Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17309 del 12/07/2013
Civile Sent. Sez. 6 Num. 17309 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: BISOGNI GIACINTO
Ud. 11/12/12
SENTENZA
Motivazione
semplificata
sul ricorso proposto da:
Armando Lallopizzi, elettivamente domiciliato in Roma,
via Crescenzio 20, presso lo studio dell’avv.to Gina
Tralicci, che lo rappresenta e difende, per mandato a
margine del ricorso, (comunicazioni richiesta al fax
06/68301118 e all’indirizzo di posta elettronica
certificata ginatralicci@ordineavvocatiroma.org );
– ricorrente contro
Ministero della Giustizia;
– intimato –
avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia
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Data pubblicazione: 12/07/2013
emesso in data
11 aprile 2011 e depositato il 5
settembre 2011, R.G. n. 526/2010;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Sergio Del Core che ha concluso per
il rigetto del ricorso;
motivazione semplificata della decisione;
Rilevato che:
1. Con ricorso del 19 aprile 2010 Armando Lallopizzi
ha chiesto alla Corte di appello di Perugia la
condanna del Ministero della Giustizia al
risarcimento, ex legge n.89/2001, del danno
subito per la durata eccessiva e non ragionevole
del giudizio iniziato il 22 ottobre 1992 davanti
al Giudice di pace di Roma e definito in appello
con sentenza del 30 settembre 2009.
2. La Corte di appello di Perugia ha accolto il
ricorso e ha liquidato il danno non patrimoniale
in complessivi 8.200 euro e le spese del giudizio
di merito in 580 euro (280 per diritti e 300 per
onorari).
3. Ricorre per cassazione Armando Lallopizzi
affidandosi ad unico motivo con il quale deduce
violazione e falsa applicazione dell’art. 91
c.p.c. in relazione alla liquidazione delle spese
processuali operata dalla Corte di appello.
4. Non svolge difese il Ministero della Giustizia.
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rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la
Ritenuto che
5. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto con
rideterminazione delle spese del giudizio di
merito nella misura richiesta e condanna del
Ministero al pagamento anche delle spese del
giudizio di cassazione.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto
impugnato in punto liquidazione delle spese del
giudizio di merito che ridetermina in euro 1.016,81, di
cui 36,81 per spese, 775,00 per diritti e 205,00 per
onorari. Condanna il Ministero della Giustizia al
pagamento della predetta somma e delle spese del
giudizio di cassazione r liquidate in euro 550 oltre 200
euro per esborsi t e agli accessori di legge, con
distrazione a favore dell’avv. Gina Tralicci
antistataria.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio
dell’il dicembre 2012.
P.Q.M.