Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17310 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/07/2017, (ud. 26/06/2017, dep.13/07/2017),  n. 17310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. PICARDI Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26254/2012 R.G. proposto da:

E. s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Enrico Santin in

virtù di procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato

all’indirizzo di posta elettronica certificata

enrico.santin.milano.pecavvocati.it;

– ricorrente –

contro

Area Sud Milano s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avv. G. Carrara e Adriano Abate in

virtù di procura a margine del controricorso ed elettivamente

domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Viale Giulio

Cesare n. 95;

– resistente –

A.M.A. – Azienda Multiservizi Ambientali di Rozzano s.p.a., in

persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa

dall’Avv. G. Carrara e Adriano Abate in virtù di procura a margine

del controricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, Viale Giulio Cesare n. 95;

– resistente –

Comune di Pieve Emanuele;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 055/14/12 depositata il 22 maggio 2012.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 26 giugno

2017 dal Consigliere Dott. Francesca Picardi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

– In riferimento all’inammissibilità dell’appello proposto in data 16 febbraio 2011 avverso la sentenza di primo grado, E. s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione tributaria regionale che ha ritenuto decorrere il termine breve ex art. 325 c.p.c., dalla notificazione del precedente ricorso per revocazione del 6 giugno 2010.

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., nella versione anteriore alle modifiche della L. n. 69 del 2009, del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 38, 49, 50, 51, 59 e 64, della regola del giusto processo e del diritto di difesa, art. 112 c.p.c..

– Ad avviso della ricorrente la pronuncia d’inammissibilità dell’appello non si giustifica nè in considerazione della consumazione del potere d’impugnazione che, secondo Sez. U. n. 16162 del 15711/2002, presuppone l’esistenza di due impugnazioni della stessa specie nonchè, al tempo della proposizione della seconda, la declaratoria di inammissibilità della prima, mentre, nel caso in esame, sono state proposte due impugnazioni di diversa specie; nè in considerazione dell’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui la notifica di una prima impugnazione equivale a quella della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve d’impugnazione, in quanto riferito al rapporto tra revocazione della sentenza di appello e ricorso per cassazione e non al rapporto tra revocazione della sentenza di primo grado ed appello.

La prima censura è infondata.

In primo luogo l’invocata Sez. U, n. 16162 del 15/11/2002 (Rv. 558549-01) non risulta pertinente rispetto alla ratio decidendi della pronuncia impugnata, che si fonda sulla tardività della seconda impugnazione proposta, e non sulla consumazione del potere d’impugnazione, all’esito del gravame dichiarato inammissibile e/o improcedibile (istituto che prescinde del tutto dalla decorrenza del termine breve o lungo di impugnazione).

Secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di revocazione equivale – sia per il notificante sia per il destinatario – alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve, onde la tempestività di una successiva e diversa impugnazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta o trenta giorni di cui all’art. 325 c.p.c., dalla notificazione del ricorso o citazione per revocazione (così, tra le altre, Sez. 3, n. 7261 del 22/03/2013, Rv. 625600-01; Sez. 3, n. 20812 del 29/09/2009, Rv. 609521-01, Sez. 1, n. 14267 del 19/06/2007, Rv. 596981-01, Sez. L, n. 23592 del 20/12/2004, Rv. 578618-01; v. anche Sez. 5, n. 3294 del 11/02/2009, Rv. 606693-01 che, nel riferirsi alla inversa ipotesi in cui la proposizione del ricorso per cassazione ha preceduto e non seguito l’introduzione del giudizio di revocazione, afferma che la notifica del ricorso per cassazione equivale alla notifica della sentenza impugnata, ai fini del decorso del termine breve per proporre istanza di revocazione ordinaria per errore di fatto o contrasto di giudicato).

Tale principio, pur essendo stato enunciato con riferimento alla sentenza di appello, oggetto di ricorso per cassazione e di (successiva o precedente) revocazione, vale anche per la sentenza di primo grado, laddove sia soggetta a più mezzi di gravame, ricorrendo la medesima ratio, consistente nella piena conoscenza legale del provvedimento, di cui è sintomatica la proposizione della prima impugnazione, che è, pertanto, equiparabile alla notificazione della sentenza, di cui all’art. 326 c.p.c. (in questo senso, tra le altre, Sez. 3, n. 2055 del 29/01/2010, Rv. 611354-01, secondo cui la notificazione dell’impugnazione equivale – agli effetti della scienza legale – alla notificazione della sentenza oggetto di impugnazione, per cui, ove il soccombente in primo grado proponga, avverso la relativa sentenza non notificata, una prima impugnazione davanti al giudice di appello e, successivamente, ritenendo la medesima sentenza ricorribile soltanto per cassazione, una seconda impugnazione mediante ricorso in sede di legittimità, quest’ultimo, in tanto può essere ritenuto ammissibile e tempestivo, in quanto sia proposto entro il termine breve decorrente dalla notificazione dell’originario atto di appello).

– A conferma del carattere generale del principio su cui si fonda la sentenza impugnata può ricordarsi, inoltre, l’orientamento consolidato secondo cui nell’ipotesi in cui la stessa parte abbia proposto, avverso la medesima sentenza, due successivi appelli, il primo dei quali inammissibile, senza tuttavia che, alla data di proposizione del secondo, l’inammissibilità sia stata dichiarata e senza che si sia verificata, quindi, la consumazione del potere d’impugnazione, il termine per la proposizione della seconda impugnazione è quello breve decorrente dalla notificazione della prima impugnazione, atteso che essa al fine della conoscenza legale deve ritenersi equipollente alla notificazione della sentenza: da ultimo, Sez. 6-L, n. 2478 del 08/02/2016, Rv. 638949-01).

Il motivo va, pertanto, rigettato alla luce del seguente principio di diritto: “La notificazione di un’impugnazione equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altri tipi di impugnazioni, la cui tempestività va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di cui all’art. 325 c.p.c., salva l’ipotesi di sospensione del termine di impugnazione, ove prevista dalla legge”.

Il secondo motivo del ricorso denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., non avendo la sentenza deciso sui motivi di appello ed avendo dichiarato l’inammissibilità del gravame in virtù del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59.

Anche tale censura è infondata, in quanto, da un lato, l’omesso esame nel merito dei motivi di appello è la corretta conseguenza della pronuncia d’inammissibilità e, dall’altro, il richiamo nel dispositivo al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, frutto di un evidente errore materiale, risulta del tutto irrilevante ai fini dell’economia della decisione, non incidendo nè sul percorso logico della motivazione nè sul dispositivo.

In definitiva il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite, come liquidate nel dispositivo, nei confronti delle parti costituite.

In proposito va ricordato che, in tema di liquidazione delle spese del giudizio, in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dal D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 8 (salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate), senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi (art. 4 del D.M. cit.), nè che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro (diverso) legale, in quanto la ratio della disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 8, comma 1, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall’art. 92 c.p.c., comma 1 (così Sez. 3, n. 17215 del 27/08/2015, Rv. 636650-01).

PQM

 

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento a favore di Area Sud Milano s.p.a. e di A.M.A. Azienda Multiservizi Ambientali di Rozzano s.p.a. delle spese di lite che liquida in Euro 1000,00, oltre i.v.a. e c.p.a., ed oltre al 15% per le spese generali;

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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