Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17311 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/07/2017, (ud. 26/06/2017, dep.13/07/2017),  n. 17311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. PICARDI Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26646/2012 R.G. proposto da:

Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli Avv. M. T. Surano, R.

Meroni, I. Marinelli dell’Avvocatura comunale di Milano, nonchè

dall’Avv. R. Izzo, presso il cui studio in Roma, L.re Marzio n. 3,

è domiciliato, in virtù di mandato speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.G.M.V.;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 037/14/12 depositata il 30 marzo 2012.

Visti il ricorso e la memoria del 16 giugno 2017.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 26 giugno

2017 dal Consigliere Dott. Francesca Picardi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

– In riferimento alla tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (cd. TARSU) per box/autorimessa di titolarità di T.G.M.V., il Comune di Milano impugna per cassazione la sentenza di appello, che ha confermato quella di primo grado, con cui sono stati annullati gli avvisi di accertamento e le cartelle emesse per gli anni d’imposta 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, in considerazione della superficie del locale, “di appena 14 mq circa (3,2×4,4), di conseguenza appena sufficienti a contenere una autovettura di modeste dimensioni senza consentire l’installazione di accessori (armadi e scaffalature) in grado di poter contribuire alla produzione di rifiuti, ovvero la impossibile permanenza dell’uomo al di fuori delle manovre di parcheggio”.

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, commi 1 e 2 e art. 115 c.p.c. “in relazione alla mancata produzione probatoria da parte del contribuente, nonchè dei principi in materia di esenzione o esclusione dal tributo”, non avendo il giudice di appello tenuto conto “nè della presunzione legale di produttività (di rifiuti) e del conseguente onere della prova contraria a carico del soggetto passivo, nè dell’omessa denuncia di tale presunta inidoneità….o comunque ritenendo superata la presunzione prevista dalla legge in base a circostanze irrilevanti ai fini dell’inidoneità a produrre rifiuti e non provate”.

Tale censura è fondata, atteso che i parcheggi sono aree frequentate da persone e, quindi, presuntivamente produttive di rifiuti (così Sez. 5, n. 5047 del 13/03/2015, Rv. 634669-01, e Sez. 5, n. 14770 del 15/11/2000, Rv. 541693-01), sicchè il contribuente, in ossequio alla regola generale, desumibile dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, avrebbe dovuto dedurre e provare il presupposto dell’invocata esenzione e, cioè, la concreta inidoneità alla produzione dei rifiuti (ad esempio, per la mancata utilizzazione o inutilizzabilità del box), essendo l’imposta altrimenti dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quelle pertinenziali o accessorie ad abitazione (tra le tante cfr. Sez. 5, n. 18054 del 14/09/2016, Rv. 640961-01). Il principio in esame, pur essendo stato enunciato nei due precedenti citati relativamente ad aree destinate a parcheggio pubblico, opera anche per i parcheggi privati, che non siano pertinenze dell’abitazione, ricorrendo la medesima ratio della frequentazione da parte di persone (e, cioè, del titolare del veicolo abitualmente parcheggiato), sufficiente a generare la presunzione della produzione di rifiuti.

Non può, quindi, ritenersi sufficiente, ai fini dell’esonero dalla tassazione, l’indicazione nell’originaria denuncia della destinazione del locale all’uso di parcheggio.

Il giudice d’appello si è discostato da tale regola, affermando l’inidoneità del box alla produzione dei rifiuti in conseguenza della esclusiva destinazione a parcheggio (e non anche a cantina o ricovero), desunta dalle dimensioni ridotte e dall’ubicazione, mentre tali circostanze sono del tutto irrilevanti – in particolare le esigue dimensioni del locale vi escludono la collocazione di scaffalature e armadi, ma non anche il transito dell’uomo per il parcheggio del veicolo e la conseguente potenziale produzione di rifiuti.

Il secondo motivo di ricorso, che denuncia l’errata motivazione su un punto decisivo della controversia, è assorbito dall’accoglimento del primo.

In definitiva, il ricorso deve essere accolto nel primo motivo, con l’enunciazione del seguente principio: In materia di tarsu, i parcheggi – sia pubblici sia privati – sono aree frequentate da persone e, quindi, presuntivamente produttive di rifiuti, salva specifica prova contraria, che non può consistere nella destinazione dell’area alla esclusiva funzione di posteggio.

La sentenza deve essere, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.

PQM

 

accoglie il ricorso nel primo motivo, assorbito il secondo;

cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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