Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17312 del 24/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 24/08/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 24/08/2016), n.17312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27273/2010 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

ALESSANDRO RICCIO, CLEMENTINA PULLI, NICOLA VALENTE, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

T.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PISISTRATO 11, presso lo dell’avvocato GIANNI ROMOLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO ROMANO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 62/2009 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 01/12/2009 R.G.N. 15/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito l’Avvocato CAPANNOLO EMANUELA per delega verbale Avvocato PULLI

CLEMENTINA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. T.R. chiese al Tribunale di Rovereto che gli fosse riconosciuto il diritto all’assegno di invalidità e alla pensione di inabilità ex lege n. 222 del 1984, negati dall’Inps per assenza del requisito contributivo. A fondamento della domanda espose di essere iscritto alla gestione separata Inps dal gennaio 1999 e di vantare alla fine dell’anno 2005 cinquantasette mesi di contribuzione, i quali, sommati ai dodici mesi di servizio militare, quale contribuzione figurativa, consentivano di raggiungere i sessanta mesi (cinque anni) di contribuzione richiesti.

2. Il Tribunale accolse la domanda, riconoscendo le due prestazioni con diverse decorrenze (dal 25/2/2005 per l’assegno di invalidità e dall’1/1/2006 per la pensione di invalidità), oltre rivalutazione ed interessi. Su appello dell’Inps, la Corte d’appello di Trento, con sentenza depositata il 1 dicembre 2009 e in parziale accoglimento del gravame, ha condannato l’Inps al pagamento degli interessi legali sugli arretrati delle prestazioni già riconosciute dal giudice di prime cure, nei limiti imposti dalla L. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6 e ha compensato tra le parti le spese di entrambi gradi del giudizio. Ha invece rigettato gli ulteriori motivi proposti dall’Istituto previdenziale ritenendo che il lavoratore autonomo iscritto nella gestione separata Inps ha diritto all’accredito della contribuzione figurativa per i periodi di servizio militare, analogamente a quanto disposto per i lavoratori dipendenti iscritti nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, anche in mancanza di una esplicita disposizione normativa in tal senso.

3. Per la cassazione di tale sentenza l’istituto previdenziale propone un unico motivo, cui resiste il T. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 49, comma 1, L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26 e della L. 12 giugno 1984, n. 222, artt. 1, 2 e 4. Assume che la normativa sulla contribuzione figurativa ha carattere eccezionale sicchè non è consentita l’interpretazione analogico-estensiva della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 49, in tema di riconoscimento della contribuzione figurativa afferente al periodo di servizio militare.

2. La censura dell’INPS è fondata.

3. Come emerge dalla sentenza impugnata ed è incontestato tra le parti, il T. è stato iscritto alla gestione separata Inps in qualità di collaboratore dal 1 gennaio 1999; egli è affetto da infermità tali da determinare un’assoluta e permanente impossibilità di svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa; alla data di presentazione della domanda di pensione di inabilità non aveva maturato i sessanta mesi di contribuzione minima, necessaria per le prestazioni, raggiungibile solo ove fossero calcolabili i dodici mesi di contribuzione figurativa per il servizio militare svolto.

4. La norma invocata dal ricorrente è L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 49, il quale così dispone: “1. I periodi di servizio militare e quelli equiparati di cui del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 56 n. 1; della L. 20 febbraio 1958, n. 55, artt. 7, 8 e 9, nonchè i periodi di servizio militare ed equiparati di cui alla L. 2 aprile 1958, n. 364, sono considerati utili a richiesta dell’interessato ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, anche se tali periodi eccedano la durata del servizio di leva e gli assicurati anteriormente all’inizio dei servizi predetti, non possano far valere periodi di iscrizione nell’assicurazione anzidetta. 2. La disposizione di cui al precedente comma non si applica nei confronti di coloro che abbiano prestato o prestino servizio militare come militare di carriera e nei confronti di coloro in cui favore il periodo di servizio militare o assimilato sia stato o possa venir riconosciuto ai fini di altro trattamento pensionistico sostitutivo dell’assicurazione generale obbligatoria. 3. Dall’entrata in vigore della presente legge le norme della L. 28 marzo 1968, n. 341, art. 6, cessano di applicarsi all’assicurazione predetta. 4. Sono altresì considerati utili ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura di essa i contributi accreditati ai sensi della L. 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni. 5. Del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 11, comma 2, è così modificato: “Agli effetti previsti dal presente articolo i contributi accreditati ai sensi della L. 10 marzo 1955, n. 96 e successive modificazioni, sono equiparati ai contributi volontari, su espressa domanda dell’interessato”.

La L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, dispone che “A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all’iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l’INPS, e finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo (omissis)’:

6. Il lavoratore assume che per effetto di tale ultima disposizione, che estende l’assicurazione generale obbligatoria a tutti i lavoratori parasubordinati, vi è una equiparazione di questi ultimi ai lavoratori subordinati con la conseguenza che ai primi debbono trovare applicazione gli stessi benefici previsti i secondi dall’assicurazione obbligatoria. Ulteriore conseguenza è l’applicabilità dell’art. 49, comma 1, L. cit. ai lavoratori parasubordinati e tanto anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata in attuazione dell’art. 38 Cost., senza necessità di un intervento legislativo ad hoc.

