Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17312 del 19/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 19/08/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 19/08/2020), n.17312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28507-2016 proposto da:

COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (già ALITALIA – Compagnia Aerea

Italiana S.p.A), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE TRE MADONNE 8 presso lo

studio degli Avvocati MAURIZIO MARAZZA, MARCO MARAZZA, DOMENICO DE

FEO, che la rappresentano e difendono.

– ricorrente –

contro

B.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

GRAMSCI 14, presso lo studio dell’Avvocato FRANCESCO HERNANDEZ, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3114/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/09/2016 R.G.N. 7038/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/02/2020 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.

udito l’Avvocato MARCO MARAZZA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 3114 del 2016 la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Civitavecchia n. 241 del 2013, ha dichiarato il diritto di B.D. ad essere assunto da Alitalia CAI con decorrenza dal giorno della notifica del ricorso di primo grado e con qualifica corrispondente a quella di Comandante prevista dal CCNL applicato da Alitalia CAI; ha ordinato ad Alitalia CAI di procedere all’assunzione e ha condannato la società al risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni parametrate alla qualifica sopra indicata dalla decorrenza del diritto all’assunzione fino all’effettivo ripristino del rapporto, oltre anche al versamento dei contributi previdenziali; ha condannato, infine, Alitalia CAI al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la Compagnia Aerea Italiana spa (già Alitalia – Compagnia Aerea Italiana spa) affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso B.D..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve darsi atto che, nelle more, è stata depositata una nota, alla quale veniva allegato un verbale di conciliazione, stipulato in sede di commissione di certificazione, intervenuto in data 19.5.2017 innanzi al Conciliatore della Commissione di Certificazione dell’Università (OMISSIS) (Università Telematica delle camere di Commercio Italiane), istituita con DD 8.9.2014 n. 77, con cui le parti hanno formalizzato la loro volontà di definire in via bonaria ogni questione tra loro insorta e connessa alla sentenza oggi gravata.

2. In detto verbale (punto 4) si legge che la società ha dichiarato, tra l’altro, di rinunciare al ricorso per cassazione n. RG 28507/16 e che il Comandante B. (punto 4.1) accettava la rinuncia di CAI di cui al suddetto punto.

3. Il suddetto verbale, oltre che dal conciliatore, risulta sottoscritto dalle parti.

4. A tale verbale è seguito, poi, il deposito della rinuncia al ricorso per cassazione da parte della società notificata ed accettata dal lavoratore.

5. Vertendosi in ipotesi di rinuncia ex art. 390 c.p.c. con conseguente accettazione, non resta che dichiarare l’estinzione del giudizio, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4.

6. Non sussistono, altresì, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per il ricorrente, atteso che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; n. 23175/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2020

 

 

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