Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17307 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/07/2017, (ud. 26/06/2017, dep.13/07/2017),  n. 17307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7797/2013 R.G. proposto da:

Comune di Palermo, rappresentato e difeso dall’Avv. Angela

Provenzani, elettivamente domiciliato presso la sede dell’Avvocatura

comunale in Palermo alla piazza Marina n. 39, per procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

SIAT Società Industria Albergh. Turistiche s.p.a., rappresentata e

difesa dagli Avv.ti Angelo Cuva e Giovanni Palmeri, elettivamente

domiciliata presso lo studio del secondo in Roma alla piazza del

Fante n. 2, per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 8/29/12 depositata il 20 gennaio 2012.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 26 giugno

2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Fatto

FATTO E DIRITTO

atteso che:

In relazione alla cartella di pagamento n. (OMISSIS) notificata a SIAT s.p.a. per la TARSU annualità 2003/2005 inerente un esercizio alberghiero, il Comune di Palermo ricorre per cassazione avverso la conferma in appello dell’annullamento di primo grado.

La controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura, in quanto non rilasciata dal sindaco: l’eccezione è infondata, poichè il mandato è sottoscritto dal vicesindaco, organo vicario (D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 53, comma 2), senza che rilevi la specificità dell’impedimento del sindaco, fatto interno dell’ente (così, per la procura conferita dal vicepresidente della provincia, Cass. 6 aprile 2010, n. 8220, Rv. 612851).

Il ricorso denuncia violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68, per aver il giudice d’appello ritenuto illegittima l’applicazione di una tariffa più gravosa per gli esercizi alberghieri rispetto alle civili abitazioni: il ricorso è fondato, poichè la delibera comunale che approvi per gli esercizi alberghieri una tariffa TARSU anche notevolmente superiore a quella delle civili abitazioni è legittima a norma del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68, essendo un dato di comune esperienza che tali esercizi abbiano una maggiore capacità produttiva di rifiuti (Cass. 12 marzo 2007, n. 5722, Rv. 596608; Cass. 3 agosto 2016, n. 16175, Rv. 640649; Cass. 7 dicembre 2016, n. 25214, Rv. 642030).

La controricorrente solleva eccezione di incostituzionalità del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68, che, così interpretato, violerebbe i principi costituzionali di uguaglianza e capacità contributiva: l’eccezione è manifestamente infondata, poichè la norma, come interpretata, non autorizza l’ente impositore a ignorare l’indice di produttività dei rifiuti, semmai gli consente di esercitare una potestà regolamentare differenziata per categorie e sottocategorie di attività, in base a verificabili dati di comune esperienza.

– Il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo esame (le parti informano sussistere ulteriore aspetto controverso per lamentata duplicazione di partite).

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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