7. Ritiene la Corte che questa interpretazione non sia condivisibile per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo perchè della L. n. 335 del 1995, art. 2, con cui è stata estesa l’assicurazione obbligatoria per la invalidità e vecchiaia ai lavoratori iscritti alla gestione separata, non può comportare una assoluta equiparazione tra questa categoria di lavoratori e quelli subordinati, rientrando nella discrezionalità del legislatore differenziarne la posizione ai fini dell’assicurazione generale attesa la loro radicale diversità (v. in tal senso Corte Cost. ord., n. 357/1988, che ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della L. 22 dicembre 1980, n. 932, art. 2 – in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost. – nella parte in cui esclude i lavoratori del commercio dal beneficio dell’accredito dei contributi figurativi ai fini del conseguimento delle prestazioni assicurative nella relativa gestione speciale); in secondo luogo per il carattere eccezionale della disposizione prevista nella L. n. 153 del 1969, art. 49, che ritiene utili, agli effetti del diritto a pensione e della misura di questa, i periodi di servizio militare, sia volontario che obbligatorio.

8. Come questa Corte ha già avuto modo di precisare, della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 49, stabilisce che i periodi di servizio militare, e quelli equiparati, sono considerati utili a richiesta dell’interessato ai fini del diritto e della determinazione della misura la pensione anche se tali periodi eccedano la durata del servizio di leva e gli assicurati, anteriormente all’inizio dei servizi predetti, non possano far valere periodi d’iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

9. La norma, rispetto al regime giuridico precedente (R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 56), è innovativa solo per la parte in cui non richiede che il servizio militare, per essere computato utile agli effetti pensionistici, debba essere prestato dopo l’inizio dell’assicurazione obbligatoria, ma è chiarissima nel richiedere l’iscrizione alla predetta assicurazione per poter richiedere il computo del periodo in questione (Cass., 23 aprile 1992, n. 11923). Lo stesso tenore letterale della disposizione in esame, sebbene contenuta in una legge di revisione degli ordinamenti pensionistici, depone in tal senso, riferendosi soltanto ai soggetti indicati nei succitati R.D.L. 1827 del 1935 e L. n. 55 del 1958, cioè ai lavoratori dipendenti, ai quali aggiunge le persone indicate nella L. 2 aprile 1958, n. 364, cioè gli alto – atesini e le altre persone residenti nelle zone in tale legge espressamente elencate, purchè in possesso dei requisiti ivi richiesti. Nè, d’altro canto, il citato art. 49 potrebbe applicarsi analogicamente perchè esso, a norma dell’art. 14 preleggi, è insuscettibile di tale applicazione in quanto detta una regola eccezionale, consistente nel ritenere utili ai fini di pensione periodi per i quali non sono stati versati contributi assicurativi, sicchè non può che applicarsi nei soli casi da esso stesso previsti (in tal senso, con riferimento ai coltivatori diretti, Cass., 26 gennaio 1990, n. 491).

10. Ciò del resto risponde ad una regola generale nell’ambito dell’ordinamento previdenziale, secondo cui vi deve essere corrispondenza della posizione assicurativa allo svolgimento della prestazione lavorativa, per cui non è possibile un incremento della prima, ancorchè già costituita, quando manchi la prestazione lavorativa (Cass., 4 aprile 2001, n. 5027; Cass., 17 novembre 1997, n. 11411).

11. Nello stesso senso si colloca anche la più recente giurisprudenza di questa Corte, che, in tema di contribuzione figurativa, ha affermato che il disposto di cui della L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 6 – a norma del quale sono considerati utili i periodi di godimento dell’assegno di invalidità nei quali non sia stata prestata attività lavorativa -, nel richiamare i requisiti contributivi previsti della L. n. 222 del 1984, art. 4, comma 2, limita detto riconoscimento ai soli lavoratori subordinati, con esclusione degli operai dell’agricoltura. Ne consegue che il beneficio non si applica ai lavoratori autonomi, nè in particolare, ai coltivatori diretti senza che possa invocarsi la previsione di cui all’art. 1, comma 10, della stessa legge che riguarda esclusivamente l’istituto della conversione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia (Cass., 29 luglio 2010, n. 17750).

12. Non può inoltre ritenersi, come opina il controricorrente, che la mancanza di una regola generale di contribuzione figurativa valida anche per i lavoratori autonomi determini violazione del principio di uguaglianza, trattandosi di sistemi previdenziali non omogenei sia per la differente entità e natura delle prestazioni che per le diverse modalità di contribuzione (cfr. Cass., 9 maggio 1983, n. 3168; v. pure Cass., 29 dicembre 1990, n. 12227). Non si ravvisano pertanto i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal controricorrente.

13. Le su esposte considerazioni conducono all’accoglimento del ricorso e alla cassazione della sentenza. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto della domanda del T.. In ragione della obiettiva opinabilità della questione, come attestata dal diverso segno delle decisioni di merito, le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti.

PQM

La Corte accoglie ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dal T.. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2016

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