Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17308 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/07/2017, (ud. 26/06/2017, dep.13/07/2017),  n. 17308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. PICARDI Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10954/2012 R.G. proposto da:

Comune di Caronno Pertusella, rappresentata e difesa dall’Avv. A.

Carnelli e dall’Avv. P. De Sanctis Mangelli, in virtù di procura in

calce al ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio di

quest’ultimo, in Roma, Via Tommaso Salvini n. 55;

– ricorrente –

contro

U.P.M. Società cooperativa s.r.l.;

– resistente –

Equitalia esatri s.p.a.;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 125/27/11 depositata il 28 ottobre 2011.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 26 giugno

2017 dal Consigliere Dott. Francesca Picardi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

– In riferimento alla cartella esattoriale per la tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (cd. TARSU), periodo d’imposta 2006, notificata in data 11 aprile 2008, il Comune di Caronno Pertusella propone ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione tributaria regionale che ha accolto l’appello del contribuente.

Preliminarmente va affermata la regolare instaurazione del contraddittorio, attesa la regolarità delle notifiche. In proposito va ricordato che, in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, si applica, con riguardo al luogo della sua notificazione, la disciplina dettata dall’art. 330 c.p.c., in virtù del rinvio di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 2 (v. da ultimo Sez. U, n. 14916 20/07/2016, Rv. 640602-01).

– Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per carenza assoluta di motivazione in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2.

– Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione del L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 163, in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, non essendo tenuto il Comune, allorquando la Tarsu sia liquidata in base a denuncia ultrattiva, a notificare al contribuente alcun avviso prima dell’iscrizione a ruolo, ma solo la cartella di pagamento entro il terzo anno successivo alla definitività dell’accertamento.

– Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, dovendo ritenersi dovuto il tributo indipendentemente dal fatto che l’utente abbia utilizzato o meno il servizio.

– La prima censura è fondata, atteso che la motivazione della sentenza impugnata si esaurisce nella frase “questa commissione ritiene la eccezione sollevata dalla contribuente meritevole di accoglimento”, senza alcuna individuazione nè dell’eccezione accolta tra quelle proposte nè delle ragioni dell’accoglimento.

– Il provvedimento risulta, pertanto, del tutto carente di ogni motivazione e, quindi, nullo in quanto privo di un requisito di forma indispensabile, prescritto dall’art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e, per quanto riguarda il settore tributario, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, oltre che dall’art. 111 Cost., la cui assenza è denunciabile come violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 o art. 111 Cost. (v., per tutte, Sez. U, n. 5888 del 16/05/1992, Rv. 477253-01).

– L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento dei successivi e la cassazione della sentenza con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese.

PQM

 

accoglie il ricorso nel primo motivo, assorbiti gli altri;

cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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