Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17308 del 12/07/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 17308 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 11/12/12
SENTENZA

Motivazione
semplificata

sul ricorso proposto da:

Petar Bertanjo, in proprio e nella qualità di
procuratore speciale dei coeredi Dario Grakalic, Robert
Knapic, e Kristijan Knapic, nella qualità di erede di
Stefania Bertanja, a sua volta erede di Josip Cukon,
elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio 20,
presso lo studio dell’avv.to Nicola Staniscia, che lo
rappresenta e difende in virtù di procura notarile
allegata e mandato a margine del ricorso/ comunicazioni
richieste al fax 06/68301118 e all’indirizzo
nicolastaniscia@ordineavvocatiroma.org ;

– ricorrente –

Data pubblicazione: 12/07/2013

contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici
in Roma, via dei Portoghesi 12;

avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia
emesso in data 4 aprile 2011 e depositato il 19 maggio
2011, R.G. n. 702/2008;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Sergio Del Core che ha concluso per
il rigetto del ricorso;
rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la
motivazione semplificata della decisione;

Rilevato che:
1. Con ricorso del 7 luglio 2008 Petar Bertanjo, in
proprio e nella qualità di procuratore speciale
dei coeredi Dario Grakalic, Robert Knapic e
Kristijan Knapic, nella qualità di erede di
Stefania Bertanja Cukon, ha chiesto alla Corte di
appello di Perugia la condanna del Ministero
della Giustizia al risarcimento, ex legge
n.89/2001, del danno subito per la durata
eccessiva e non ragionevole di giudizi promossi da
Stefania Bertanja svoltosi davanti alla Pretura (e
al Tribunale) di Roma e quindi davanti alla Corte

2

– controricorrente –

di appello nel periodo fra il 10 settembre 1998 e
il 20 luglio 2007.
2. La Corte di appello di Perugia ha dichiarato il
ricorso inammissibile per nullità della procura,
conferita all’estero ma con autenticazione della
sottoscrizione

compiuta

dall’avv.to

Nicola

con conseguente difetto dello jus postulandl.
3.

Ricorre

per

cassazione

Petar

Bertanjo

affidandosi a tre motivi di impugnazione con i
quali deduce violazione e falsa applicazione: a)
dell’art. 182 c.p.c. novellato, dell’art. 112

c.p.c., error in procedendo

(ratifica e conferma

della sussistenza dello jus postulandi in capo al
difensore); b) degli artt. 24 della Costituzione
e 112 c.p.c., della legge n. 367/2001 e dell’art.
726 c.p.p.; c) dell’art. 24 della Costituzione.
4.

Si difende con controricorso il Ministero della
Giustizia.

Ritenuto che
/. Con il primo motivo di ricorso si deduce che il
novellato art. 182 c.p.c. ha introdotto il
principio della sanabilità ex tunc della procura
alle liti, principio che non è stato tenuto in
considerazione dalla Corte di appello che avrebbe
dovuto assegnare un termine per la rinnovazione
della procura invalida. Per altro verso il
ricorrente, ritenuta la possibilità di sanare la
procura alle liti anche in sede di legittimità ha

3

Staniscia privo del potere di certificazione e

allegato e trascritto nel ricorso copia di
mandato speciale alle liti da lui rilasciato
all’avv. Staniscia e certificazione, in data 26
giugno 2011, dell’autenticità della
sottoscrizione del mandato da parte dal Bertanjo
effettuata dal notaio Marina Pacic Cerin di Pola,

2. Il motivo è inammissibile sotto entrambi

i.

profili. La mancata assegnazione di un termine
per l’eventuale sanatoria della procura ritenuta
invalida non comporta violazione dell’art. 182
c.p.c., se non in caso di diniego del giudice a
fronte di una esplicita richiesta della parte,
che ben può attivarsi, come ha fatto
tardivamente, per il rilascio di una nuova e
valida procura nel caso in cui, come quello per
cui si controverte, la questione della validità
della procura sia stata oggetto della attività
defensionale e istruttoria. Il rilascio del nuovo
mandato riprodotto nel testo del ricorso per
cassazione è evidentemente irrilevante ai fini
dell’applicazione dell’art. 182 c.p.c. perché è
avvenuto dopo la pronuncia della Corte di appello
Impugnata per cassazione. Inoltre, coma ha
rilevato nel controricorso l’Amministrazione la
procura speciale rilasciata all’estero deve
essere legalizzata dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane, ai sensi
dell’art. 33, coma 2 del D.P.R. 28 dicembre 2000

7-?

4

nella Repubblica di Croazia.

n. 445, a meno che colui che l’ha rilasciata non
sia cittadino di un paese aderente alla
Convenzione dell’Ala del 5 ottobre 1961, la cui
adesione sia stata accettata dallo Stato
italiano, nel qual caso viene meno l’obbligo di
legalizzazione, risultando sufficiente la mera

altra specifica annotazione apposta da
un’autorità legittimata a certificare che il
documento prodotto è conforme all’originale.
Requisiti che non ricorrono nel caso in esame.

3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente
lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto
superata la presunzione di rilascio della procura
in Italia senza che l’Amministrazione convenuta
avesse fornito la prova contraria relativa al
conferimento all’estero. La censura appare
inammissibile perché attinente al merito della
decisione e non collegata alla indicazione di
violazione di norme contenuta nella rubrica del
motivo. In ogni caso deve rilevarsi come la
presunzione sia stata considerata superata dalla
Corte di appello in relazione sia alla mancata
risposta all’interrogatorio formale disposto
davanti alla Corte di appello, sia al
comportamento processuale del ricorrente (che si
è reso irreperibile presso il luogo della sua
residenza indicato nel ricorso, non ha indicato
il proprio indirizzo attuale nonostante una

98-49-37-J

5

formalità della apostille e cioè del timbro o di

esplicita richiesta della Corte di appello al
difensore il quale non ha fornito alcuna
giustificazione al riguardo) sia alla
considerazione per cui era ragionevole supporre
che il ricorrente non avesse lasciato il proprio
paese per venire a Roma a rilasciare una procura

proposizione di un ricorso finalizzato
all’ottenimento di una posta in gioco decisamente
modesta.
4. Con il terzo motivo di ricorso Petar Bertanjo
ribadisce l’eccepita violazione del suo diritto
di difesa consistito nel mancato avviso al suo
difensore

circa il

tempo e

il

luogo

dell’espletamento del suo interrogatorio formale.
Anche questa censura è inammissibile perché non
coglie la natio decidendi della Corte di appello
che, nel respingere tale eccezione, si è basata
sul differente regime di svolgimento degli atti
istruttori demandati per rogatoria ad autorità
giudiziaria straniera, ritenuto compatibile,
dalla giurisprudenza di legittimità, con l’ordine
pubblico interno ma soprattutto perché non tiene
conto della circostanza per cui la Corte di
appello, dopo aver constatato che la rogatoria
era rimasta inevasa, ha disposto l’assunzione
diretta dell’interrogatorio formale davanti a sé
ma il ricorrente non si è presentato a renderlo.
5.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile

6

all’avv. Staniscia al fine di consentire la

con condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di cassazione liquidate in complessivi 550

Così deciso in Roma nella camera di consiglio
dell’il dicembre 2012.

euro oltre spese prenotate a debito.

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