Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1731 del 28/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1731 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 27843-2012 proposto da:
SCE’ PIETRO SCEPTR43P07E372U, ‘SANELLI BRUNO
SNLBRN42L08K372U, NANNI ELIODORO
NNNLDR50S12E372M, • DE GRANDIS ARGENTINA
DGRRNT53P67L961B,
DRSMTR44B13B 865F,

4’ DI RISIO UMBERTO
BUONTEMPO

ANNA

BNTNNA42C66E372Q, i DEL BORRELLO MICHELE
DLBMHL56B06E372L, i DEL BORRELLO

MICHELE

DLBMHL39S18E372Z,

CICCOTOSTO

ANGELO

CCCNGL42C01E372L,

* MANCINI

MICHELE

MNCMHL35B06L961L,

• MARCHESANI

LUIGI

MRCLGU53A30E372A, LA PALOMBARA CESARIO
LPLCSR50C09E372M, .FIZZANO LUIGI FZZLGU37T15E372Q,
. DI BLASIO ANTONINO DBLMHL56B06E372L, *CARBONE
GINO CRBGNI5ORO6E372L, ‘CUCINIERI FRANCO ALDO

RC‘
-(3

Data pubblicazione: 28/01/2014

CCNFCN54R18C298E, . STIVALETTA

ANNA

ROSA

STVNRS45R48L961H, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A.
MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato MIHELJ STEFANO,
rappresentati e difesi dagli avvocati BONANNI EZIO,
PIGNATELLI LUIGI giusta procura in calce al ricorso ed alla

– ricorrenti contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANNICO
GIUSEPPINA, CALIULO LUIGI, PREDEN SERGIO, PATTERI
ANTONELLA giusta procura speciale in calce al controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 14492/2012 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA del 27/06/2012, depositata il 14/08/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;
uditi gli Avvocati difensori dei ricorrenti Pignatelli che si riporta agli
scritti, Bonanni che ha chiesto raccoglimento del ricorso con rinvio
alla C.A. l’Aquila;
è presente il P.G. in persona del Dott. GIANFRANCO SERVELLO
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Ric. 2012 n. 27843 sez. ML – ud. 28-11-2013
-2-

memoria ex art. 380 bis c.p.c.;

FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 28
novembre 2013, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente
relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
“Cucinieri Franco Aldo, Sanelli Bruno, Fizzano Luigi, Di Blasio

ed erede di Buontempo Vincenzo, Di Risio Umberto, Argentina De
Grandis, Scè Pietro, Del Borrello Michele nato il 18.11.39, Del Borrello
Michele nato il 6.2.56, Carbone Gino, Mancini Michele, La Palombara
Cesario, Buontempo Anna, Ciccotosto Angelo e Nanni Eliodoro hanno
proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza di questa Corte del
14.8.2012 che, decidendo sul ricorso proposto dall’INPS contro la
sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 744/2009, lo aveva accolto
e, decidendo nel merito, aveva rigettato la domanda proposta dagli attuali
ricorrenti intesa al riconoscimento dei benefici di cui alla L. n. 257/1992
per la esposizione ultradecennale all’amianto.
Questa Corte, in particolare, aveva ritenuto fondato l’unico motivo di
ricorso articolato dall’istituto in cui era stato sostenuto che, nella
fattispecie in esame, fosse necessaria la prova, per ciascuno dei predetti
lavoratori, della esposizione qualificata (superiore alla soglia di 0,1 fibre
per centimetro cubo) alle polveri di amianto, prova che si assumeva non
essere stata fornita.
Con il primo motivo di ricorso si deduce errore di fatto, ex art. 395,
co.4° c.p.c., sulla provata esposizione all’amianto di Acquarola Michele. Si
assume la omessa valutazione della posizione del predetto, dipendente
SVOA deceduto nel 2002, la cui vedova, Buontempo Anna odierna
ricorrente, aveva ottenuto con sentenza n. 260/2007 del Tribunale di
Vasto il riconoscimento della rendita ai superstiti per essere stata la morte
del coniuge causata da malattia professionale (adenocarcinoma

