Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1731 del 27/01/2020

Cassazione civile sez. II, 27/01/2020, (ud. 04/06/2019, dep. 27/01/2020), n.1731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALISI Antonino – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29595-2017 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO TONIOLO 6,

presso lo studio dell’avvocato UMBERTO MORERA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SILVANA NARDELLI;

– ricorrente –

contro

R.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1722/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 25/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/06/2019 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CELESTE

ALBERTO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di

ragione;

udito l’Avvocato NARDELLI Silvana, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato in data 11 dicembre 2012 i coniugi R.C. e G.R., quali comproprietari di un appartamento acquistato nel 1996, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Ferrara, B.F., proprietario dell’unità abitativa sita al piano terra dell’immobile, chiedendo che fosse condannato a demolire un manufatto e precisamente “la veranda tamponata con murature e vetrata”, in quanto edificata in violazione delle distanze dal confine con l’area cortilizia degli attori nonchè in violazione delle disposizioni sulle vedute. Si costituiva in giudizio B., contestando la domanda degli attori e deducendo che la “tettoia”, poi tamponata con la vetrata, era stata realizzata anteriormente all’acquisto dell’immobile e con il consenso del precedente proprietario.

Il Tribunale di Ferrara, con sentenza n. 442/2014, in accoglimento della domanda condannava B. alla demolizione del manufatto e al pagamento del 50% delle spese legali.

2. Avverso la sentenza proponeva appello B.F., lamentando: la non corretta individuazione del bene oggetto della domanda nella “tettoia” interamente considerata anzichè nel solo tamponamento; la mancata considerazione, da parte del giudice, della concessione in sanatoria ottenuta e della normativa urbanistica applicabile; l’esistenza di un’autorizzazione rilasciata dal dante causa degli originari attori; la preesistente possibilità di inspectio e di prospectio in base allo stato dei luoghi; l’abnormità del provvedimento di condanna alla demolizione dell’intero manufatto quando era già esistente la tettoia; la carenza di legittimazione attiva di G., non proprietario dell’immobile.

Con sentenza 25 luglio 2017, n. 1722, la Corte d’appello di Bologna, preliminarmente dato atto della carenza di legittimazione di G., essendo unica proprietaria dell’immobile la moglie, e comunque dell’irrilevanza di tale circostanza ai fini della decisione, rigettava integralmente l’appello.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione B.F.. L’intimata R.C. non ha proposto difese.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c. e una seconda memoria in prossimità della pubblica udienza.

4. La causa, inizialmente assegnata alla trattazione in camera di consiglio della sesta sezione, è stata rimessa alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 31217/2018.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. Il ricorso è articolato in cinque motivi.

1) Il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 873 ss. c.c. nonchè dell’art. 13, lett. c) del piano regolatore generale del Comune di Comacchio (..) e relative norme tecniche di attuazione vigenti all’epoca della costruzione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”. La Corte d’appello, come già il Tribunale, avrebbe – ad avviso del ricorrente – commesso “tre gravi errori, sia in procedendo che in iudicando”, avendo “omesso di verificare la normativa in merito alle distanze effettivamente applicabile al caso di specie, (..) in ossequio al principio iura novit curia sotteso alla norma dell’art. 112 c.p.c.”, avendo ritenuto operante il principio di non contestazione “ben al di fuori del suo ambito di applicazione (la prova dei fatti)”, avendo “conseguentemente violato e disapplicato le norme giuridiche che disciplinano la fattispecie concreta”; il ricorrente chiede quindi al Collegio di accertare che “l’opera insistente davanti all’unità abitativa del signor B. non è una costruzione ai sensi dell’art. 873 c.c. e risulta conforme alla normativa urbanistica vigente all’epoca della sua costruzione”.

Il motivo è infondato. I giudici di merito – con apprezzamento a loro spettante e seguendo l’orientamento di questa Corte secondo cui “la nozione di “costruzione”, ai fini della disciplina delle distanze legali, non va intesa soltanto come fabbrica in calce e mattoni, ma nel senso di includere qualsiasi opera che, sulla base di accertamento rimesso al giudice di merito, abbia i caratteri della solidità, della stabilità e della immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un preesistente manufatto” (così da ultimo Cass. 14711/2019) – hanno accertato che il manufatto oggetto di causa è una costruzione, realizzata in tempi diversi (prima la realizzazione di una veranda e successivamente la chiusura della medesima “con infissi in alluminio e cristalli”, cfr. p. 3 del ricorso), costruzione “comportante un aumento di superficie utile e di volumetria”. Tale costruzione è risultata non conforme alla “distanza di cinque metri prevista dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore” del Comune di Comacchio, nonchè, con l’apertura di una veduta direttamente sul fondo confinante, in violazione dell’art. 905 c.c.. Il giudice d’appello, pertanto, ha identificato la normativa applicabile al caso di specie, “in ossequio al principio iura novit curia” (peraltro non sotteso alla norma – indicata dal ricorrente – dell’art. 112 c.p.c.). Il ricorrente, al riguardo, asserisce la conformità del manufatto alla normativa urbanistica vigente all’epoca della sua costruzione, richiamando l’art. 13, lett. c) del piano regolare generale, ma il richiamo è inconferente, trattandosi (cfr. la trascrizione della disposizione a p. 13 del ricorso) di disposizione relativa ad “ampliamenti e/o sopraelevazioni in allineamento con il corpo più avanzato dell’edificio oggetto dell’intervento”, che pertanto presuppongono che vi sia un corpo più avanzato dell’edificio oggetto dell’intervento, corpo più avanzato che non risulta esserci nel caso in esame, ove la “costruzione” risulta essa più avanzata rispetto all’edificio preesistente. Nè assume rilievo la Delib. Consiglio Comunale del 2016, con cui si sarebbe confermata la possibilità di realizzare verande senza osservare distanze sul confine su “terrazze, loggiate, balconi e portici già esistenti”: si è infatti trattato di una nuova costruzione e non di una veranda realizzata su una costruzione già esistente. Quanto al principio di non contestazione, esso non è stato invocato dal giudice d’appello in relazione alle disposizioni normative, ma all’accertamento dei fatti, avendo ritenuto il giudice non contestati i fatti del mancato rispetto della distanza di cinque metri dal confine e dell’apertura di una veduta, rappresentata dall’infisso laterale della veranda, direttamente sul fondo confinante.

