Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17312 del 16/08/2011

Cassazione civile sez. I, 16/08/2011, (ud. 18/05/2011, dep. 16/08/2011), n.17312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sui ricorsi nn. 26809/05 e 32233/05, reciprocamente proposti da:

G.G.G., elettivamente domiciliato in Roma, alla Via

piazza della Libertà 13, presso lo studio dell’avv. SIVIERI Orlando,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Gianluca Caporossi,

come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE della PROVINCIA dell’AQUILA, in persona del

presidente p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via F.

Delpino 7, presso lo studio dell’avv. Anna Rita Zedda, rappresentata

e difesa dall’avv. TORRELLI Angelo, come da procura a margine del

controricorso;

– controricorrente/ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 674/04 della Corte d’Appello dell’Aquila,

emessa il 1.6.04, depositata il 20.9.04;

udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 18.5.2011 dal

consigliere Dr. Magda Cristiano;

udito l’avv. Sivieri per il ricorrente principale;

udito il P.M., nella persona del Sostituto P.G. Dr. PATRONE Ignazio,

che ha concluso per il rigetto del ricorso incidentale e per

l’accoglimento del ricorso principale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.G.G., proprietario di terreni siti nel territorio del comune di (OMISSIS) oggetto di procedura ablativa. promossa dall’Amministrazione provinciale dell’Aquila per la realizzazione di una variante alla SP. (OMISSIS), convenne in giudizio l’ente territoriale dinanzi alla Corte d’Appello dell’Aquila, in via di opposizione alla stima, chiedendo la determinazione delle giuste indennità di esproprio dovutegli. Il giudice adito, disposta ctu, con sentenza del 20.9.04, rilevato che il tecnico incaricato della stima, accertata “la natura a vocazione fortemente edificatoria dei terreni espropriati, data l’ubicazione degli stessi, ricompresa nel contesto urbano, serviti da tutte le infrastrutture necessarie all’edificazione, quali acqua, luce, gas, telefono, fognature ed altro”, aveva “calcolato il valore dei terreni de quibus, tenendo presenti i criteri di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, in L. 17.778.560”, accolse in tali termini la domanda e condannò l’Amministrazione convenuta a pagare all’opponente la somma predetta, pari ad Euro 9.181,86, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo.

G.G.G. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi ed illustrato da memoria.

L’Amministrazione della Provincia dell’Aquila ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale sorretto da un unico motivo, cui il G. ha a sua volta resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

1) Con l’unico motivo di ricorso incidentale, che, in ordine logico, deve essere esaminato per primo, l’Amministrazione provinciale dell’Aquila, denunciando violazione e/o falsa applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 19, nonchè vizio di omessa pronuncia della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia “in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, deduce che costituendosi in giudizio essa aveva eccepito la tardività dell’opposizione alla stima, proposta dal G. oltre il termine di 30 giorni dalla data di notifica del decreto di esproprio, e rileva che la Corte territoriale non ha statuito su tale eccezione.

Il motivo va dichiarato inammissibile.

Costituisce infatti principio costantemente affermato da questa Corte (cfr. da ultimo, fra le tante, Cass. nn. 12992/010, 5203/010, 2234/010, 26598/09), cui il collegio intende dare continuità, che la censura di omessa pronuncia integra una violazione dell’art. 112 c.p.c. e quindi violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (nullità della sentenza e del procedimento) e non come violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, nè, a maggior ragione, come vizio motivazionale a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (attenendo quest’ultimo esclusivamente all’accertamento e alla valutazione di fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia).

2) Con il primo motivo del ricorso principale il G. denuncia vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 116 e 191 c.p.c..

Premette che il ctu aveva prospettato nelle sue conclusioni due diverse ipotesi: una prima, in cui, attribuendo ai terreni vocazione interamente edificatoria, aveva determinato la giusta indennità di esproprio ai sensi della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, in L. 44.844.060, al netto della decurtazione del 40%; una seconda in cui, ipotizzando che i terreni fossero da qualificarsi in parte agricoli ed in parte edificatori, aveva calcolato l’indennità in L. 17.778.560, sempre al netto della decurtazione del 40%; rileva che la Corte di merito, richiamando in sentenza il passo della consulenza in cui era evidenziata la natura interamente edificabile dei terreni, ha mostrato di aderire alla prima ipotesi, ma ha poi liquidato l’indennità nella misura stabilita per la seconda, omettendo di motivare sulle ragioni di tale scelta o, comunque, facendo contradditoriamente seguire alla premessa data una conseguenza con essa in antitesi; deduce, sotto ulteriore profilo, che la Corte si è discostata dalle valutazioni espresse dal ctu senza alcuna valutazione critica ancorata alle risultanze processuali.

2) Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis e lamenta che la Corte di merito abbia ridotto del 40% l’indennità dovutagli, senza tener conto della palese incongruità della somma offertagli per tale titolo dall’ente espropriante.

Il secondo motivo, che va esaminato con precedenza rispetto al primo, impone alla Corte di pronunciare sul ricorso per ragioni che esulano da quelle illustrate dal ricorrente, la cui censura deve ritenersi in esse assorbita.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 348 del 2007, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, per contrasto con l’art. 117 Cost..

La dichiarazione di incostituzionalità ha eliminato la norma dall’ordinamento con effetto “ex tunc”, con la conseguenza che essa non è più applicabile alla fattispecie in esame, sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della pronunzia ma non ancora esaurita per avvenuta formazione del giudicato sulla misura dell’indennità, impedita dal motivo di impugnazione con il quale il G. ne contesta la quantificazione.

E’ appena il caso di precisare, in proposito, che è irrilevante che il ricorrente non abbia sollevato questione sulla legge applicabile, ma solo sull’ammontare dell’indennità effettivamente dovutagli: la pronuncia sulla legge applicabile al rapporto controverso non può infatti costituire giudicato autonomo rispetto a quello sul rapporto (Cass. n. 1105/010).

La censura, pur se limitata a contestare l’operata decurtazione del 40%, rimette dunque in discussione il criterio legale utilizzato dalla Corte territoriale per determinare l’indennità, che è quello stabilito dalla norma dichiarata incostituzionale.

Venuto meno detto criterio, ed essendo nella specie la procedura espropriativi soggetta al regime giuridico anteriore all’entrata in vigore del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ai fini della determinazione dell’ indennità di esproprio, va fatta applicazione della L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39, che commisura tale indennità al valore di mercato del bene, posto che la L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89, lett. a), si riferisce alle “procedure in corso” e non anche ai giudizi in corso, nei quali sia ancora in discussione la misura delle indennità (Cass. SS.UU. n. 5265/08).

La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa va rimessa alla Corte d’Appello dell’Aquila in diversa composizione, perchè ridetermini l’indennità alla luce del criterio appena enunciato.

Poichè la Corte di merito dovrà procedere ex novo a tale determinazione, resta assorbito il primo motivo di impugnazione.

La Corte territoriale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte: riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; pronunciando sul secondo motivo del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata, dichiara assorbito il primo motivo di tale ricorso e rinvia la causa alla Corte d’Appello dell’Aquila in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2011

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