Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17307 del 13/07/2017
Cassazione civile, sez. trib., 13/07/2017, (ud. 26/06/2017, dep.13/07/2017), n. 17307
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
Dott. PICARDI Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7797/2013 R.G. proposto da:
Comune di Palermo, rappresentato e difeso dall’Avv. Angela
Provenzani, elettivamente domiciliato presso la sede dell’Avvocatura
comunale in Palermo alla piazza Marina n. 39, per procura in calce
al ricorso;
– ricorrente –
contro
SIAT Società Industria Albergh. Turistiche s.p.a., rappresentata e
difesa dagli Avv.ti Angelo Cuva e Giovanni Palmeri, elettivamente
domiciliata presso lo studio del secondo in Roma alla piazza del
Fante n. 2, per procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sicilia n. 8/29/12 depositata il 20 gennaio 2012.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 26 giugno
2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.
Fatto
FATTO E DIRITTO
atteso che:
In relazione alla cartella di pagamento n. (OMISSIS) notificata a SIAT s.p.a. per la TARSU annualità 2003/2005 inerente un esercizio alberghiero, il Comune di Palermo ricorre per cassazione avverso la conferma in appello dell’annullamento di primo grado.
La controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura, in quanto non rilasciata dal sindaco: l’eccezione è infondata, poichè il mandato è sottoscritto dal vicesindaco, organo vicario (D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 53, comma 2), senza che rilevi la specificità dell’impedimento del sindaco, fatto interno dell’ente (così, per la procura conferita dal vicepresidente della provincia, Cass. 6 aprile 2010, n. 8220, Rv. 612851).
Il ricorso denuncia violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68, per aver il giudice d’appello ritenuto illegittima l’applicazione di una tariffa più gravosa per gli esercizi alberghieri rispetto alle civili abitazioni: il ricorso è fondato, poichè la delibera comunale che approvi per gli esercizi alberghieri una tariffa TARSU anche notevolmente superiore a quella delle civili abitazioni è legittima a norma del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68, essendo un dato di comune esperienza che tali esercizi abbiano una maggiore capacità produttiva di rifiuti (Cass. 12 marzo 2007, n. 5722, Rv. 596608; Cass. 3 agosto 2016, n. 16175, Rv. 640649; Cass. 7 dicembre 2016, n. 25214, Rv. 642030).
La controricorrente solleva eccezione di incostituzionalità del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68, che, così interpretato, violerebbe i principi costituzionali di uguaglianza e capacità contributiva: l’eccezione è manifestamente infondata, poichè la norma, come interpretata, non autorizza l’ente impositore a ignorare l’indice di produttività dei rifiuti, semmai gli consente di esercitare una potestà regolamentare differenziata per categorie e sottocategorie di attività, in base a verificabili dati di comune esperienza.
– Il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo esame (le parti informano sussistere ulteriore aspetto controverso per lamentata duplicazione di partite).
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017