.F.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 110, presso l’avvocato DAMADEI MICHELA, rappresentati e

difesi dagli avvocati CONTI Giovanni, GIANTIN MARIO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI PADOVA (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43,

presso l’avvocato LORENZONI Fabio, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MONTOBBIO ALESSANDRA, DE SIMONI CARLO,

giusta procura in calce al controricorso;

ANAS S.P.A., già ANAS ENTE NAZIONALE DELLE STRADE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 558/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 07/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato MARIO GIANTIN che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente Comune, l’Avvocato FABIO LORENZONI che

ha chiesto l’inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.D. e V.E. citavano in giudizio il Comune di Padova, proponendo opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione dei terreni con sovrastanti fabbricati, destinati ad abitazione degli attori ed all’allevamento di polli.

Il Comune si costituiva, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto destinatario delle opere era l’Anas, ed in riconvenzionale, invocava la rideterminazione della percentuale di deprezzamento delle aree residue non espropriate, nella misura ritenuta di giustizia, in ogni caso inferiore al 50% di quanto ritenuto dalla Commissione nella determinazione della indennità definitiva.

Si costituiva l’Anas, chiamata in giudizio dal Comune, ed eccepiva la nullità della chiamata e comunque l’improponibilità della manleva azionata nei propri confronti.

Veniva disposta ed espletata C.T.U..

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata il 7/4/2005, ha determinato l’indennità di espropriazione in L. 220.735.640 e l’indennità di occupazione in misura pari agli interessi legali sull’indennità di espropriazione come determinata, per ogni anno di occupazione sino all’emissione del decreto di esproprio; ha ordinato al Comune il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della differenza tra le somme come determinate e quelle eventualmente già versate, oltre interessi legali sulle differenze dalla data del decreto di espropriazione, per l’indennità relativa, e dalla scadenza di ogni annualità per l’occupazione legittima, sino all’effettivo deposito, ed ha compensato tra le parti le spese di lite; ha respinto la domanda proposta nei confronti dell’Anas.

La Corte del merito ha ritenuto solo il Comune beneficiario delle opere e non l’Anas, avuto riguardo all'”Atto aggiuntivo a convenzione n. 8512 del 26/3/1998″, a nulla rilevando la stipula di detto Atto dopo l’instaurazione del giudizio, avuto riguardo all’art. 4 della Convenzione medesima; ha aderito alla quantificazione operata dal C.T.U. ai sensi della L. n. 865 del 1971, secondo i valori agricoli medi, per i soprassuoli e recinzione e per l’area espropriata, ed alla determinazione del deprezzamento del fabbricato, in complessive L. 220.735.640, con esclusione del deprezzamento delle aree residue e di ogni danno per la cessazione dell’attività della V., già in perdita nel 1996.

Propongono ricorso per cassazione avverso detta sentenza C. e V., sulla base di tre motivi.

Sia il Comune di Padova che l’Anas hanno depositato controricorso.

I ricorrenti ed il Comune di Padova hanno depositato le memorie ex art.378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione di legge ex “art. 360 c.p.c., nn. 2 e 3 e art. 132 c.p.c.”, nonchè carenza di motivazione.

Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale ha violato l’obbligo di motivazione, di cui all’art. 132 c.p.c., per avere adottato una motivazione per relationem alla relazione del C.T.U., così determinando una motivazione solo apparente, a fronte delle specifiche censure mosse dal C.T.P. geom. S. e dal perito Dott. C., nominato – in sostituzione del primo e dotato di specifica preparazione professionale in materia agraria, censure esposte alle pagine da 5 a 14 della relazione.

1.2.- Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione di legge ex “art. 360 c.p.c., nn. 2 e 3, in relazione alla L. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 40 e 39. Illegittimità (della) valutazione del fabbricato di abitazione, nonchè di tutti gli altri fabbricati esistenti sul suolo appartenente a C.D., aventi destinazione di annessi all’attività agricola, per violazione della legge indicata e di quelle successive e conseguente carente motivazione”.

Alla Corte del merito erano state fornite evidenze sia della proprietà immobiliare del C., sia dell’appartenenza dell’impresa agricola, orticoltura e di allevamento della V., nè sono mai stati contestati il rapporto matrimoniale tra i due attori, la convivenza, la comunione dei beni e la dedizione della V. a tutte le attività manuali, direttive e gestionali dell’azienda agricola.

Quanto al C., l’esproprio ha avuto ad oggetto la superficie di mq. 2956, occupata dalla tangenziale, ha provocato il danneggiamento indiretto sul fabbricato adibito ad abitazione, nonchè sulle aree residue, già adibite a coltivazione, e sugli altri manufatti costruiti sul suolo di proprietà, ma utilizzati nell’attività della V.; il C.T.P. Dott. C., con argomentazione più coerente ed ancorata ad indici normativi, è pervenuto ad una valutazione superiore rispetto a quella del primo C.T.P., che sul punto aveva concordato con il C.T.U., e determinato l’area espropriata o intrinsecamente inutilizzabile in mq. 5556 (mq.

