Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1731 del 24/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1731 Anno 2018
Presidente: GRECO ANTONIO
Relatore: FEDERICI FRANCESCO

ORDINANZA
sul ricorso 8036-2011 proposto da:
MEDICINA 2001 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA
P.ZA DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato
MARCO ORLANDO, rappresentato e difeso dall’avvocato
NICOLA PIGNATIELLO;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente nonchè contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
v

Data pubblicazione: 24/01/2018

- intimato avverso la sentenza n. 92/2010 della COMM.TRIB.REG. dk &2’>
7
C
, depositata il 30/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 24/11/2017 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO FEDERICI.

Rilevato che:
la società Medicina 2001 s.r.l. ha impugnato, con due motivi, la sentenza n.
92/51/2010, depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della
Campania il 30.04.2010;
Il contenzioso traeva origine dalla notifica della cartella di pagamento n.
07120060118855246, relativa all’Irpeg per l’anno d’imposta 2002, con la

richiesto il pagamento della somma di € 31.584,00 in ragione del mancato
riconoscimento di crediti d’imposta. Proposto ricorso avverso la cartella, la CTP
di Napoli accoglieva la domanda, mentre la CTR, con la pronuncia ora
impugnata, riformava la sentenza rigettando il ricorso della contribuente.
La società censura:
con il primo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in
relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., perché la sentenza in violazione dei
principi devolutivi dell’appello ha accolto il gravame su domande ed eccezioni
nuove;
con il secondo motivo la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112
c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., per essere incorso il giudice
d’appello in ultrapetizione, avendo sviluppato la motivazione su questioni
neppure dedotte dalla Amministrazione con l’atto di impugnazione;
si è costituita l’Agenzia con controricorso, sostenendo l’infondatezza del
ricorso, di cui lg ha chiesto il rigetto.

Considerato che:
preliminarmente, considerato che il ricorso risulta notificato anche nei
confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, deve dichiararsene
l’inammissibilità rispetto a quell’Ente perché, a seguito del trasferimento alle
agenzie fiscali, da parte dell’art. 57, comma 1, del d.lgs. 30 luglio 1999, n.
300, di tutti i “rapporti giuridici”, i “poteri” e le “competenze” facenti capo
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, a partire dal primo gennaio 2001
(giorno di inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza dell’art. 1 del d.m.
RGN 8036/2011
FecterleU

quale, a seguito di controllo ex art. 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973, era

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28 dicembre 2000), unico soggetto passivamente legittimato è l’Agenzia delle
Entrate (cfr. Cass., Sez. 5, sent. n. 1550/2015);
nel merito, il primo motivo di ricorso è inammissibile; la contribuente
lamenta la violazione dell’art. 345 c.p.c. perché la sentenza avrebbe esaminato
domande nuove, ma per far questo invoca la violazione di norme di legge, ai
sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.; la fattispecie invece, riguardando
error in

procedendo, doveva trovare corretta collocazione tra le ipotesi di nullità della
sentenza, ex art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., sicchè l’erronea invocazione del
fondamento giuridico del motivo del ricorso ne comporta l’inammissibilità;
il secondo motivo è infondato; con esso la contribuente assume che il
giudice dell’appello ha deciso, accogliendo l’impugnazione, su aspetti mai
sollevati dalle parti in causa; a tal fine invoca il principio secondo cui il giudice
tributario debba limitarsi a verificare la legittimità dell’operato della
Amministrazione, senza effettuare una diversa qualificazione della fattispecie
sottoposta al suo esame, essendogli precluso il potere amministrativo
tributario sostanziale spettante all’Ufficio;
sennonché, pur reiterato questo principio dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass., Sez. 5, sent. 5, sent. n. 5929 del 2010; da ultimo Cass., Sez. 6-5,
ord. n. 9020 del 2017), esso innanzitutto riguarda i limiti di decisione
dell’organo giudicante rispetto alle ragioni addotte dal contribuente, le cui
censure, circoscrivendo l’oggetto della critica al provvedimento amministrativo,
costituiscono la causa petendi della sua azione; peraltro nel caso di specie i
limiti di decisione dell’organo giudicante non risultano affatto superati; infatti,
sebbene i passi dell’atto di appello dell’Ufficio, trascritti nel ricorso, ad una
prima lettura possano apparire diversi dalle ragioni poste dal giudice regionale
a sostegno della decisione, un esame analitico dell’atto di impugnazione
evidenzia che l’Amministrazione aveva criticato la sentenza del giudice di prime
cure, lamentando l’omesso riempimento dei quadri della dichiarazione dei
redditi, con conseguenze incidenti non già sull’adempimento di oneri formali,
come asserito dal giudice di prime cure, ma con l’effetto di alterare i criteri di
computo del credito d’imposta; ciò implicava ricadute sostanziali sulla
RGN 8036/2011
Fgderici
I

palesemente la violazione di norme processuali per costituire un

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quantificazione degli utili e dunque sulla quantificazione del reddito imponibile
(in ciò neppure discostandosi dall’impostazione difensiva tenuta dalla
Amministrazione sin dal giudizio di primo grado, laddove si era difesa
evidenziando le omissioni della contribuente nelle allegazioni documentali
necessarie alla ricostruzione del reddito imponibile dell’anno accertato, attese
le differenze tra quanto esposto in dichiarazione e i dati in possesso

sufficiente a comprendere il percorso logico e la correttezza sul piano
interpretativo, la Commissione regionale ha fondato la sua decisione,
sfavorevole al contribuente, evidenziando gli errori commessi dalla
contribuente nella compilazione della dichiarazione; in particolare ha
evidenziato le irregolarità commesse nella compilazione dei righi RF, ancor più
nello specifico del rigo RF33, avvertendo che l’utile di bilancio non include il
credito d’imposta sui dividendi per C 31.584,89; ha cioè espressamente
spiegato e condiviso le carenze principalmente contestate dalla
Amministrazione. Ne discende che alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. può
riconoscersi nella pronuncia impugnata.

Considerato che
Il ricorso va pertanto rigettato e alla soccombenza della contribuente segue
la sua condanna alle spese processuali nei confronti della costituita Agenzia,
nella misura specificata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero
dell’Economia e delle Finanze; lo rigetta nei confronti della Agenzia delle
Entrate; condanna Medicina 2001 s.r.l. alla rifusione in favore della Agenzia
delle Entrate delle spese processuali, che liquida nella misura di C 2.200,00,
oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Quinta civile
della Corte suprema di cassazione, il giorno 24 novembre 2017.

dell’Ufficio). Ebbene, sia pure con motivazione succinta, ma certamente

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