Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17310 del 12/07/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 17310 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 11/12/12
SENTENZA

Motivazione
semplificata

sul ricorso proposto da:

Giordana Mancini, elettivamente domiciliata in Roma,
via Crescenzio 20, presso lo studio dell’avv.to Gina
Tralicci, che la rappresenta e difende, per mandato a
margine del ricorso, (comunicazioni richieste al fax
06/68301118 e all’indirizzo di posta elettronica
certificata ginatralicci@ordineavvocatiroma.org );

– ricorrente contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro
?325

2O1

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici
in Roma via dei Portoghesi 12 (comunicazioni richieste

1

Data pubblicazione: 12/07/2013

al fax 06/96514000 e all’indirizzo di posta elettronica
certificata ags.m2@mailcert.avvocaturastato.it ovvero
ads.rm@pec.avvocaturastato.it ;
– controricorrente –

emesso in data 6 giugno 2011 e depositato il 4 ottobre
2011, R.G. n. 855/2010;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Sergio Del Core che ha concluso per
il rigetto del ricorso;
rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la
motivazione semplificata della decisione;

Rilevato che:
1. Con ricorso del 17 maggio 2010 Giordana Mancini
ha chiesto alla Corte di appello di Perugia la
condanna del Ministero della Giustizia al
risarcimento, ex legge n.89/2001, del danno
subìto per la durata eccessiva e non ragionevole
del processo civile iniziato il 20 marzo 1998
davanti al Pretore di Roma e definito in appello
con sentenza dal 24 ottobre 2010.
2. La Corte di appello di Perugia ha accolto il
ricorso e ha liquidato il danno non patrimoniale
in complessivi 6.000 euro e le spese del giudizio
di merito in 750 euro (36,32 per spese, 250 per

2

avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia

diritti e il residuo per onorari).
3. Ricorre

per

cassazione

Giordana

Mancini

affidandosi ad unico motivo con il quale deduce
violazione e falsa applicazione dell’art. 91
c.p.c. in relazione alla liquidazione delle spese
processuali operata dalla Corte di appello.

Giustizia.
Ritenuto che
5. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto con
rideterminazione delle spese del giudizio di
merito nella misura richiesta e condanna del
Ministero al pagamento anche delle spese del
giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto
impugnato in punto liquidazione delle spese del
giudizio di merito che ridetermina in euro 1.020,81, di
cui 40,81 per spese, 775,00 per diritti e 205,00 per
onorari. Condanna il Ministero della Giustizia al
pagamento della predetta somma e delle spese del
giudizio di cassazione / liquidate in euro 550 oltre 200
euro per esborsi, e agli accessori di legge, con
distrazione a favore dell’avv. Gina Tralicci
antistataria.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio
dell’il dicembre 2012.

4. Si difende con controricorso il Ministero della

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