Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17309 del 16/08/2011

Cassazione civile sez. I, 16/08/2011, (ud. 02/05/2011, dep. 16/08/2011), n.17309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 24795 del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2005 di:

COMUNE DI MILAZZO, in persona del sindaco p.t., autorizzato a stare

in giudizio con determinazione sindacale n. 216 del 27 settembre 1995

ed elettivamente domiciliato in Milazzo (ME) alla Via Chinigò n. 2,

presso l’avv. COPPOLINO Salvatore del foro di Barcellona P.G., che lo

rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.G.G. e D.G.F., elettivamente

domiciliati in Roma, alla Via Cicerone n. 28 (studio avv. Guido

Orlando), recapito degli avv.ti RIZZO Antonino e Giovanni Carrozza di

Messina, che li rappresentano e difendono, per procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina n. 260/04, del

28 giugno – 6 luglio 2004.

Udita, all’udienza del 2 maggio 2011, la relazione del consigliere

Dr. Fabrizio Forte.

Uditi l’avv. Coppolino, per il ricorrente, l’avv. G. Orlando, per

delega dell’avv. A. Rizzo, per i controricorrenti, e il P.M. Dr.

DESTRO Carlo, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo e

il rigetto del secondo motivo del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 4 ottobre 2005, il Comune di Milazzo ha chiesto la cassazione della sentenza del 6 luglio 2004 della Corte d’appello di Messina, adita nel 2001 da D.G.G. e F. per la liquidazione delle indennità di occupazione e di espropriazione loro offerte in via provvisoria per un’area di mq.

1.872, sita in zona edificabile sia in diritto e urbanisticamente perchè destinata ad edilizia residenziale pubblica, che in fatto, per essere situata quasi al centro della città.

La Corte d’appello, esattamente qualificata l’area come edificabile perchè inserita nel P.E.E.P., ha determinato il valore venale di essa per comparazione con i valori di superfici analoghe, accertati in altre sue decisioni.

Si è quindi applicato la L. n. 359 del 1992, art. 5 bis e le indennità di espropriazione e di occupazione sono state determinate rispettivamente in Euro 102.980,21 e in Euro 24.093,11, negandosi la riduzione del 40% prevista in tale norma, perchè la irrisorietà delle somme offerte dall’ente locale impediva comunque la cessione volontaria delle aree, con la conseguenza che il comune espropriante veniva condannato anche alle spese di causa.

A detto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi e illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., hanno replicato con controricorso notificato il 26-28 ottobre 2005 e anche esso integrato da memoria, gli espropriati G. e D.G.F..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo di ricorso del Comune di Milazzo denuncia violazione della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 12, e della L. L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis, per avere la Corte di merito erroneamente negato la riduzione del 40% della semisomma del valore venale e del reddito dominicale coacervato rivalutato, pur essendo tale abbattimento componente ordinaria del criterio di determinazione della indennità di espropriazione di cui alla L. n. 359 del 1991, in fatto applicato nel caso.

Nella fattispecie, poichè dopo l’offerta della indennità provvisoria del 7 novembre 1991 versata presso la Cassa Depositi e Prestiti nel 1992, con provvedimento sindacale del 9 marzo 1993, l’area era stata espropriata, non era comunque possibile in astratto la cessione e quindi la sentenza appariva anche illogica nel ritenere irriducibile del 40% l’indennizzo dovuto, per avere impedito la modestia della sua entità una cessione volontaria ai sensi della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 2, perchè l’espropriazione ostava a tale trasferimento convenzionale.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono vizi motivazionali della sentenza impugnata, in ordine alla valutazione economica delle aree fondata sulla comparazione con valori venali accertati per espropri di fondi analoghi con altre sentenze della stessa Corte, pronunce non qualificabili come vincolanti, perchè non definitive.

1.3. In terzo luogo si chiede la cassazione della disciplina delle spese di cui al giudizio di merito, in conseguenza dell’accoglimento dei primi due motivi di impugnazione e della cassazione della sentenza di merito in rapporto al criterio di liquidazione dell’indennità e al valore venale adottato per tale determinazione.

2.1. Il primo motivo di ricorso è da rigettare, anche se non se ne può rilevare la infondatezza in rapporto alla previgente disciplina, per essere stata l’offerta dal comune ricorrente dell’indennità provvisoria, che nel 1991 era da determinare nel valore venale delle aree, inferiore alla metà di quest’ultimo come fissato nella decisione impugnata e comunque perchè non si era rinnovata l’offerta provvisoria, prima del decreto ablativo del 9 marzo 1993, successivo alla L. n. 359 del 1992, adeguandone quindi l’importo ai criteri di liquidazione di cui a tale normativa, come sancito da C. Cost. 16 giugno 1993 n. 283, che ha dichiarato incostituzionale il secondo comma dell’art. 5 bis citato per la mancata previsione di tale nuova offerta (cfr. Cass. 11 febbraio 2005 n. 2859).

Il motivo è peraltro da respingere anche per la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, di cui alla sentenza del giudice della L. 24 ottobre 2007, n. 348. La richiesta dell’espropriante di un ulteriore ribasso del 40% del valore venale delle aree già dimediato di cui al criterio di determinazione dell’indennità applicato e dichiarato in contrasto con la Costituzione perchè minore del prezzo di mercato delle aree espropriate, è quindi infondata, non potendo invero questa Corte elevarne la entità solo per l’acquiescenza degli espropriati, che non hanno impugnato la liquidazione dell’indennità di cui alla sentenza di merito oggetto d’impugnazione dell’espropriante solamente (Cass. 14 settembre 2007 n. 26725 e 21 giugno 1010 n. 14939).

2.2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, generico nella deduzione di carenze motivazionali in ordine all’adozione del criterio sintetico-comparativo, adottato dalla Corte d’appello per accertare il valore di mercato dell’area espropriata, non emergendo dal motivo di ricorso quali altri prezzi dovessero in concreto applicarsi e quali sentenze, con diverso contenuto e in via definitiva, dovessero in concreto prendersi in considerazione in luogo di quelle tenute presenti nella sentenza impugnata, nè specificandosi comunque quale fosse il prezzo ricavabile in concreto all’esito delle diverse comparazioni genericamente proposte, con conseguente non autosufficienza del motivo di impugnazione, che è quindi inammissibile.

2.3. Il rigetto dei primi due motivi del ricorso assorbe il terzo sulla disciplina delle spese.

3. In conclusione, il ricorso è infondato e da rigettare e, in base al principio di soccombenza, il ricorrente deve rimborsare ai controricorrenti, le spese del presente giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.200,00 (duemila duecento/00), dei quali Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, della Sezione Prima Civile della Corte di Suprema di Cassazione, il 2 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2011

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