Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17311 del 27/06/2019

Cassazione civile sez. I, 27/06/2019, (ud. 13/03/2019, dep. 27/06/2019), n.17311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21787/2018 proposto da:

J.E., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Minacapilli Lorenzo, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura

Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 959/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 26/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/03/2019 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Catania, con sentenza depositata il 26 aprile 2018, ha rigettato la domanda di J.E., cittadino del Gambia, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente dello status di rifugiato, evincendosi dallo stesso racconto del medesimo l’insussistenza di un rischio di persecuzione (costui aveva riferito di aver ferito il proprio fratello dopo uno scatto d’ira e di essere fuggito avendo saputo che la polizia lo stava cercando).

Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, il Tribunale di Bologna ha evidenziato l’insussistenza del rischio del ricorrente di essere esposto a grave danno in caso di ritorno nel paese d’origine, non essendovi pericolo per la sicurezza della popolazione civile.

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata comprovata una sua specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione J.E. affidandolo a tre motivi. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5.

Lamenta il ricorrente che i giudici di merito non hanno preso in considerazione la realtà degli scontri e degli attacchi terroristici nella regione di provenienza del ricorrente nonostante questi siano stati ben documentati nei fascicoli di parte relativi ai primi due gradi del giudizio.

Non è stato spiegato il motivo per cui il racconto del ricorrente non debba considerarsi idoneo al riconoscimento dello status di rifugiato.

2. Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente non ha colto la ratio decidendi della Corte d’Appello, che ha evidenziato che, a prescindere dalla credibilità o meno del racconto narrato dal ricorrente, il rischio di persecuzione è del tutto estraneo alla fattispecie concreta dallo stesso rappresentata.

In proposito, il riconoscimento dello status di rifugiato presuppone che il richiedente sia stato oggetto di atti di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a particolare gruppo sociale o opinioni politiche.

Il ricorrente è, invece, fuggito dal Gambia per una vicenda meramente privata, che non ha prodotto alcuna conseguenza al fratello, e, come ben evidenziato dalla sentenza impugnata, alla specifica domanda rivoltagli in ordine ai suoi timori legati ad un suo rientro in Gambia, lo stesso ha così risposto:” Nessuno mi ha detto che mi stanno cercando e mio fratello mi ha detto che mi ha perdonato”.

Non vi è quindi alcuna prova nemmeno dell’avvio di un procedimento penale per i fatti descritti dal ricorrente dai quali, peraltro, non sarebbe conseguita neppure l’applicazione della pena di morte o della tortura.

Infine, è evidente che il riferimento da parte del ricorrente alla situazione di pericolosità che caratterizzerebbe il suo paese d’origine è del tutto inconferente.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Lamenta il ricorrente che, dato il livello di violenza diffusa esistente in Gambia, tale da concretare un elevato rischio per l’incolumità personale, non può non riconoscersi il “danno grave” a norma dell’art. 14 Legge cit..

4. Il motivo è inammissibile.

Va osservato che è orientamento consolidato di questa Corte che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, va rappresentata dal ricorrente come minaccia grave e individuale alla sua vita, sia pure in rapporto alla situazione generale del paese di origine, ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass., 12/12/2018, n. 32064).

Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato – mediante il ricorso a diverse fonti internazionali aggiornate – la insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata nello Stato di provenienza del ricorrente (Gambia), ed il mezzo di impugnazione si limita a fornire una diversa lettura dei fatti, traducendosi sostanzialmente in una inammissibile rivisitazione del merito (Cass. 8758/2017).

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32.

Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello non ha considerato la situazione d’instabilità del Gambia quantomeno per il riconoscimento della protezione umanitaria, atteso che, in caso di rientro in Gambia, lo stesso correrebbe il rischio di veder violati i diritti fondamentali ex art. 2 nostra Cost., tra cui il diritto alla salute e all’alimentazione, e comunque il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire il salute e benessere della propria famiglia.

6. Il motivo è infondato.

Va preliminarmente osservato che sebbene con l’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, sia stato soppresso l’istituto della protezione umanitaria, questa Sezione, con sentenza n. 4890/2019, nell’ambito del ricorso deciso all’udienza del 23 gennaio 2019 ed iscritto al n. R.G. 19651/2018 (Bandia Aliou c. Ministero dell’Interno) ha già elaborato il seguente principio di diritto: “La normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e dalle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione…”.

Ne consegue che questo Collegio, condividendo il principio di diritto sopra riportato, provvederà anche all’esame di questa domanda.

Orbene, il ricorrente non ha allegato alcuna specifica condizione di vulnerabilità tale da giustificare la concessione del permesso per motivi umanitari, salvo – e solo in sede di legittimità, non risultando la questione dalla sentenza di merito – un generico, non contestualizzato e non personalizzato, riferimento al diritto alla salute ed alla alimentazione. Non rileva di per sè, a tal fine, come correttamente affermato dalla Corte d’appello – in assenza di elementi che possano far ritenere che in Patria lo straniero possa essere sottoposto ad una privazione dei fondamentali diritti umani – il mero inserimento sociale e l’avere il medesimo intrapreso un percorso lavorativo (Cass. 4455/2018).

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.100,00, oltre S.P.A.D., oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2019

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