Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17307 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. II, 23/07/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 23/07/2010), n.17307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI SENISE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e

difesa dall’Avv. MELFI Raffaele giusta procura speciale per notaio

Polizio di Senise in data 4 settembre 2004, rep. n. 3801, raccolta n.

465, elettivamente domiciliato in Roma, via Tommaso D’Aquino n. 119,

presso lo studio dell’Avv. Carlo Marcone;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Taranto n. 3536/05,

depositata il 16 giugno 2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 maggio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha chiesto rimettersi la trattazione

de ricorso in pubblica udienza.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 16 giugno 2005, il Giudice di pace di Taranto accoglieva l’opposizione proposta da M.G. avverso il verbale di contestazione elevato dalla Polizia Municipale di Senise in data 15 novembre 2004, per la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, accertata a mezzo autovelox 105 SE (omologazione 909734 del 5 febbraio 2003), nel Comune di Senise.

Il Giudice di pace riteneva che non potesse essere dichiarata l’incompetenza per territorio, non essendo stata tempestivamente eccepita dal Comune di Senise, nè essendo stata rilevata d’ufficio entro la prima udienza, ai sensi dell’art. 33 cod. proc. civ., comma 2.

Riteneva invece di accogliere l’opposizione sotto il profilo che l’apparecchio autovelox in concreto utilizzato non era, al momento dell’accertamento, ancora stato omologato per poter essere impiegato senza la presenza degli agenti, in c.d. postazione fissa, nè era stato sottoposto a taratura.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre il Ministero dell’Interno sulla base di due motivi; l’intimato non ha svolto difese.

All’udienza del 26 ottobre 2009, la Corte disponeva l’acquisizione del fascicolo d’ufficio, del quale il Comune ricorrente aveva fatto tempestiva richiesta.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente Comune deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 22, dolendosi del fatto che il Giudice di pace di Taranto abbia respinto l’eccezione di incompetenza territoriale da esso Comune formulata nelle controdeduzioni inviate a mezzo posta, indicando come giudice competente il Giudice di pace di Chiaromonte. Competenza, questa, inderogabile, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, la cui violazione avrebbe dovuto essere rilevata d’ufficio dal Giudice di pace.

Il motivo è infondato.

Nel fascicolo d’ufficio, all’esame del quale il Collegio può procedere in considerazione della natura della censura proposta, non si rinvengono le deduzioni difensive che il Comune ricorrente assume di avere inviato a mezzo posta e delle quali il Giudice di pace non avrebbe tenuto conto, anche e soprattutto con riferimento alla eccezione di incompetenza per territorio in dette deduzioni formulata. Nè dalla documentazione inserita nel fascicolo del Comune ricorrente emerge la prova dell’avvenuta ricezione delle suddette deduzioni da parte della Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di pace di Taranto. E di tanto il Giudice di pace ha dato atto nella sentenza impugnata, affermando che il Comune di Senise – definito “opposto non costituito” – non aveva depositato la documentazione richiesta con il decreto di fissazione dell’udienza e con la successiva ordinanza con la quale era stato comunicato il differimento dell’udienza di prima comparizione.

In tale contesto, non può quindi ritenersi che il Giudice di pace sia incorso nella denunciata violazione di legge. Nè potrebbe ritenersi che la censura, nella parte in cui deduce la violazione delle norme in tema di competenza, possa essere presa in considerazione in questa sede per il solo fatto che il Giudice di pace ha trattato della questione di competenza, affermando la propria competenza territoriale sulla base di non condivisibili argomentazioni. In proposito, infatti, deve rilevarsi che la questione di competenza territoriale, per quanto riguarda il Comune ricorrente, risulta preclusa perchè non proposta tempestivamente dinnanzi al Giudice dell’opposizione. Il fatto, poi, che il Giudice di pace abbia esaminato la questione di competenza senza rilevare d’ufficio la propria incompetenza non può, del pari, essere dedotto in sede di legittimità, dal momento che deve escludersi che, nella specie, la questione sia stata “rilevata d’ufficio” dal detto Giudice alla prima udienza di comparizione, cosi come impone l’art. 38 cod. proc. civ., comma 3, con il che, anche da questo punto di vista, la questione deve ritenersi preclusa in questa sede.