Antonino, Marchesani Luigi, Stivaletta Anna Rosa nella qualità di moglie

polmonare) insorta a seguito della esposizione ultraventennale a fibre di
amianto, decisione confermata dalla Corte di appello di L’Aquila e passata
in giudicato. Inoltre, l’INAIL, in data 8.1.2009, aveva rilasciato anche
certificazione, ai sensi dell’art. 13, comma 7 0 L. n. 257/92, attestante che
l’Acquarola era stato esposto nel corso dell’attività lavorativa all’amianto

Corte con la decisione oggetto di revocazione laddove ha ritenuto
inesistente una circostanza la cui esistenza era, invece, positivamente
accertata e si sottolinea che tale fatto non aveva costituito punto
controverso su cui la Corte aveva pronunciato. Detto errore risultava
ancor più palese in quanto nella sentenza impugnata era stato affermato il
pieno valore di prova della certificazione INAIL, certificazione che, come
detto, era presente agli atti per l’Acquarola.
Con il secondo motivo si denuncia contrarietà della decisione gravata
rispetto ad altra avente autorità di giudicato ( art. 395 n. 5 c.p.c.).
Specificamente con la sentenza del Tribunale di Vasto n. 260/07 sopra
richiamata e divenuta definitiva.
Con il terzo motivo viene dedotto errore di fatto, ex art. 395 n. 4 c.p.c.,
per avere la Corte applicato il parametro previsto dalla L. n. 326/2003
(relativo alla esposizione qualificata ad una concentrazione di amianto non
inferiore a 0,1 fibre per centimetro cubo) agli attuali ricorrenti reputando
inesistente la circostanza che essi avevano proposto tutti domanda
all’INAIL in data 24.3.2003, prima della entrata in vigore della menzionata
L .n. 326/2003. Si sottolinea, altresì, che tale circostanza non aveva
costituito punto controverso sul quale questa Corte si era pronunciata.
Con il quarto motivo si deduce l’errore di fatto, ex art. 395, n. 4 c.p.c., in
merito alla circostanza dell’avvenuto totale smantellamento degli impianti
produttivi SVOA ed alla materiale impossibilità per essi ricorrenti di
dimostrare il superamento della soglia limite a distanza di oltre quindici

2

dal 17.8.71 al 3.8.92. Si evidenzia, quindi, l’errore in cui è incorsa questa

anni dal detto smantellamento. La sentenza, quindi, si fondava sulla
inesistenza di tale circostanza, positivamente accertata. Anche questo
fatto, inoltre, non aveva costituito punto controverso sul quale questa
Corte si era pronunciata.
Tutti i motivi sono inammissibili se vengono condivise le argomentazioni

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità l’errore di fatto
previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a determinare la revocazione delle
sentenze, comprese quelle della Corte di cassazione, deve consistere in un
errore di percezione risultante dagli atti o dai documenti della causa
direttamente esaminabili dalla Corte, vale a dire quando la decisione è
fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente
esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità e
positivamente stabilita, sempre che il fatto del quale è supposta l’esistenza
o l’inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la
sentenza ebbe a pronunziare. E quindi, deve: 1) consistere in una errata
percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed
immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la
esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile,
oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti
indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la
decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto controverso
sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza
e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo
di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere
in un vizio di assunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio
di valutazione del fatto medesimo. Sicchè detto errore non soltanto deve
apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità,
senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di

3

che seguono.

indagini ermeneutiche, ma non può tradursi, in un preteso, inesatto
apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di norme giuridiche e
principi giurisprudenziali: vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell’errore di
giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità delle sentenze della
Cassazione (fra le tante Cass. sez. un. 7217/2009, nonché 22171/2010;

