Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17309 del 24/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 24/08/2016, (ud. 07/06/2016, dep. 24/08/2016), n.17309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5026-2011 proposto da:

B.N., C.F. (OMISSIS), B.A. C.F. (OMISSIS),

BA.AN. C.F. (OMISSIS), B.F. C.F. (OMISSIS), tutti in

proprio e quali eredi di S.L., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato AGNESE

LATERZA CRISTOFARO, rappresentati e difesi dagli avvocati GIUSEPPE

D’ACUNTO e FRANCESCO MARIA D’ACUNTO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

e contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI (OMISSIS), REGIONE CAMPANIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2041/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/04/2010, R.G. N. 2719/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2016 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in data 20.1.2004 B.N., B.A., B.F. e Ba.An., in qualità di eredi di S.L., hanno adito il Tribunale di Napoli per la declaratoria di condanna della ASL NA (OMISSIS) e della regione Campania al pagamento della somma di Euro 79.592,25 a titolo di assistenza sanitaria indiretta. Esponevano che il loro congiunto, dopo un primo intervento chirurgico (autorizzato dalla regione Campania) nell’ottobre 1998 presso l’UCSF Stanford University of California in (OMISSIS), struttura sanitaria altamente specializzata per cure non ottenibili tempestivamente o adeguatamente nel nostro paese, era stato nuovamente ricoverato d’urgenza nella stessa struttura; che, in assenza del tempo necessario per richiedere nuova autorizzazione, era stato comunicato alla ASL NA (OMISSIS), con fax del 16.7.1999, inoltrato da (OMISSIS), comunicazione del ricovero e richiesta di rimborso spese, con riserva di inoltrare la relativa documentazione; che la richiesta di rimborso era stata respinta in quanto presentata oltre i tre mesi previsti dal D.M. 3 novembre 1989, art. 7 e dalla Delib. Regione Campania 10 settembre 1993.

Il Tribunale respingeva la domanda e la Corte di appello di Napoli, con sentenza depositata il 19.4.2010 ha rigettato l’appello. I giudici di merito hanno ritenuto di esaminare (ed accogliere) l’eccezione di tardività della domanda di rimborso trattandosi di diritto non disponibile e, quindi, rilevabile d’ufficio, osservando che (anche soprassedendo sull’assenza di prova circa la corrispondenza del numero di fax ad un ufficio della ASL NA (OMISSIS) in relazione all’istanza del luglio 1999) l’istanza di rimborso era stata presentata alla ASL il 22.11.2000, ampiamente oltre il termine fissato dal D.M. 3 novembre 1989, art. 7, comma 2, potendosi tenere in considerazione solamente le domande successive all’effettuazione della spesa. I giudici non hanno ritenuto fondata, inoltre, la questione di legittimità costituzionale del D.M. 3 novembre 1989, art. 7, comma 2, richiamando la sentenza n. 2676/1998 della Corte Costituzionale che ha ritenuto rispettose dei principi costituzionali le condizioni poste per ottenere il rimborso delle spese nei casi di necessità ed urgenza.

Avverso tale sentenza i familiari di S.L. hanno proposto ricorso per cassazione, affidandolo a quattro motivi; la convenuta è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (rubricato come secondo, essendo stata inserita una premessa come numero uno dei motivi) le parti ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 2696 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), avendo, la Corte, erroneamente accolto l’eccezione di tardività della richiesta di rimborso delle spese sanitarie affrontate all’estero nonostante la costituzione della ASL NA (OMISSIS) e della Regione Campania oltre i termini previsti all’art. 416 c.p.c. e nonostante il divieto posto dalla norma codicistica di rilevare d’ufficio la decadenza.

2. Con il secondo motivo le parti ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli 115, 116, 183, 184, 187 c.p.c., art. 414 c.p.c., n. 5, nonchè vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), sussistendo, agli atti, richiesta di rimborso spese del 16.7.1999 e istanza di ammissione della prova testimoniale sulla circostanza dell’invio, via fax, della richiesta di rimborso in data 16.7.1999 non ritenuta rilevante dalla Corte territoriale.

3. Con il terzo motivo le parti ricorrenti sollevano questione di legittimità costituzionale del D.M. 3 novembre 1989, art. 7, comma 2, con riguardo agli artt. 76 e 32 Cost., avendo, il decreto ministeriale, esorbitato dai limiti posti dalla legge delega (la L. 23 ottobre 1985, n. 595, art. 3, comma 5, che demanda ad un atto del Ministero della Sanità soltanto la facoltà di porre limiti di spesa a carico delle ASL e di modalità della stessa) e comprimendo il diritto alla salute e alle cure gratuite.

4. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono violazione dei principi e della normativa comunitaria, richiamando un pronunciamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza 5.10.2010) con cui è stato affermato che gli Stati membri non possono arrivare al punto di negare ogni rimborso.

5. In ordine al primo motivo, la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio di diritto sancito da questa Corte secondo cui, nel caso di rapporti con gli enti pubblici, la decadenza del privato per il mancato rispetto dei termini fissati per richiedere il rimborso di somme versate, in quanto materia sottratta alla disponibilità delle parti, è rilevabile di ufficio, ex art. 2969 c.c., in ogni stato e grado del giudizio (cfr., oltre alla giurisprudenza citata dalla Corte territoriale, Cass. n. 317/2015; Cass. n. 5862/2013; Cass. n. 791/2011; Cass. n. 14378/2009; Cass. 12386/2009; Cass. n. 1605/2008, in materia tributaria).

