Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17310 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. II, 23/07/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 23/07/2010), n.17310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI STIGNANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato

e difeso, in forza di Delib. G.C. 5 novembre 2008, n. 78 e di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato CARNUCCIO Francesco,

presso lo studio del quale in Roma, via Ottaviano n. 32, è

elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

U.G.;

– intimato –

avverso la sentenza del Tribunale di Locri – Sezione distaccata di

Siderno n. 260/08, depositata in data 7 luglio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 maggio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, il quale nulla ha osservato in ordine

alla relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ..

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che Comune di Stignano ha impugnato per cassazione la sentenza n. 260, depositata in data 7 luglio 2008, con la quale il Tribunale di Locri – Sezione staccata di Siderno ha rigettato l’appello da esso Comune proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Stilo depositata il 12 ottobre 2006, che aveva accolto l’opposizione proposta, della L. n. 689 del 1981, ex art. 22, da U.G. avverso il verbale di accertamento e contestazione di infrazione, emesso dal Comando della Polizia municipale di Stignano il 17 ottobre 2005, avente ad oggetto la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8;

che, a fondamento della opposizione, l’ U. aveva dedotto l’inidoneità tecnica della strumentazione di accertamento della velocità per mancata taratura della stessa e la mancata contestazione immediata della violazione;

che il Tribunale, rilevato che, nel caso di specie, la violazione del limite di velocità era stata accertata a mezzo velomatic 512 e che non vi era stata contestazione immediata, dandosi atto, nel verbale, della impossibilità di procedere a contestazione immediata per le ragioni di cui all’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. e), del codice della strada, come modificato dalla L. n. 214 del 2003, ha rigettato l’appello del Comune rilevando che il quadro normativo conseguente alla entrata in vigore del D.L. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 168 del 2002, esclude la sussistenza di un’arbitraria facoltà per l’amministrazione di precostituirsi un’ipotesi di deroga al principio di contestazione immediata della violazione, che costituisce ora la regola della contestazione, essendo al contrari predeterminati sia i casi che le sedi stradali interessate dall’utilizzazione degli strumenti elettronici di rilevazione della velocità;

che il Tribunale, pur dando atto che l’apparecchiatura utilizzata risultava dal verbale di accertamento omologata con D.M. Lavori Pubblici 27 novembre 1989, ha rilevato altresì che il Comune, nei due gradi di giudizio, non aveva prodotto il certificato di omologazione del velomatic in concreto utilizzato, sicchè questo non poteva ritenersi una valide fonte di prova della violazione dell’art. 142;

che, da ultimo, il Tribunale ha rilevato che, a fronte di una specifica contestazione in tal senso, il Comune non aveva fornito alcuna prova che fosse stata predisposta idonea informazione agli automobilisti circa l’installazione dell’autovelox nel luogo in cui è stato effettuato l’accertamento della violazione;

che il Comune di Stignano propone cinque motivi di ricorso;

che, con il primo motivo, il Comune deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, commi 1 e 2, nonchè violazione degli artt. 142, 200 e 201 C.d.S., affermando che la disposizione dell’art. 4 del citato D.L., non preclude la possibilità per gli agenti di polizia di procedere a rilevazione delle violazioni del limite di velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche tutte le volte in cui, non rientrando la strada tra quelle espressamente previste dalla citata disposizione e non essendo la strada stessa inclusa dal Prefetto nell’elenco delle strade in cui possono essere utilizzate dette apparecchiature, queste siano utilizzate direttamente dagli agenti stessi, i quali devono procedere a contestazione immediata salvo il caso in cui ciò non sia possibile ai sensi dell’art. 201 C.d.S. e dell’art. 334 relativo reg. esec.;

evenienza, questa, che si era verificata nel caso di specie, essendosi dato atto nel verbale di contestazione che non era stato possibile procedere a contestazione immediata dell’infrazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. e), e dell’art. 384 reg. att.;

che il Comune formula quindi il seguente quesito di diritto:

