Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17311 del 12/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 17311 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ha pronunciato la seguente:

diva.Avvocatura
Stato – Mandato.

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZECCA LILIANA, quale avente causa di Bevegni Mario,
rappresentata e difesa, giusta delega a margine del
ricorso, dall’Avv. Maurizio Piga, elettivamente
domiciliata in Roma, Via Crescenzio, 25 presso lo
studio dell’Avv. Piero Nodaro, RICORRENTE
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

Data pubblicazione: 12/07/2013

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici in
Roma Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
CONTRORI CORRENTE
Per la REVOCAZIONE
della decisione n.20274/2008 della Corte di Cassazione

e AVVERSO
la

sentenza

n.109

della

Commissione

Tributaria

Regionale di Genova – Sezione n. 8 in data 28.06.2010,
depositata il 29 settembre 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di

dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Sergio Del Core.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.9052/2011 è stata svolta
la seguente relazione:
l – E’ chiesta la revocazione della sentenza n.
20274/2008 della Corte di Cassazione, nonché la
cassazione della sentenza, resa in sede di rinvio,
n.109, pronunziata dalla CTR di Genova Sezione n. 08 il
28.06.2010 e DEPOSITATA il 29 settembre 2010.
Con la prima di tali decisioni la Corte di Cassazione
aveva annullato con rinvio la sentenza n.20/01/2002, in
precedenza resa dalla C.T.R. di Genova e rinviato ad
altra Sezione, mentre quest’ultima, in sede di riesame,
ha respinto l’appello di parte contribuente,
confermando la decisione di primo grado.
2 – Con il ricorso di che trattasi, che riguarda avviso
di accertamento IRPEF ed ILOR dell’anno 1996, vengono
impugnate, sia la citata decisione della Corte di
2

Consiglio del 16 gennaio 2013 e dell’il luglio 2013,

Cassazione, sia pure la sentenza della CTR di Genova,
resa in sede di rinvio.
3 – L’intimata Agenzia, giusto controricorso, ha
chiesto che l’impugnazione avverso le predette
decisioni, venga dichiarata inammissibile e, comunque,

4 – Il ricorso per revocazione avverso la precedente
sentenza di questa Corte, sembra doversi dichiarare
inammissibile per tardività, risultando proposto con
atto notificato il 28 marzo 2011, avverso decisione
depositata il 23 luglio 2008.
Viene, infatti, denunciato il vizio di cui all’art.395
n.4 cpc, peraltro in assenza di una realtà fattuale
riconducibile ad un errore revocatorio, ed il richiamo
dell’ipotesi prevista dal precedente n.3 appare
meramente formale e strumentale.
Del pari inammissibile e, comunque, infondate sono le
doglianze, ove riferite alla decisione resa dalla CTR
in sede di rinvio, sia per la relativa genericità sia
pure tenuto conto dell’ormai pacifico orientamento
giurisprudenziale, secondo cui gli Avvocati dello Stato
possono esercitare le loro funzioni senza bisogno di
mandato anche in caso di patrocinio facoltativo (Cass.
n.19786/2006).
5 – Data la delineata realtà processuale, sulla base
3

infondata.

dei richiamati principi, si propone, ai sensi degli
artt.375 e 380 bis cpc, di trattare la causa in Camera
di Consiglio, dichiarando il ricorso inammissibile.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,

nonché tutti gli altri atti di causa;
Considerato che alla stregua del quadro normativo di
riferimento e dei richiamati e condivisi principi, il
ricorso va rigettato, per le considerazioni svolte;
Considerato che a diverso opinamento non inducono le
considerazioni svolte dalla ricorrente con la memoria
da ultimo depositata, tenuto conto, sotto un primo
profilo, sia della genericità della doglianza, alla cui
stregua non vengono indicati elementi idonei a
giustificare un diverso decisum, sia pure della
pronuncia del Giudice remittente che ha riconosciuto e
dichiarato essere facoltà e non onere del Giudice di
merito quello di invitare il contribuente a comparire
“per fornire dati e notizie rilevanti ai fini
dell’accertanmento”, ed in considerazione, altresì, del
fatto che la fattispecie non offre elementi per una
riconsiderazione

del

critica

condiviso principio

secondo cui lo jus postulandi degli Avvocati dello
Stato, deriva direttamente dalla legge e non richiede
4

Vista la relazione, il ricorso e la successiva memoria,

il conferimento di un mandato con atto formale (Cass.
N.19786/2006, n.3141/1981);
Considerato,

altresì,

che

va

dichiarata

l’inammissibilità del controricorso dell’Agenzia
Entrate, non consentendo il relativo contenuto di

stesse parti innanzi a questa Corte si intenda
contrastare, stante l’equivocità dei dati esposti, che,
riferiscono alla sentenza della Cassazione n.
20277/2008 e non già alla n. 20274/2008 ed altresì, ora
alla sentenza della CTR n. 109 del 29.10.2010
(frontespizio) ora alla n. 110 del 29.09.2010 (pagine 3
e 4 della narrativa);
Considerato che non sussistono quindi i presupposti per
una pronuncia sulle spese;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
rigetta l’impugnazione di parte ricorrente e dichiara
inammissibile il controricorso dell’Agenzia.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del 16
gennaio e dell’il luglio 2013.

individuare quale dei cinque ricorsi vertenti tra le

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