8295/2005).
Ciò detto, vale precisare che la decisione qui impugnata, dopo aver
rilevato che , per costante giurisprudenza di legittimità, il beneficio della
rivalutazione contributiva per i lavoratori esposti all’amianto per oltre dieci
anni era riconosciuto, anche prima della entrata in vigore della L. n.
326/2003, a condizione che vi fosse stata una esposizione superiore ad
una soglia limite (individuata in una concentrazione media annua non
inferiore a 0,1 fibre per centimetro cubo come valore medio su otto ore al
giorno di cui al dLgs n. 277 del 1991, art. 24, comma 3°) ha ritenuto non
fornita la prova di detta esposizione “qualificata”. Fla, quindi, ricordato
l’insegnamento di questa Corte secondo cui: in materia di attribuzione dei
benefici in questione la certificazione dell’INAIL – concernente, per
ciascun lavoratore, il grado di esposizione e la sua durata — aveva pieno
valore probatorio se rilasciata sulla base degli atti di indirizzo del Ministero
del Lavoro; era possibile, comunque, dimostrare la esposizione qualificata
con gli ordinari mezzi di prova. La sentenza ha, quindi, ritenuto di cassare
la decisione della Corte di appello de L’Aquila che non si era conformata a
detti principi avendo considerato, erroneamente, che il limite di
concentrazione non costituiva presupposto per l’attribuzione del beneficio
invocato.
Orbene, risulta evidente che nessuno dei motivi addotti a sostegno del
ricorso integra una ipotesi di revocazione, alla luce dei principi sopra
riportati e della motivazione della impugnata sentenza.

4

23856/2008; 10637/2007; 7469/2007; 3652/2006; 13915/2005;

Quanto al primo ed al secondo, infatti, va rilevato che la Corte non ha
considerato inesistente l’esposizione all’amianto dell’Acquarola, ma ha
ritenuto che non fosse stata provata l’esposizione “qualificata” ( nei
termini sopra precisati). Inoltre, non ha affermato che a provare
l’esposizione qualificata bastasse la certificazione INAIL, ma ha

atti di indirizzo del Ministero del Lavoro, così dimostrando di aver
valutato la certificazione dell’Acquarola (inserita nel ricorso in esame e che
non risulta rilasciata sulla base di un atto di indirizzo) . Quindi, neppure
può sussistere contrasto di giudicati avendo i due giudizi un diverso
“petitum” ( non senza considerare che è inammissibile la revocazione per
contrasto con precedente giudicato delle sentenze della Corte di
Cassazione che abbiano deciso le cause nel merito, non essendo
contemplato dalla legge tale motivo di revocazione in relazione alle
sentenze di legittimità, vedi Cass. n. 29580 del 29/12/2011 ; Sez. U,
Sentenza n. 10867 del 30/04/2008).
Quanto al terzo motivo è di tutta evidenza che non vi è stato il
denunciato errore con riferimento alla data di presentazione delle
domande visto che nella sentenza è stato precisato che la soglia limite di
esposizione era considerato presupposto necessario per la concessione del
beneficio de quo ancor prima della L. n. 246/2003.
Infine, il quarto motivo finisce con il denunciare un’inesatta valutazione
di una circostanza, peraltro, neppure decisiva.
Per tutto quanto sopra considerato, si propone la declaratoria di
inammissibilità del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 391 bis cod.
proc. civ..”
Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,
unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di
consiglio.

5

evidenziato che era necessaria una certificazione rilasciata sulla base degli

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. con la quale si
critica la relazione sopra riportata in quanto si sarebbe discostata da
quanto da questa Corte affermato in materia di prova della esposizione
qualificata all’amianto ( non tenendo conto del dato epidemiologico, del
fatto che detta esposizione risultava presuntivamente provata). Orbene, va

aver interpretato la decisione della Corte di appello, ha deciso nel merito
ritenendo non provata l’esposizione qualificata all’amianto. Non ricorre,
pertanto, alcun errore idoneo a determinare la revocazione invocata.
Il contenuto e le conclusioni della riportata relazione sono, dunque,
condivisibili e, dunque, il Collegio ritiene il ricorso inammissibile.
Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono
poste a carico dei ricorrenti e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna

g ricorrentti alle spese

del presente giudizio, liquidate in euro 100,00 per esborsi ed in euro
3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2013
Il Presidente

qui ribadito che nella sentenza n. 14492/2012 del 14 agosto 2012, dopo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA