Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17308 del 24/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 24/08/2016, (ud. 07/06/2016, dep. 24/08/2016), n.17308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9675-2015 proposto da:

B.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 106, presso lo studio dell’avvocato VACCARO

PAOLA, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO LAURI e

MASSIMO GARZILLI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL NAPOLI (OMISSIS) NORD;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1934/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/04/2014, R.G. N. 3377/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2016 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito l’Avvocato MASSIMO GARZILLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – La Corte di Appello di Napoli ha respinto l’appello di B.R. avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva rigettato il ricorso proposto nei confronti della ASL Napoli (OMISSIS) Nord, volto ad ottenere l’accertamento della nullità e/o inefficacia del licenziamento intimato il 30 giugno 2008 e la condanna della azienda resistente alla reintegrazione nel posto di lavoro in precedenza occupato ed al risarcimento del danno, quantificato in misura pari alle retribuzioni maturate dalla data del recesso sino a quella della effettiva riammissione in servizio.

2 – Al B., dirigente medico in regime di esclusività, la Azienda aveva contestato di aver svolto, senza autorizzazione, attività di chirurgia plastica estetica per conto della R.B. Cosmetic & Recostructive Surgery, operante in diversi centri, cliniche e studi professionali siti in (OMISSIS).

3 – La Corte territoriale, respinti tutti i motivi formulati in relazione ai vizi formali del procedimento, ha evidenziato, per quel che qui rileva, che:

a) l’art. 21 del regolamento per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria, nel prevedere la sospensione o la revoca della autorizzazione in caso di violazione della stessa, non esclude che la azienda possa agire anche in sede disciplinare per sanzionare l’inadempimento del dirigente medico;

b) il Tribunale aveva ritenuto la condotta provata e di gravità tale da giustificare il licenziamento e l’appellante in sede di gravame aveva censurato la decisione rilevando solo che il primo giudice avrebbe dovuto istruire la causa e non limitarsi a decidere sulla base della documentazione prodotta, tanto più che la ASL, costituitasi tardivamente, era decaduta da ogni mezzo di prova;

c) i fatti, in realtà, dovevano ritenersi pacifici in quanto risultanti dalla stessa documentazione prodotta dal B. e dalle sue ammissioni, sicchè non richiedevano un ulteriore accertamento;

d) la rilevanza sotto il profilo disciplinare della condotta e la gravità della stessa erano state evidenziate nella sentenza impugnata non censurate in modo specifico sul punto dall’appellante;

e) nessun rilievo poteva avere il generico richiamo contenuto nella parte conclusiva dell’appello agli argomenti sviluppati nel ricorso di primo grado, posto che i motivi di censura devono essere specifici e collegati alla decisione impugnata.

4 – Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso B.R. sulla base di un unico motivo, articolato in più punti. La Azienda Sanitaria Locale Napoli (OMISSIS) Nord non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con l’unico motivo di ricorso B.R. denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 3 “violazione ovvero falsa applicazione degli artt. 2119 e 1455 c.c. e della L. 15 luglio 1966, n. 604. art. 5 sotto il profilo della non conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità della valutazione operata dalla Corte di Appello in ordine alla proporzionalità tra il comportamento addebitato al lavoratore ed il recesso; violazione dell’art. 21 del regolamento per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria”. Il ricorrente, richiamata giurisprudenza di questa Corte, sostiene che il giudice di merito avrebbe omesso il doveroso accertamento sulla gravità dell’inadempimento e sulla congruità della sanzione espulsiva rispetto al fatto addebitato. Aggiunge che la Corte territoriale del tutto semplicisticamente aveva ritenuto che la previsione dell’art. 21 del regolamento non impedisse l’esercizio del potere disciplinare e che i fatti fossero pacifici, perchè ammessi dall’appellante e risultanti dalla stessa documentazione prodotta.

2 – Il ricorso è inammissibile.

La Corte territoriale, respinti i motivi di appello con i quali erano state riproposte le questioni relative alla regolarità del procedimento, nel merito ha osservato che la sentenza impugnata non era stata specificamente censurata quanto alla valutazione della gravità della condotta, poichè l’appellante si era limitato a sottolineare che la ASL, costituitasi tardivamente in giudizio, era decaduta da ogni mezzo di prova e, quindi, non aveva assolto all’onere sulla stessa gravante. Ha aggiunto il giudice di appello che non potevano essere apprezzate le argomentazioni svolte nel ricorso di primo grado giacchè i motivi di censura devono essere specifici e correlati alla motivazione della sentenza impugnata.

Il ricorso, nella parte in cui si duole della mancanza del giudizio di proporzionalità, non coglie il decisum e, di conseguenza, non lo censura adeguatamente, giacchè la Corte territoriale ha ritenuto che detta valutazione fosse preclusa in assenza di uno specifico motivo di appello.

2.1 – Egualmente inammissibili sono i motivi formulati in relazione alla errata interpretazione dell’art. 21 del regolamento ed alla violazione della L. n. 604 del 1966, art. 5 in quanto il ricorrente si è limitato a richiamare la motivazione della sentenza impugnata e ad affermarne la erroneità, senza indicare le ragioni per le quali la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che la possibilità di revoca della autorizzazione non escludesse l’esercizio dell’azione disciplinare e che non dovessero essere provati dalla ASL i fatti pacifici, ammessi dallo stesso appellante.

I motivi di ricorso per cassazione devono essere esposti con argomentazioni esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto; è pertanto inammissibile il motivo nel quale non vengano puntualmente esaminate le violazioni di legge asseritamente commesse dalla pronuncia impugnata o le carenze rinvenibili nella sua motivazione (Cass. 10.5.2000 n. 5924).

3 – La mancata costituzione della azienda intimata esime dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato dovuto dal ricorrente.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2016

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