“Dica la Corte Suprema che gli agenti di polizia in servizio sulle strade per le quali non è applicabile la speciale disciplina di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4 convertito in L. n. 168 del 2002 (per l’assenza del decreto prefettizio ex art. 4, comma 2, cit.) possono parimenti procedere al rilevamento della velocità tenuta dai conducenti gli autoveicoli a mezzo apparecchiature elettroniche (autovelox) dagli stessi agenti) direttamente gestite (se pur con l’obbligo della immediata contestazione della velocità vietata, salvo però le eccezioni espressamente previste dall’art. 201 dello stesso codice ed esemplificate dall’art. 384 reg. att.)”;

che, con il secondo motivo, il Comune deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4 e degli artt. 142, 200 e 201 C.d.S., in relazione all’art. 384 reg. esec. att. C.d.S., sostenendo che il Tribunale avrebbe errato nel non considerare che l’art. 201 del codice e l’art. 384 reg. devono trovare applicazione anche dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 121, art. 4, per il caso di violazioni accertate direttamente dagli agenti di polizia con l’ausilio di apparecchiature elettroniche su strade non comprese nel decreto prefettizio adottato in applicazione dell’art. 4, comma 2, del citato D.L.;

che, a conclusione del motivo, il Comune formula il seguente quesito di diritto:

“Dica la Corte Suprema che nel caso di accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo autovelox (art. 142 C.d.S.), da parte degli agenti di polizia che direttamente gestiscono l’apparecchiatura elettronica, è consentita la contestazione differita dell’infrazione quando si verificano le situazioni di impossibilità contemplate dall’art. 201, comma bis (lett. e); e ciò pur con l’obbligo della specificazione a verbale delle ostative ragioni, che se riconducibili a quelle tipizzate dall’art. 384 (lett. e) del regolamento divengono insindacabili”;

che, con il terzo motivo, il Comune di Stignano denuncia violazione dell’art. 142 C.d.S. e violazione e falsa applicazione dell’art. 345 reg. esec. nonchè del D.M. Lavori Pubblici 27 novembre 1989, n. 2971, rilevando che ai fini della sussistenza del requisito della omologazione dell’apparecchiatura elettronica utilizzata nella specie, doveva aversi riguardo alla circostanza che il modello di apparecchiatura sia omologato e non anche la singola specifica apparecchiatura in concreto usata: e, nel caso di specie, lo stesso verbale di accertamento dava atto dell’esistenza di un decreto ministeriale di omologazione del tipo di apparecchiatura utilizzata;

che il Comune formula il seguente quesito di diritto:

“Dica la Corte Suprema che non è necessario che ogni esemplare di strumento elettronico rilevatore della velocità (art. 345 reg.

C.d.S., comma 2) – prima dell’uso da parte degli organi di polizia – sia sottoposto ad omologazione da parte del Ministero dei LL PP, essendo sufficiente che sia stato preventivamente omologato il tipo di strumento usato”;

che, con il quarto motivo di ricorso, il Comune deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta mancanza del certificato di omologazione dell’apparecchiatura utilizzata pur in presenza dell’attestazione, contenuta nel verbale di accertamento, dell’intervenuta omologazione del tipo di apparecchiatura in concreto usata, e ciò nonostante che il Tribunale abbia fatto riferimento alla sentenza n. 23978 del 2007, che aveva affermato la piena efficacia probatoria degli strumenti elettronici sino a che non venga dimostrato il malfunzionamento;

che, con il quinto motivo, il ricorrente deduce infine violazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ.; violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, error in procedendo, dolendosi del fatto che il Tribunale abbia ritenuto sussistente un motivo di illegittimità del verbale di accertamento non espressamente dedotto dall’opponente nell’atto di opposizione; motivo che era stato introdotto solo in via di gravame incidentale in sede di giudizio di appello;

che, a conclusione del motivo, il Comune formula il seguente quesito:

“Dica la Corte Suprema che l’opposizione avverso il verbale di accertamento e contestazione d’infrazione stradale (L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23), introduce un giudizio disciplinato dalle regole che presiedono il processo civile di cognizione, i cui limiti sono individuati dai motivi di opposizione che costituiscono la causa petendi dell’azione, e questa delimitazione comporta che nuovi motivi di opposizione costituiscono domanda nuova, inammissibile in appello per il divieto posto dall’art. 345 codice di rito civile”;

che l’intimato non ha svolto attività difensiva.

