Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1731 del 23/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/01/2019, (ud. 07/11/2018, dep. 23/01/2019), n.1731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21278-2017 proposto da:

COMBIGAS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BORGOGNONA 47, presso lo

studio dell’avvocato BRANCADORO, rappresentata e difesa

dall’avvocato VINCENZI ANTONIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

nonchè

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (già ITALIA SERVIZI DI

RISCOSSIONE S.P.A.);

– intimata –

avverso la sentenza n. 198/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 13/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. GOBI

PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

Che:

– Con sentenza n. 198/5/17 depositata in data 13 febbraio 2017 la Commissione tributaria regionale della Liguria (in seguito, la CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli entrate avverso la sentenza n. 229/5/12 della Commissione tributaria provinciale di Genova (in seguito, la CTP) che aveva accolto il ricorso della Combigas Srl (in seguito, la contribuente) contro la cartella di pagamento IVA 2007;

– La CTR osservava in particolare che doveva considerarsi infondato l’unico motivo di opposizione alla cartella esattoriale impugnata dedotto con il ricorso introduttivo della lite, riguardante il difetto di motivazione dell’atto di riscossione quanto alla liquidazione degli interessi sulle somme capitarie richieste, poichè, diversamente da quanto opinato dai primi giudici, tale motivazione non era necessaria, trattandosi di un calcolo derivante direttamente dalla legge (TU doganale, art. 86);

– Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo tre motivi che illustra con memoria. Resiste con controricorso l’agenzia fiscale. L’intimato Agente della riscossione non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– Con il primo motivo e con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente lamenta, rispettivamente, la violazione/falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, della L. n. 212 del 2000, artt. 7-17, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, poichè la CTR ha ritenuto per un verso non occorrente la motivazione della cartella di pagamento impugnata sul calcolo degli interessi, per altro verso la questione preclusa dall’avvenuta definitività dell’atto impositivo prodromico;

– Con il terzo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, poichè la Commissione tributaria regionale ha implicitamente rigettato il suo appello incidentale, incentrato sull’insussistenza dell’an debeatur degli interessi liquidati con la cartella esattoriale impugnata, in quanto l’atto impositivo prodromico ha violato i principi di affidamento e di buona fede sanciti dall’evocata disposizione statutaria;

– Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono infondate. Va ribadito che “La cartella esattoriale, che non sia stata preceduta da un avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, e recepiti, per la materia tributaria, dalla L. n. 212 del 2000, art. 7(Affermazione relativa ad una cartella esattoriale concernente il pagamento di interessi ove non erano menzionati nè la decorrenza nè il tasso)” (Cass. 19 aprile 2017 n. 9799);

– Orbene, nel caso di specie è pacifico sia che la cartella di pagamento impugnata è stata preceduta da un atto impositivo, traendone fondamento dalla relativa iscrizione a ruolo, sia che tale atto impositivo non è stato impugnato;

– Ne deriva, innanzitutto che l’an debeatur degli interessi liquidati in cartella non poteva più formare oggetto di impugnazione giudiziale, tantomeno con l’opposizione al conseguente atto riscossivo; inoltre, come correttamente rilevato dal giudice tributario di appello, il quantum debeatur degli interessi non poteva che essere riferito alla normativa doganale applicata (TULD, artt. 86-79);

– Pertanto nessuna carenza motivazionale può essere ravvisata nella cartella esattoriale de qua, che altresì certamente non poteva essere impugnata per un ipotetico vizio dell’avviso di accertamento prodromico, definitivo perchè non impugnato;

In conclusione, il ricorso va rigettato e, secondo soccombenza, al rigetto seguono le spese di lite in favore della resistente costituita, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, e condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese di lite in favore dell’Agenzia costituita, liquidate in Euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito.

La Corte dà atto che, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), per effetto del presente provvedimento sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, testo unico spese di giustizia.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2019

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