7. Con riguardo al secondo motivo, la Corte territoriale ha confermato le argomentazioni ritenute dal Tribunale, secondo cui non era stata fornita la prova che il numero di fax a cui era stata inviata la richiesta di rimborso, in data 16.7.1999, appartenesse ad un ufficio della ASL NA (OMISSIS). In ogni caso, la Corte ha altresì aggiunto che non poteva ritenersi validamente proposta l’istanza del 16.7.1999 in quanto inviata prima ancora dell’effettuazione della spesa sanitaria (essendo intervenuto, il ricovero di S.L., nei giorni successivi) mentre la successiva istanza inoltrata alla ASL il 22.11.2000 era tardiva, in quanto proposta oltre il termine di tre mesi previsto dal D.M. 3 novembre 1989, art. 7, comma 2. La censura si dimostra inammissibile in quanto ripropone il contenuto del motivo di gravame senza sviluppare una critica della decisione impugnata e senza indicare le ragioni della sua erroneità, con particolare riguardo alle specifiche argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale.

8. Con riguardo alla questione di legittimità costituzionale, la Corte territoriale non ha ritenuto ricorrente il requisito della non manifesta infondatezza.

Invero, la L. 23 ottobre 1985, n. 595 (intitolata “Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88) prevede all’art. 3, comma 5: “Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, previo parere del Consiglio superiore di sanità, sono previsti i criteri di fruizione, in forma indiretta, di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all’estero in favore di cittadini italiani residenti in Italia, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico. Con lo stesso decreto sono stabiliti i limiti e le modalità per il concorso nella spesa relativa a carico dei bilanci delle singole unità sanitarie locali. Non può far carico al fondo sanitario nazionale la concessione di concorsi nelle spese di carattere non strettamente sanitario”.

Il D.M. 3 novembre 1989, adottato in esecuzione della delega, fissa (art. 2) le tipologie di prestazioni erogabili, fornendo altresì (art. 5) la definizione di “centro di altissima specializzazione”; tale decreto dispone anche, all’art. 7 (modificato dal D.M. 13 maggio 1993, art. 2), che si può prescindere dalla preventiva autorizzazione – ai fini del rimborso – in presenza di prestazioni di comprovata eccezionale gravità ed urgenza, ivi comprese quelle usufruite dai cittadini che già si trovino all’estero. In particolare, l’art. 7, comma 2 prevede altresì che: “Le relative domande di rimborso devono essere presentate all’unità sanitaria locale competente entro tre mesi dall’effettuazione della relativa spesa a pena di decadenza dal diritto al rimborso”.

In ordine al diritto alla tutela della salute, la Corte Costituzionale ha, da un lato, rilevato che la protezione di questo imprescindibile valore della persona umana nel suo aspetto di pretesa all’erogazione di prestazioni “non può non subire i condizionamenti che lo stesso legislatore incontra nel distribuire le risorse finanziarie delle quali dispone”” (sentenze nn. 354/2008 e 309/1999); dall’altro, che le “esigenze della finanza pubblica non possono assumere, nel bilanciamento del legislatore, un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana” (in questo senso, oltre alle citate sentenze, ex plurimis: sentenze n. 455/1990; n. 267/1998; n. 509/2000; n. 252/2001; n. 432/2005).

Ora, come risulta dalla L. n. 833 del 1978, art. 37 l’assistenza sanitaria agli italiani all’estero costituisce oggetto di una disciplina specifica rispetto a quella che regola l’assistenza a favore di coloro che si trovano nel territorio dello Stato. Specificità che deriva dal fatto che il servizio sanitario, come in genere i servizi pubblici, incontra di norma i limiti territoriali propri dello stato, sicchè le prestazioni vengono erogate direttamente mediante strutture pubbliche organizzate nel territorio oppure da soggetti con i quali le pubbliche amministrazioni stipulano convenzioni (si vedano, in particolare, la L. n. 833 del 1978, artt. 19 e 25).

Ciò, sottolinea la Corte Costituzionale nella sentenza n. 354 del 2008, non può non riflettersi sulla disciplina delle condizioni alla cui sussistenza è subordinato il diritto alle prestazioni e sul tipo, entità e modalità della loro erogazione e, quindi, anche sui criteri cui ci si attiene nell’operare il bilanciamento di cui si è detto tra tutela del diritto alla salute ed esigenze dello Stato di natura finanziaria e, più in generale, organizzativa.

Ebbene, la previsione, da parte della disposizione regolamentare, del termine di tre mesi dall’effettuazione della spesa per inoltrare la richiesta di rimborso alla ASL competente deve ritenersi ricompresa nell’oggetto della delega disposta dalla L. n. 595 del 1985, art. 3, comma 5 in quanto è previsto un espresso rinvio alla normazione di rango secondario per la fissazione delle “modalità” per l’inoltro delle richieste di rimborso, tra le quali ben può rientrare la previsione di un termine di decadenza. Il termine di tre mesi appare, inoltre, integrare un lasso di tempo ragionevole alla luce del bilanciamento di diritti costituzionalmente tutelati segnalati dalla Corte delle leggi, salvo la ricorrenza di gravi ragioni soggettive che ne impediscano la presentazione e che consentano – nei singoli casi – di valutare domande di rimborso tardive.

Nel caso in esame, non è stata evidenziata alcuna grave ragione che impedisse la presentazione della domanda di rimborso nei mesi successivi all’intervento chirurgico del luglio 1999.

9. Infine, l’ultimo motivo è inammissibile, non essendo state indicate (nè nella rubrica del motivo nè nelle argomentazioni illustrate a corredo) le disposizioni comunitarie che le parti ricorrenti ritengono violate.

10. In conclusione il ricorso va rigettato. Nulla sulle spese in assenza di costituzione del controricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2016

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