2956+ 2600), ritenendo l’area residua di mq. 2600, collocata a nord della tangenziale, ormai improduttiva per la conformazione, ed inedificabile, per ricadere nella zona di rispetto della tangenziale;

il valore dell’esproprio era pertanto di L. 66.672.000, considerando il valore unitario di L. 12000 al mq.

La violazione riguarda anche la motivazione omessa o insufficiente.

Quanto al fabbricato destinato a civile abitazione, il C.T.U. ha valutato in L. 514.638.000 il valore ante esproprio senza alcun elemento probatorio, a fronte della motivata valutazione del C.T.P. S. in L. 600.411.000, e la Corte del merito non ha dato sul punto alcuna specifica valutazione.

La Corte d’appello ha illegittimamente deprezzato il bene del 30% in relazione all’esistenza di un elettrodotto di non recente costruzione, che invece non influisce sulla abitabilità oggettiva, mentre sussiste il deprezzamento per la costruzione della tangenziale a sei metri di distanza, tale da rendere il fabbricato sostanzialmente inabitabile per i rumori, gli scuotimenti, l’atmosfera irrespirabile, come acclarato dal C.T.P. Dott. C..

Per gli altri fabbricati, denominati soprassuoli, in particolare recinzioni, capannoni, silos, cisterna dell’acqua per il rifornimento per l’abbeveramento degli animali, tutti compresi nel terreno del C., va ritenuto il valore indicato dal C.T.P. geom. S. -prevalente sulla C.T.U..

1.3.- Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano la “violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 2 e 3, in relazione alla L. n. 2359 del 1865, art. 40 e della L. n. 865 del 1971 e successive”. Alla V., coltivatrice diretta come provato documentalmente, spettano l’indennizzo pari a due volte il valore dell’area espropriata, l’indennità di cessata attività e pensionistica, l’indennità per attrezzature aziendali e ad uso agricolo (orticolo e di allevamento), indicate nell’atto di Constatazione, coevo all’occupazione.

L’azienda di orticoltura ed allevamento del bestiame si è mantenuta sino all’occupazione dell’area (1990); il diminuito reddito, a seguito della conoscenza dei provvedimenti amministrativi relativi all’occupazione espropriativa, non è parificabile all’inesistenza dell’azienda.

2.1.- Il primo ed il secondo motivo, in quanto strettamente connessi, vanno valutati congiuntamente. Sul punto, premesso che il richiamo al vizio di cui al n. 2 dell’art. 360 c.p.c. è del tutto privo di motivazione (e detto rilievo vale anche per il terzo motivo) , e che non può prospettarsi nel caso una motivazione per relationem, avendo la Corte d’appello motivato sui singoli passaggi decisorì, non limitandosi al richiamo alle argomentazioni e conclusioni del C.T.U., si deve rilevare che sostanzialmemte i ricorrenti intendono far valere il difetto di motivazione della sentenza impugnata, per avere prestato adesione alle conclusioni del C.T.U., senza prendere in esame le specifiche censure mosse dal primo C.T. della parte e dal secondo, nominato in sostituzione del primo, censure indicate nel secondo motivo, e relative all’area espropriata o intrinsecamente inutilizzabile (sul punto, peraltro, la parte richiama e fa valere le valutazioni del secondo C.T., Dott. C., diverse da quelle del primo, geom. S.), al valore del fabbricato di civile abitazione ante esproprio (e qui è richiamata la valutazione del C.T.P. S.), ed al deprezzamento prima e dopo la costruzione dell’opera pubblica( e qui sì richiama la valutazione del C.T.P. Dott. C.); infine, sui soprassuoli, i ricorrenti richiamano la valutazione del C.T. geom. S..

E’ principio costante , tra le ultime ribadito dalla pronuncia 10688/2008 (e conf. la successiva 282/09), che, a fronte di specifiche e circostanziate critiche mosse alle risultanze della C.T.U., deve ritenersi affetta da vizio di motivazione la sentenza che non le abbia in alcun modo preso in considerazione e si sia limitata a fare proprie le conclusioni della C.T.U. (così Cass. 3191 del 2006); dal rilievo che la consulenza tecnica di parte non è mezzo di prova, ma atto difensivo e che quindi il Giudice non è tenuto a discuterne ex professo le conclusioni quando ritenga di aderire a quelle del C.T.U. (così Cass. S.U. 375/1965 e tra le tante, Cass. 15572/2000), non è consentito trarre il corollario che possa egli prescindere dai rilievi precisi e circostanziati mossi agli argomenti ed alle conclusioni del C.T.U. (così Cass. 245/1995), giacchè il potere del Giudice di merito di apprezzare il fatto non equivale a sostenere che ciò possa fare immotivatamente, e non lo esime dal dare motivazione delle ragioni- fra le quali evidentemente non si annovera il maggior credito attribuibile al Consulente d’ufficio, in quanto ausiliare del Giudice- per le quali sia addivenuto ad una soluzione piuttosto che ad un’altra, incorrendo altrimenti in vizio di motivazione (così Cass. 10133/06, 582/05, 245/95); in tali casi, la possibilità del Giudice di limitarsi a condividere le argomentazioni tecniche del C.T.U. deve considerarsi riferita al caso in cui le critiche mosse alla C.T.U. siano state già valutate dal Consulente d’ufficio ed abbiano trovato motivata e convincente smentita in un rigoroso ragionamento logico. Orbene, per potere concludere nel senso della necessaria valutazione da parte della Corte dei rilievi mossi dal C.T.P. (rectius, dai due Consulenti di parte, succedutisi nel tempo) e quindi per l’omessa motivazione da parte della Corte d’appello, i ricorrenti avrebbero dovuto riportare i rilievi critici mossi dal C.T.P. ed oggi fatti valere nel ricorso per cassazione, specificando quando erano stati portati all’attenzione della Corte del merito, ed offrire la possibilità di raffronto con le argomentazioni sui singoli punti assunta dal C.T.U., proprio allo scopo di ritenere la decisività delle doglianze.

Il motivo, pertanto, per come è strutturato, non può ritenersi esaustivo, ed è pertanto carente sul piano dell’autosufficienza.

A riprova della argomentazione così fatta valere, si noti come si palesino estremamente generiche le contestazioni dei ricorrenti sul valore di mercato attribuito dal C.T.U. all’edificio adibito ad abitazione, mentre la Corte ha indicato su quali basi era stato indicato il valore in oggetto, e come siano generici i richiami alla C.T.P. del geom. S. (pag. 14), così come alla C.T.P. del Dott. C., in relazione al deprezzamento del fabbricato (pag. 16 del ricorso); del tutto priva di argomentazione e sostanzialmente tautologica, infine, l’argomentazione a sostegno della maggiore affidabilità della valutazione del C.T.P. S. sulla valutazione dei soprassuoli (a pag. 16 del ricorso, si deduce che detta consulenza è “prevalente, legittima e quindi rispondente a criteri di giustizia, rispetto alla consulenza d’Ufficio”). Quanto infine al deprezzamento del fabbricato ad opera del già esistente elettrodotto, valutato dal C.T.U. e riportato nella decisione impugnata, non è chiaro se i rilievi fatti valere in ricorso fossero stati già avanzati dal C.T.P., per cui varrebbe quanto sopra evidenziato in relazione alla carenza del ricorso; in ogni caso, si deve concludere per l’inammissibilità della censura, involgente un apprezzamento di fatto, come tale sottratto al sindacato di legittimità: è costante l’orientamento secondo cui il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione, si configura solo quando nel ragionamento del Giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione; tali vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal Giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al primo individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma bensì quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal Giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti (così tra le ultime, le pronunce 18119/08, 23929/07, 15489/07).

Il vizio di violazione di legge resta assorbito, in quanto sarebbe prospettabile solo ove si convenisse con i rilievi dei ricorrenti.

2.2.- Il terzo motivo è inammissibile.

Parte ricorrente si duole del mancato riconoscimento alla V. degli indennizzi in tesi spettanti alla stessa come coltivatrice diretta del fondo e titolare di azienda agricola di orticoltura ed allevamento del bestiame.

Secondo il disposto di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 40 ed L. n. 865 del 1971, art. 17, l’indennità di espropriazione si atteggia diversamente a seconda che l’espropriazione parziale abbia colpito il proprietario diretto coltivatore o che l’espropriazione attenga a terreno coltivato dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipe.

Parte ricorrente ha dedotto a pag. 11 ultimo cpv. che, provata la titolarità in capo alla V. dell’azienda agricola, non erano mai stati contestati il rapporto matrimoniale e di convivenza con il C., nonchè la comunione dei beni (nella memoria ex art. 378 c.p.c., la parte prospetta la diversa e ben più sfumata “comunione di interessi”), ma, anche a tacere dalla genericità della deduzione avanzata nel ricorso per cassazione, la parte non ha indicato quando ed in quale atto aveva dedotto dette circostanze, e quindi fatto valere il titolo giuridico in capo alla V., idoneo a farne conseguire il diritto azionato.

Il motivo è pertanto carente sotto il profilo dell’autosufficienza.

2.3.- Quanto al controricorso dell’Anas, si deve concludere per l’inammissibilità, atteso che, passato in giudicato il capo di sentenza di reiezione della domanda nei confronti di detta parte, l’evocazione in giudizio della stessa ha svolto la funzione di una mera litis denuntiatio.

3.1.- Conclusivamente, va respinto il ricorso.

I ricorrenti, quali soccombenti, vanno condannati alla rifusione al Comune di Padova delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo; atteso che l’evocazione in giudizio dell’Anas non avrebbe richiesto la costituzione della stessa, si reputa di poteri compensare le spese tra i ricorrenti e detta intimata.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore del Comune di Padova, liquidate in Euro 4600,00, oltre Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge; compensa le spese tra i ricorrenti e Anas.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2011

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