Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17312 del 12/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 17312 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ha pronunciato la seguente:

diva. Avvocatura
Stato – Mandato.

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZECCA LILIANA, quale avente causa di Bevegni Mario,
rappresentata e difesa, giusta delega a margine del
ricorso, dall’Avv. Maurizio Piga, elettivamente
domiciliata in Roma, Via Crescenzio, 25 presso lo
studio dell’Avv. Piero Nodaro, RICORRENTE
CONTRO
AGENZIA DELLE

in persona del

ENTRATE,

legale

INTIMATA

rappresentante pro tempore,
REVOCAZIONE

per la

della decisione n.20277/2008 della Corte di Cassazione
AVVERSO

e
la

sentenza

n.112

della

Commissione

Tributaria

Regionale di Genova – Sezione n. 08 in data 28.06.2010,
1

Data pubblicazione: 12/07/2013

depositata il 29 settembre 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 16 gennaio 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Sergio Del Core.

Nel ricorso iscritto a R.G. n.9054/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l – E’ chiesta la revocazione della sentenza n.
20277/2008 della Corte di Cassazione, nonché la
cassazione della sentenza, resa in sede di rinvio,
n.112, pronunziata dalla CTR di Genova Sezione n. 08 il
28.06.2010 e DEPOSITATA il 29 settembre 2010.
Con la prima di tali decisioni la Corte di Cassazione
aveva annullato con rinvio la sentenza n.21/01/2002, in
precedenza resa dalla C.T.R. di Genova e rinviato ad
altra Sezione, mentre quest’ultima, in sede di riesame,
ha respinto l’appello di parte contribuente,
confermando la decisione di primo grado.
2 – Con il ricorso di che trattasi, che riguarda avviso
di accertamento IRPEF ed ILOR dell’anno 1997, vengono
impugnate, sia la citata decisione della Corte di
Cassazione, sia pure la sentenza della CTR di Genova,
resa in 5ede di rinvio,
3 – L’intimata Agenzia, non ha svolto difese in questa
2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

sede.
4 – Il ricorso per revocazione avverso la precedente
sentenza di questa Corte, sembra doversi dichiarare
inammissibile per tardività, risultando proposto con
atto notificato il 28 marzo 2011, avverso decisione

Viene, infatti, denunciato il vizio di cui all’art.395
n.4 cpc, peraltro in assenza di una realtà fattuale
riconducibile ad un errore revocatorio, ed il richiamo
dell’ipotesi prevista dal precedente n.3 appare
meramente formale e strumentale.
Del pari inammissibile e, comunque, infondate sono le
doglianze, ove riferite alla decisione resa dalla CTR
in sede di rinvio, sia per la relativa genericità sia
pure tenuto conto dell’ormai pacifico orientamento
giurisprudenziale, secondo cui gli Avvocati dello Stato
possono esercitare le loro funzioni senza bisogno di
mandato anche in caso di patrocinio facoltativo (Cass.
n.19786/2006).
5 – Data la delineata realtà processuale, sulla base
dei richiamati principi, si propone, ai sensi degli
artt.375 e 380 bis cpc, di trattare la causa in Camera
di Consiglio, dichiarando il ricorso inammissibile.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
3

depositata il 23 luglio 2008.

Vista la relazione, il ricorso e la successiva memoria,
nonchè gli altri atti di causa;
Considerato che alla stregua del quadro normativo di
riferimento e dei richiamati e condivisi principi, il
ricorso va rigettato;

considerazioni svolte dalla ricorrente con la memoria
da ultimo depositata, tenuto conto, sotto un primo
profilo, sia della genericità della doglianza, alla cui
stregua non vengono indicati elementi idonei a
giustificare un diverso decisum, sia pure della
pronuncia del Giudice remittente che ha riconosciuto e
dichiarato essere facoltà e non onere del Giudice di
merito quello di invitare il contribuente a comparire
per fornire dati e notizie rilevanti ai fini
dell’accertamento fondato su operazioni bancarie (Cass.
N. 2021/2008, n. 10964/2007, n.6335/2002), ed in
considerazione, altresì, del fatto che la fattispecie
non offre elementi per una riconsiderazione critica del
condiviso principio secondo cui lo jus postulandi degli
Avvocati dello Stato, deriva direttamente dalla legge e
non richiede il conferimento di un mandato con atto
formale (Cass. N.19786/2006, n. 112272007,
n.3141/1981);
Considerato, altresì, che nulla va disposto per le
4

Considerato che a diverso opinamento non inducono le

spese, in assenza dei relativi presupposti;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 16 gennaio 2013.

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