Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17311 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. II, 23/07/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 23/07/2010), n.17311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.M.A., rappresentato e difeso, per procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avvocato Aiello Giuseppe, presso lo studio

del quale in Roma, via San Godenzo n. 59, è elettivamente

domiciliato;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GELA, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato-

avverso la sentenza del Giudice di pace di Gela n. 626/08, depositata

in data 28 novembre 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 maggio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, il quale nulla ha osservato in ordine

alla relazione ex art. 380-bis c.p.c..

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che A.M.A. ha impugnato per cassazione la sentenza n. 626/08, depositata il 28 novembre 2008, con la quale il Giudice di pace di Gela ha accolto l’opposizione che egli aveva proposto avverso il verbale di contestazione del 28 marzo 2007 elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Gela per violazione dell’art. 7 C.d.S., commi 1, lett. f), e art. 14 C.d.S., e ha compensato le spese di lite, sussistendo ragioni di opportunità;

che, con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, dolendosi della statuizione di compensazione delle spese di lite, rilevando come detto capo della sentenza sia del tutto privo di motivazione;

che, in proposito, il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: “dica la Suprema Corte se, nell’ipotesi di vittoria di una sola parte, il giudice possa esercitare il potere di compensare le spese del giudizio, senza specificare e motivare adeguatamente le ragioni di tale compensazione”;

che l’intimato Comune di Gela non ha svolto attività difensiva;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.

Considerato che il relatore designato, nella relazione depositata in data 8 marzo 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione :

“(…) Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, perchè il ricorso è inammissibile.

Esso, infatti, è rivolto avverso una sentenza che, essendo stata pronunciata e depositata dopo il 1 marzo 2006, deve ritenersi, a seguito della modificazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11, soggetta ad appello e non anche a ricorso per cassazione”;

che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata, alla quale non sono state formulate critiche di sorta;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo l’intimato Comune svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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