Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17310 del 27/06/2019

Cassazione civile sez. I, 27/06/2019, (ud. 13/03/2019, dep. 27/06/2019), n.17310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20979/2018 proposto da:

I.J., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico n.

38, presso lo studio dell’avvocato Maiorana Roberto che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, del 07/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/03/2019 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Cagliari, con decreto del 7 giugno 2018, ha rigettato la domanda di I.J., cittadino del Bangladesh, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente dello status di rifugiato, essendo la relativa domanda consistita nella mera trascrizione di passi di un rapporto internazionale senza alcun riferimento alla sua vicenda personale.

Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, il Tribunale di Cagliari ha evidenziato l’insussistenza del rischio del ricorrente di essere esposto a grave danno in caso di ritorno nel paese d’origine, non essendovi nel Bangladesh un pericolo per la sicurezza della popolazione civile.

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata comprovata una sua specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione I.J. affidandolo a lizmotivi. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all’omesso esame delle condizioni del ricorrente e delle conseguenze in caso di rimpatrio.

Lamenta il ricorrente che il Tribunale di Cagliari è incorso in un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili in ordine alla condizione del paese di provenienza che fonti maggiormente accreditate rispetto a quelle citate dal giudice di merito descrivono come caratterizzato da violazione di diritti umani, da sparizioni forzate, da decine di condanne a morte ed esecuzioni.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 e D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28, comma 1 e L. n. 110 del 2017.

Lamenta il ricorrente che, in caso di rimpatrio, troverebbe una condizione di scarsa tutela dei diritti fondamentali e non gli verrebbe assicurato un livello di vita dignitoso ed adeguato per sè e la propria famiglia, comprensivo dell’alimentazione, tenuto conto del grave stato di carestia, di crisi alimentare, di povertà del paese d’origine.

3. Entrambi i motivi, da esaminare unitariamente, attenendo entrambi alla protezione umanitaria, sono inammissibili.

Va preliminarmente osservato che sebbene con l’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, sia stato soppresso l’istituto della protezione umanitaria, questa Sezione, con sentenza n. 4890/2019, nell’ambito del ricorso deciso all’udienza del 23 gennaio 2019 ed iscritto al n. R.G. 19651/2018 (Bandia Aliou c. Ministero dell’Interno) ha già elaborato il seguente principio di diritto: “La normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e dalle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione…”.

Ne consegue che questo Collegio, condividendo il principio di diritto sopra riportato, provvederà anche all’esame di questa domanda.

Orbene, premesso che la valutazione in ordine al riconoscimento dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria, pur partendo dalla situazione oggettiva del paese d’origine, deve essere necessariamente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza, secondo le allegazioni del richiedente, il Tribunale di Cagliari ha rilevato che nessuna specifica ed individuale condizione di vulnerabilità è stata allegata dal ricorrente, non essendo rilevanti al riguardo la situazione di generale povertà del Paese di origine ed il percorso scolastico e lavorativo (peraltro recentissimo) intrapresi dall’istante (Cass. 4455/2018). A fronte di tali motivati accertamenti di fatto, le censure del ricorrente si traducono in una sostanziale richiesta di rivisitazione del giudizio di fatto, anche mediante sottoposizione alla Corte di elementi di prova documentale, inammissibile in questa sede anche sub specie del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Invero, con il ricorso per cassazione – anche se proposto con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – la parte non può, invero, rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass., 07/12/2017, n. 29404; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 02/08/2016, n. 16056).

La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2019

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