Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17307 del 12/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 17307 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 11/12/12
SENTENZA

Motivazione
semplificata

sul ricorso proposto da:

Marina Babudro Bricic, nella qualità di erede di Anton
Babudro, elettivamente domiciliata in Roma, via
Crescenzio 20, presso lo studio dell’avv.to Gina
Tralicci (comunicazioni richieste al fax 06/68301118 e
all’indirizzo ginatralicci@ordineavvocatiroma.org ), che
la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine
del ricorso;

– ricorrente contro

e332,
209)

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici

,gfàkr

1

Data pubblicazione: 12/07/2013

in Roma, via dei Portoghesi 12;

– controri corrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia
emesso in data 8 novembre 2010 e depositato il 2

sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Sergio Del Core che ha concluso per
il rigetto del ricorso;
rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la
motivazione semplificata della decisione;

Rilevato che:
1. Con ricorso del 12 marzo 2007 Marina Babudro
Bricic, nella qualità di erede di Anton Babudro,
ha chiesto alla Corte di appello di Perugia la
condanna del Ministero della Giustizia al
risarcimento, ex legge n.89/2001, del danno
subìto per la durata eccessiva e non ragionevole
di un giudizio svoltosi davanti alla Pretura (e
al Tribunale) di Roma e quindi davanti alla Corte
di appello.
2. Si è costituito il Ministero della Giustizia e ha
chiesto dichiararsi la nullità della procura
rilasciata in favore dell’avv. Gina Tralicci
perché apparentemente conferita all’estero,
quindi senza l’osservanza della procedura

At72

2

dicembre 2010, R.G. n. 274/2007;

prevista in casi simili e con la conseguenza del
venir meno dello

jus

postulandl.

Ha chiesto

ammettersi interrogatorio formale della
ricorrente sulla circostanza del luogo del
rilascio della procura.
3. La Corte di appello di Perugia ha dichiarato il

ritenendo che fosse stata conferita all’estero ma
con autenticazione della sottoscrizione compiuta
dall’avv. Gina Tralicci inidonea, in relazione al
luogo di rilascio della procura, a esercitare il
potere di certificazione e di conseguenza ha
accertato il difetto dello

jus

postulandi

da

parte del difensore.
4.

Ricorre per cassazione Marina Babudro Bricic,
affidandosi a tre motivi di impugnazione con i
quali deduce violazione e falsa applicazione: a)
dell’art. 182 c.p.c. novellato, dell’art. 112
c.p.c.; b) degli artt. 154, 184 bis, 204 e 294
c.p.c.; c) dell’art. 221 c.p.c.

5. Si difende con controricorso il Ministero della
Giustizia.
Ritenuto che
6. Con il primo motivo di ricorso si deduce che il
novellato art. 182 c.p.c. ha introdotto il
principio della sanabilità ex tunc della procura
alle liti, principio che non è stato tenuto in
considerazione dalla Corte di appello che avrebbe
dovuto assegnare un termine per la rinnovazione

3

ricorso inammissibile per nullità della procura,

della procura invalida. Per altro verso la
ricorrente, ritenuta la possibilità di sanare la
procura alle liti anche in sede di legittimità ha
allegato e trascritto nel ricorso copia di
mandato speciale alle liti rilasciato da Brcic
Marina Babudro all’avv. Tralicci e

dell’autenticità della sottoscrizione del mandato
da parte della Brcic Marina Babudro effettuata
dal notaio Anka Poropat di Visnjan, nella
Repubblica di Croazia.

7. Il motivo

è inammissibile sotto entrambi i

profili. La mancata assegnazione di un termine
per l’eventuale sanatoria della procura ritenuta
invalida non comporta violazione dell’art. 182
c.p.c., se non in caso di diniego del giudice a
fronte di una esplicita richiesta della parte,
che ben può attivarsi, come ha fatto
tardivamente, per il rilascio di una nuova e
valida procura nel caso in cui, come quello per
cui si controverte, la questione della validità
della procura sia stata oggetto della attività
defensionale e istruttoria. Il rilascio del nuovo
mandato riprodotto nel testo del ricorso per
cassazione è evidentemente irrilevante ai fini
dell’applicazione dell’art. 182 c.p.c. perché è
avvenuto dopo la pronuncia della Corte di appello
impugnata per cassazione. Inoltre, come ha
rilevato nel controricorso l’Amministrazione la