2) Il secondo motivo lamenta “nullità della sentenza per la errata individuazione dell’oggetto della domanda di parte attrice in violazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio dispositivo sostanziale e processuale di cui agli artt. 99-115 c.p.c. e art. 2907 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e/o all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per avere la Corte d’appello ritenuto che l’oggetto della domanda di primo grado fosse non solo il tamponamento del preesistente portico, bensì la realizzazione dell’intero manufatto, ovvero portico e tamponamento, con conseguente ordine di demolizione dell’intero manufatto.

Il motivo non può essere accolto. Il giudice d’appello – e l’interpretazione della domanda spetta al giudice di merito – ha ritenuto che il bene della vita oggetto della causa fosse rappresentato dall’intero manufatto e non solo dal successivo “tamponamento”, come d’altro canto risulta dalla parte di atto di citazione trascritta dal ricorrente a p. 19 del ricorso (“veranda tamponata con murature e vetrata, realizzata in aderenza a un precedente portico”).

3) Con il terzo motivo – che riporta “violazione del disposto di cui all’art. 101 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 nella interpretazione del consenso rilasciato da Pollice, dante causa della R.; violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363 e 1369 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 nella interpretazione del rogito tra il P. e la signora R.; violazione degli artt. 1058 e ss. in ordine all’esistenza di una servitù apparente, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” – il ricorrente lamenta l’erronea interpretazione, da parte della Corte di appello, sia del consenso prestato da P.V. alla realizzazione del primo intervento sia del rogito successivamente intercorso tra lo stesso P. e R., essendosi trattato della costituzione negoziale di una servitù apparente, come tale opponibile all’acquirente del fondo servente.

Il motivo è infondato sotto più profili. Anzitutto il ricorrente non considera che per mantenere una costruzione a distanza minore di quella prescritta dalla legge, “non è sufficiente una scrittura unilaterale del proprietario del fondo vicino che autorizza la corrispondente servitù, ma è necessario un contratto – essendo inidoneo, per i diritti reali, un atto ricognitivo – che dia luogo alla costituzione di una servitù prediale, ex art. 1058 c.c., risolvendosi in una menomazione di carattere reale per l’immobile che alla distanza legale avrebbe diritto, a vantaggio del fondo contiguo che ne trae il corrispondente beneficio” (Cass. 14711/2019). Inoltre, a prescindere dai profili della mancanza di una data certa e della mancata trascrizione e dell’omessa menzione nell’atto di compravendita, l’atto che manifesti la volontà delle parti di derogare alle norme in tema di distanze dal confine dettate dagli strumenti urbanistici è “convenzione senz’altro invalida, trattandosi di norme inderogabili perchè non si limitano a disciplinare i rapporti intersoggettivi di vicinato, ma mirano a tutelare anche interessi generali” (ancora Cass. 14711/2019, cfr. pure Cass. 10734/2018).

4) Il quarto motivo denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 900-907 ss. c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 là dove la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente l’apertura di una veduta nella parete nord della tettoia/veranda, costituita dall’apposizione degli infissi con cristalli, e la violazione delle distanze stabilite dell’art. 905 c.c.”: la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto che la chiusura della “tettoia” abbia comportato l’apertura di nuove vedute sul cortile adiacente, quando invece questa piuttosto ha determinato una riduzione di quelle già esistenti.

Il motivo non può essere accolto. Come riconosce lo stesso ricorrente (p. 23 del ricorso), il giudice d’appello ha ritenuto assorbito il motivo di gravame – che appunto lamentava che prima della costruzione del manufatto lo stato dei luoghi consentiva l’inspectio e la prospectio – a seguito del rigetto del primo motivo, con il quale è stata confermata la decisione del primo giudice che ha considerato il manufatto costruzione, come tale in violazione della prescritta distanza di cinque metri dal confine (profilo che evidentemente assorbe quello dell’apertura di una veduta alla distanza inferiore di un metro e mezzo tra il fondo vicino e la faccia esteriore del muro in cui si apre la veduta).

5) Il quinto motivo lamenta “violazione degli artt. 905 e 907 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nullità della sentenza, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per motivazione meramente apparente e totalmente irrazionale”, avendo la Corte di appello rigettato l’impugnazione del ricorrente in “ordine alla abnormità in ogni caso del provvedimento finale di primo grado, con cui il giudice aveva condannato B. alla demolizione dell’intero manufatto”.

Il motivo non può essere accolto. Il ricorrente ha contestato in appello che il giudice di primo grado abbia ordinato di demolire l’intero manufatto, quando invece la domanda degli attori era limitata al “tamponamento successivo della preesistente tettoia”. Come si è vista supra, sub 2, la domanda aveva ad oggetto – secondo la plausibile interpretazione dei giudici di merito – l’intero manufatto, così che l’ordine di demolizione di primo grado, confermato in appello, ha avuto correttamente ad oggetto l’intero manufatto e non solo la tamponatura, con la precisazione che il limite dell’ordine di demolizione è costituito dal ripristino delle distanze prescritte.

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Nulla viene disposto in punto spese, non essendosi l’intimata difesa nel presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della sezione seconda civile, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020

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