Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17313 del 13/07/2017
Cassazione civile, sez. trib., 13/07/2017, (ud. 28/06/2017, dep.13/07/2017), n. 17313
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3006/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
C.A. Faenza Pallacanestro Femminile;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
dell’Emilia Romagna n. 102/3/10 depositata il 7 dicembre 2010;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno
2017 dal Consigliere Enrico Carbone.
Fatto
FATTO E DIRITTO
ATTESO CHE:
– In relazione a cartella di pagamento notificata all’associazione sportiva C.A. Faenza Pallacanestro Femminile in seguito a controllo automatizzato della dichiarazione IVA per l’anno 2003, l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione il rigetto del proprio appello contro la riduzione delle sanzioni disposta in primo grado.
– Il ricorso per cassazione denuncia violazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 bis e 60, L. n. 212 del 2000, art. 6, per aver il giudice d’appello dichiarato legittima la riduzione delle sanzioni in ragione dell’omesso invio dell’avviso bonario, viceversa non necessario nel caso di specie, trattandosi di mancato versamento di imposta liquidata in dichiarazione.
– Il ricorso è fondato: in tema di mancato versamento dell’IVA dichiarata, la previsione dell’avviso bonario D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 60, essendo finalizzata a consentire al contribuente di ottenere la riduzione delle sanzioni, è stata implicitamente caducata dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, perchè questo, riducendo la sanzione dal 100% al 30% dell’importo non versato, ha fatto venir meno ogni interesse del contribuente a un adempimento dal quale non potrebbe più trarre alcun vantaggio (Cass. 14 aprile 2006, n. 8859, Rv. 588652; Cass. 1 ottobre 2014, n. 20691, Rv. 632459).
– Il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata; discutendosi unicamente delle sanzioni (l’associazione ha pagato l’imposta), non occorrono indagini di fatto e la causa va decisa nel merito, col rigetto dell’impugnazione della cartella (salvo il pagato).
– Compensate per i gradi di merito in ragione dello sviluppo processuale, le spese sono regolate per soccombenza quanto al giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e – decidendo nel merito rigetta l’impugnazione della cartella di pagamento; compensa le spese dei gradi di merito e condanna l’intimata a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017