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN FATTO

che il relatore designato, nella relazione depositata il 24 novembre 2009, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, essendo fondati il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo. Quanto al primo, trova applicazione il principio reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui il disposto del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. n. 168 del 2002, integrato con la previsione del comma 2 dello stesso art. 4 – che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, può costituire motivo d’intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti a priori per le autostrade e per le strade extraurbane principali – evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l’utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 C.d.S. (limiti di velocità e sorpasso), tra l’altro, anche in funzione del comma 4 del medesimo art. 4, con il quale si esclude tout court l’obbligo della contestazione immediata. Ne consegue che la norma del predetto art. 4 non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l’obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall’art. 201 C.d.S., comma 1 bis” (Cass., n. 376 del 2008; Cass., n. 1889 del 2008).

Quanto al secondo motivo, esso è fondato, trovando applicazione il principio per cui “in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuto mediante apparecchiature di controllo (autovelox), l’indicazione nel relativo verbale notificato di una delle ragioni, tra quelle indicate dall’art. 384 reg. esec. C.d.S., che rendono ammissibile la contestazione differita dell’infrazione (nella specie, art. 384, lettera e, del regolamento di esecuzione del codice della strada, concernente l’ipotesi in cui l’accertamento avvenga a mezzo di appositi apparecchi di rilevazione che permettono la determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto di rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari) rende ipso facto legittimi il verbale medesimo e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento da parte del giudice di merito, cui è inibito il sindacato sulle scelte organizzative dell’Amministrazione” (v. tra le più recenti, Cass., n. 24355 del 2006; Cass., n. 9308 del 2007, nonchè Cass., n. 19032 del 2008).

Quanto al terzo motivo, trovano applicazione i principi secondo cui la necessità di omologazione dell’apparecchiatura di rilevazione automatica, ai fini della validità del relativo accertamento, va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare, come si desume, sul piano logico e letterale, dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345, comma 2, così come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, art. 197, secondo cui non ciascun esemplare ma le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici (Cass., n. 29333 del 2008, ed ivi precedenti richiamati); il termine di validità dell’omologazione da parte dei competenti organi ministeriali attiene non ad un arco di tempo durante il quale l’apparecchiatura può essere validamente utilizzata ed oltre il quale tale utilizzazione non è più legittima – dacchè tale operatività, una volta omologato il modello, dipende soltanto dalla permanente funzionalità della singola apparecchiatura – ma ad un arco di tempo durante il quale le apparecchiature di quel modello possono continuare ad essere commercializzate dal costruttore (Cass., n. 28333 del 2008, cit.; Cass., n. 9950 del 2007); – in tema di rilevazione dell’inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche, nè il codice della strada (art. 142, comma 6) nè il relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345) prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso, giacchè, al contrario, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all’idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell’attrezzatura a pregiudicarne l’efficacia ex art. 142 C.d.S. (Cass., n. 28333 del 2008, cit., e altre ivi richiamate).

Quanto al quinto motivo, deve rilevarsi che dalla sentenza impugnata emerge che la questione della mancata segnalazione della installazione dell’autovelox non aveva formato oggetto di opposizione. Trova quindi applicazione il principio secondo cui “Il giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione, regolato dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, ha ad oggetto l’esame della legittimità della pretesa sanzionatoria della P.A., quale contestata all’autore della violazione e nei limiti dedotti dall’opponente nel relativo ricorso, sicchè non è in alcun modo consentito un successivo ampliamento del thema decidendola, neppure d’ufficio (a meno che non emerga la giuridica inesistenza del provvedimento opposto), rimanendo irrilevante che, su di esso, la parte interessata abbia accettato il contraddittorio (Cass., n. 23284 del 2006)”;

che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata, alla quale non sono state formulate critiche di sorta, con la precisazione che il quarto motivo di ricorso, con il quale è stato dedotto un vizio di motivazione quanto alla ritenuta insufficienza della omologazione del velomatic risulta assorbito dall’accoglimento dei primi tre motivi;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata;

che, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’opposizione proposta da U. G.;

che quest’ultimo, in applicazione del principio della soccombenza, deve essere condannato al pagamento, in favore del Comune, delle spese dell’intero giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta da U. G.; condanna quest’ultimo al pagamento delle spese dell’intero giudizio che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in Euro 450,00, di cui Euro 50,00 per spese, Euro 220,00 per diritti, ed Euro 180,00 per onorari; per il giudizio di appello, in Euro 570,00, di cui Euro 50,00 per spese, Euro 270,00 per diritti ed Euro 250,00 per onorari di avvocato; per il giudizio di legittimità, in Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge per tutti i gradi del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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