Con il secondo motivo, il Comune lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 168 del 2002, art. 4 (recte: del D.L. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, in L. n. 168 del 2002). Ad avviso del Comune, l’omologazione in data 5 febbraio 2003 doveva ritenersi valida perchè conforme ai parametri indicati dall’art. 45 C.d.S., comma 6 e dall’art. 192 del regolamento, così come del resto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 15348 del 2005).

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha infatti avuto modo di affermare che “in tema di violazioni del codice della strada, alla luce degli artt. 200 e 201, recanti la speciale disciplina dell’accertamento e della contestazione, è legittimo l’accertamento successivo al momento della violazione, ove si consideri che quando questa viene accertata mediante dispositivi di controllo, l’accertamento è atto dell’organo di polizia stradale del tutto distinto dalla mera registrazione analogica o digitale ovvero dalla correlata documentazione fotografica o video del fatto che integra la violazione stessa, consistendo nella lettura, da parte degli organi di polizia, del supporto sul quale i dati sono registrati dall’apparecchiatura di controllo. Riguardo ai dispositivi di rilevamento della velocità, in particolare, è legittimo che essi operino anche in assenza degli organi di polizia stradale già alla stregua della disciplina (applicabile ratione temporis) anteriore all’entrata in vigore del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come convertito dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, e della novella del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, art. 4, convertito in L. 1 agosto 2003, n. 214, in quanto nessuna disposizione del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione esclude tale possibilità. Non l’esclude, infatti, l’art. 12 del codice, che si limita ad individuare gli organi cui è affidato l’espletamento dei servizi di polizia stradale, ma neppure l’art. 345 del regolamento di esecuzione, in quanto prevedere che le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità debbano essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale, e debbano essere nella disponibilità degli stessi, non ne implica affatto la presenza – come espressamente precisato dal D.P.R. 22 giugno 1999, n. 350, art. 5, per gli impianti di rilevazione degli accessi ai centri storici e alle zone a traffico limitato, ma soltanto, rispettivamente, che siano essi organi a decidere l’ubicazione degli apparecchi e i tempi del loro funzionamento, nonchè a prelevare e leggere i dati, e che siano solo essi a poter accedere agli apparati e ai dati. Pertanto, accanto alla detta necessità della gestione diretta e della disponibilità da parte degli organi di polizia stradale, l’unico limite alla possibilità di utilizzare dispositivi operanti senza la presenza degli organi di polizia della strada “per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione” (art. 45 C.d.S., comma 6), ivi compresi i dispositivi per il rilevamento della velocità, è rappresentato, nel regime anteriore al D.L. n. 121 del 2002, dalla necessità che essi siano omologati ed approvati, secondo l’art. 45 del codice e art. 192 reg. esec.” (Cass., n. 15348 del 2005).

Nel caso di specie, è la stessa sentenza impugnata a dare atto dell’esistenza dell’omologazione dell’apparecchiatura elettronica utilizzata per la rilevazione della velocità, rispetto alla quale, dunque, non era dovuta alcuna ulteriore specifica omologazione in base alle disposizioni legislative operanti in materia.

Il Giudice di pace di Taranto non si è quindi attenuto all’indicato principio.

Quanto poi alla ritenuta inidoneità dell’apparecchiatura stessa perchè non sottoposta alle periodiche verifiche e a taratura, è appena il caso di rilevare che la questione ha formato oggetto più volte di esame da parte di questa Corte, ed è stata risolta nel senso che le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per la rilevazione del superamento dei limiti di velocità stabiliti, di cui all’art. 142 C.d.S., non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale relativo alla verifica della taratura, poichè esso attiene alla materia c.d. metrologica, che è diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed appartiene alla competenza di autorità amministrative diverse da quelle legittimate alla rilevazione delle infrazioni al codice della strada” (Cass., n. 9846 del 2010; Cass., n. 23978 del 2007).

In conclusione, rigettato il primo motivo di ricorso e accolto il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altro Giudice di pace di Taranto, per l’esame degli ulteriori motivi di opposizione proposti dall’opponente.

Al giudice del rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo;

cassa la sentenza impugna e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, a diverso Giudice di pace di Taranto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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