Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17310 del 16/08/2011

Cassazione civile sez. I, 16/08/2011, (ud. 11/05/2011, dep. 16/08/2011), n.17310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25896/2005 proposto da:

U.G. (C.F. (OMISSIS)), U.F.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA VENEZIA 11, presso

l’avvocato ZANCHINI Gian Paolo, che li rappresenta e difende

unitamente e separatamente agli avvocati MESSINA MICHELE, ROMANO

PIETRO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI SIRACUSA (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANIENE 14, presso

l’avvocato GRISOLIA CARMINE (STUDIO SCIUME’ E ASSOCIATI),

rappresentato e difeso dall’avvocato FAZZINO Vincenzo, giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 687/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 24/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo con assorbimento degli altri motivi del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 82 del 12.12.2003- 24.07.2004, la Corte di appello di Catania decideva le tre cause riunite iscritte nel RG degli affari contenziosi civili ai nn. 856 del 1992, 1049 del 1992 e 1112 del 2004, tutte in tema di opposizione alla stima delle indennità di espropriazione e di determinazione delle indennità di occupazione legittima per distinti terreni e pendenti tra i vari proprietari espropriati e l’espropriante Comune di Siracusa.

Per quanto ancora possa rilevare, il giudizio n 1049 del 1992 era stato introdotto dal Comune di Siracusa in relazione alla espropriazione disposta con ordinanza sindacale del 21.01.1992 ed in opposizione alla stima definitiva dell’indennità di espropriazione resa dalla competente Commissione provinciale, con decisione n. 271 del 18.05.1992, inerente anche agli ablati terreni (in CT al F 37 p.lle 62 sub 3 e 206) in proprietà di U.G. e F., i quali in tale processo rimanevano contumaci e che, però, a loro volta, con autonomo atto di citazione notificato il 14.12.1994, introducevano successivamente il giudizio RG n. 1112 del 2004, premettendo anche che, con ordinanza sindacale del 14.11.1994 era stato espropriato il loro terreno esteso mq 4.086 (in CT al F 34 p.lla 390) e chiedendo che fossero determinate le giuste indennità di occupazione temporanea e di espropriazione del loro bene, che assumevano provvisoriamente determinata in misura inadeguata in sede amministrativa.

Con la suddetta sentenza la Corte di appello di Catania, anche in base all’esito della disposta CTU collegiale, riteneva relativamente ai terreni in proprietà di G. e U.F.:

– che tutti i terreni espropriati con l’ordinanza sindacale del 21.01.1992 fossero edificabili in fatto e diritto e che, dunque le indennità di esproprio dovessero essere determinate secondo i criteri indicati dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, senza l’abbattimento del 40%, recependo il valore venale unitario di L. 100.000 al mq riferito all’epoca del decreto ablativo – che, pertanto, in favore di G. e U.F. e con riguardo ai terreni riportati in catasto al F 37 p.lle 62 sub 3 e 206 ed estesi complessivamente mq 118,50 l’indennità di esproprio dovesse essere determinata in L. 5.925.00 ( L. 100.000 x mq 118,50 = L.11.500.000 + 0):2, pari ad Euro 3.227,00 arrotondati, somma da maggiorare degli interessi compensativi al saggio legale, con decorrenza dal provvedimento ablativo e di cui andava ordinato al Comune di Siracusa il deposito presso la Cassa DDPP per la parte eccedente quanto già depositato al medesimo titolo;

– che per i terreni fabbricabili espropriati con l’ordinanza sindacale del 14.11.1994 ed estesi complessivamente mq 4.086, l’indennità di espropriazione doveva essere determinata tenendo anche presente la regola riduttiva di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16, norma entrata in vigore il l.01.1993 ed applicabile anche d’ufficio che gli U. avevano esposto nella dichiarazione IC1 presentata nell’anno 1993, precedente quello del decreto d’esproprio, un valore di L. 419,5 al mq, inferiore a quello di L. 13.131 al mq di cui all’indennità di esproprio determinata in via provvisoria ( per complessive L. 55.288.450) e depositata presso la Cassa DDPP;

– che, pertanto, agli U. non poteva essere riconosciuta un’indennità di esproprio superiore a L. 1.714.077 (L. 419,5 x mq 4.086 espropriati), sicchè doveva essere respinta l’opposizione alla stima dell’indennizzo espropriativo da loro proposta;

– che, invece, doveva essere accolta l’ulteriore domanda di determinazione dell’indennità di occupazione d’urgenza, disposta con decreto di occupazione d’urgenza del 31.10.1991, da liquidarsi per il periodo decorso da tale data al 14.11.1994, secondo il criterio sussidiario e presuntivo degli interessi legali per ogni anno di occupazione ed in 1/12 dell’indennità annua per ogni mese e frazione di mese, interessi da calcolare sul valore espropriativo del bene occupato, nella specie virtualmente determinabile in L. 1.714.077, pari ad Euro 885,00 arrotondati, e da maggiorare degli interessi compensativi al tasso legale, con decorrenza dalla scadenza di ogni annualità e fino al deposito presso la Cassa DDPP..

Contro questa sentenza G. e U.F. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi e notificato il 17.10.2005 al Comune di Siracusa, che ha resistito con controricorso;

i notificato il 23.11.2005. Gli U. ed il Comune di Siracusa hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso gli U. denunziano:

1. “Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16. Omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.

I ricorrenti censurano anche per vizi motivazionali, la decisione adottata nel giudizio riunito RG n. 1112/94 e segnatamente l’applicazione d’ufficio del criterio riduttivo contemplato dalla rubricata norma, assumendo che a tal fine è necessaria l’eccezione di parte.

2. “Violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (Roma 4.11.1950) e dell’art. 17 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”.

Sostengono che quando l’indennizzo è troppo riduttivo non può nemmeno essere ritenuto equo e rispettoso dei rubricati accordi sovranazionali.

Il primo motivo del ricorso è fondato con riguardo alla denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c.; al relativo accoglimento segue anche l’assorbimento delle ulteriori censure, ivi comprese quelle contenute nel secondo motivo di gravame.

Con prevalente, consolidato e condiviso orientamento, questa Corte (da Cass. 200001381 a Cass. 200500126 e da ultimo a Cass. 201100719) ha affermato che “Nel giudizio promosso dall’espropriato di area edificabilc per la determinazione dell’indennità di espropriazione, l’ammontare discendente dai criteri di legge è suscettibile di riduzione, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 16, comma 1, solo su eccezione dell’espropriante, il quale provi che l’espropriato ha presentato denuncia ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, mentre deve escludersi che la relativa questione possa essere rilevata d’ufficio, atteso che si verte in tema di diritti patrimoniali e rileva il principio dispositivo”, principio di diritto disatteso dai giudici di merito.

L’impugnata sentenza deve conclusivamente essere cassata in parte qua, con rinvio alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso nei sensi di cui in motivazione, assorbite tutte le residue censure, cassa in parte qua la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2011

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