Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17308 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 17/06/2021), n.17308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta M.C. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 26174-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.G.;

– intimato –

avverso la decisione n. 1636/2014 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

FIRENZE, depositata il 08/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/03/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI;

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle entrate ha chiesto la cassazione della sentenza n. 1636/12/14, depositata l’8/07/2014 dalla Commissione tributaria centrale, Sezione di Firenze, con la quale, confermando la decisione della Commissione di secondo grado, era stato accolto il ricorso della Immobiliare il Cedro di R.G. & C. s.a.s. (nelle more cessata), avverso la cartella esattoriale per l’Ilor relativa agli anni d’imposta 1975/1978.

Ha riferito che alla società era notificata la cartella a seguito di dichiarazione integrativa dell’imponibile Ilor, determinato secondo le modalità di calcolo previsto dal D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 16, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 1982, n. 516, in base agli avvisi di accertamento notificati il 4.11.1982, cioè successivamente all’entrata in vigore della medesima disciplina. Nelle more era intervenuta la sentenza n. 175 del 1986 della Corte Costituzionale, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale disposizione, nella parte in cui consentiva la notifica di accertamenti in rettifica o d’ufficio sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anzichè fino all’entrata in vigore del medesimo decreto legge. A seguito della pronuncia della Corte costituzionale il contribuente aveva ritenuto non più dovuto il pagamento, per l’illegittimità degli avvisi di accertamento -rientranti tra quelli notificati nel periodo compreso tra il 14.07.1982 ed il 15.03.1983 -, sulla base dei quali era stata prodotta la dichiarazione integrativa. Aveva in particolare ritenuto che, quale conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale, all’illegittimità degli avvisi seguisse anche la caducazione delle cartelle esattoriali.

Nel contenzioso dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado con decisione n. 78/9/1993 era stato rigettato il ricorso del contribuente. La Commissione tributaria di secondo grado invece, con la sentenza n. 132/3/1994, aveva accolto le ragioni della società e la Commissione tributaria centrale, con la sentenza ora impugnata, aveva confermato quella del giudice d’appello. La CTC ritenne che gli atti impositivi notificati durante il periodo di applicazione della domanda di condono erano nulli e al contribuente doveva essere riconosciuta l’applicabilità del D.L. n. 429 cit., art. 19, con conseguente diritto alla dichiarazione integrativa sulla base del dichiarato e non dell’accertato.

L’Agenzia delle entrate ha censurato la pronuncia con un unico motivo. Il contribuente non ha inteso produrre controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

preliminarmente deve esaminarsi se il ricorso sia stato notificato ritualmente. La causa fu instaurata dalla società di persone Il Cedro, che nelle more del giudizio, prima del ricorso in cassazione, risulta essere cessata e cancellata. L’Agenzia delle entrate ha provveduto a notificare il ricorso a R.G., nella qualità di “socio accomandatario della società”. Tale notificazione tuttavia non è sufficiente all’instaurarsi di un regolare contraddittorio. Nel processo tributario infatti l’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono – venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali – ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate. Ne discende che i soci, peculiari successori della società, subentrano ex art. 110 c.p.c., nella legittimazione processuale facente capo all’ente, in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovvero a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale.

Nel caso di specie il ricorso risulta notificato ad un solo socio, in ragione della posizione di accomandatario rivestita quando la società era in vita. Al fine invece dell’instaurazione di un contraddittorio completo è necessario chiamare in giudizio tutti i soci della compagine sociale cancellata.

P.Q.M.

Dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci della Il Cedro s.a.s.. Assegna alla ricorrente termine di gg. 90, dalla comunicazione della presente, per provvedere alle incombenze di notificazione. Rinvia la causa a nuovo ruolo. Si comunichi.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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