4

certificazione, in data 27 giugno 2011,

procura speciale rilasciata all’estero deve
essere legalizzata dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane, ai sensi
dell’art. 33, coma 2 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445, a meno che colui che l’ha rilasciata non
sia cittadino di un paese aderente alla

adesione sia stata accettata dallo Stato
italiano, nel qual caso viene meno l’obbligo di
legalizzazione, risultando sufficiente la mera
formalità della apostille e cioè del timbro o di
altra specifica annotazione apposta da
un’autorità legittimata a certificare che il
documento prodotto è conforme all’originale.
Requisiti che non ricorrono nel caso in esame.
8. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente
ribadisce l’eccepita violazione del suo diritto
di difesa consistito nel mancato avviso al suo
difensore circa il tempo e il luogo
dell’espletamento del suo interrogatorio formale.
Anche questa censura è inammissibile perché non
coglie la ratio decidandi della Corte di appello
che, nel respingere tale eccezione, si è basata
sul differente regime di svolgimento degli atti
istruttori demandati per rogatoria ad autorità
giudiziaria straniera, ritenuto compatibile,
dalla giurisprudenza di legittimità, con l’ordine
pubblico interno ma soprattutto non tiene conto
della circostanza per cui la Corte di appello,

5

Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, la cui

dopo aver constatato che la rogatoria era rimasta
inevasa, ha disposto l’assunzione diretta
dell’interrogatorio formale per l’udienza dell’e
novembre 2010 in cui la ricorrente non è
comparsa.
9. Inoltre la ricorrente ribadisce l’eccezione di

espletato nel termine originariamente fissato
dall’ordinanza che aveva disposto la sua
assunzione per rogatoria internazionale, termine
prorogato dopo la sua scadenza e senza alcuna
istanza della parte interessata. La censura è
inammissibile perché assorbita dalle
considerazioni svolte con riferimento al primo
motivo di ricorso e alla constatazione da parte
della Corte di appello della impossibilità di
assumere il mezzo di prova per rogatoria con
conseguente provvedimento che ha disposto
l’espletamento diretto dell’interrogatorio
formale. In ogni caso va rilevato che, come
affermato correttamente dalla Corte di appello la
“titolarità” della richiesta di assunzione della
prova appartiene all’autorità giudiziaria dello
Stato richiedente cui è attribuito, in base alla
convenzione dell’Aja applicata dal giudice del
merito, il potere di rivolgersi con commissione
rogatoria all’autorità competente di un altro
Stato contraente per richiedergli il compimento
di un atto istruttorio. La commissione rogatoria

6

decadenza dall’interrogatorio formale non

ha pertanto un impulso officioso che caratterizza
tutto il sub-procedimento e che esclude la
possibilità della comminatoria di decadenza,
eccepita dalla difesa della ricorrente, dovendo
ritenersi insussistente la ragione
giustificatrice di una rimessione in termini, a

della prova, come conseguenza del mancato
espletamento dell’attività istruttoria domandata
dal giudice italiano all’autorità giudiziaria
straniera. La fissazione di un nuovo termine da
parte del giudice ha infatti una funzione di
programmazione della prosecuzione del processo e
di interlocuzione con l’autorità giudiziaria cui
è rivolta la richiesta di assunzione della prova
che prescinde dall’attivazione della parte.
10. Infine la ricorrente contesta il decreto
impugnato perché la Corte di appello avrebbe
omesso di pronunciare sull’eccezione di
inutilizzabilità dell’interrogatorio formale al
di fuori di un procedimento di falso ex art. 221
c.p.c. Tale affermazione è infondata sia quanto
all’assunto dell’omessa pronuncia sia quanto alla
deduzione della inutilizzabilità delle
dichiarazioni rese in sede di interrogatorio
formale al di fuori di un procedimento di querela
di falso ex art. 221 c.p.c. e al fine del
disconoscimento della sottoscrizione della
procura. Sul punto la Corte di appello ha già

g

rKs?,/

7

carico della parte che ha chiesto l’ammissione

chiarito che nella specie il Ministro della
Giustizia non ha

MASSO

in discussione

l’autografia della firma apposta in calce alla
procura ma ha eccepito che la procura non era
presumibilmente stata rilasciata in Italia sia
perché in essa non è indicato il luogo di

sua autenticità, sia perché la ricorrente è
residente in Croazia. La necessità della querela
di falso sussiste solo se diretta a contestare la
certificazione di autografia laddove la
presunzione di effettuazione in Italia della
autentica della sottoscrizione incontra la
possibilità di essere vinta con prova contraria
che nella specie è stata raggiunta a seguito
della mancata risposta all’interrogatorio formale
e alla valutazione delle circostanze indicate
nella motivazione della Corte di appello. Anche
questa censura deve quindi considerarsi
inammissibile perché non coglie la ratio
decidendl della Corte di appello.
11. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile
con condanna della ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di cassazione liquidate in complessivi 550
euro oltre spese prenotate a debito.

8

apposizione della firma e di certificazione della

Così deciso in Roma nella camera di consiglio

dell’il dicembre 2012.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA