Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17306 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/07/2017, (ud. 26/06/2017, dep.13/07/2017),  n. 17306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1912/2012 R.G. proposto da:

Comune di Albano Laziale, rappresentato e difeso dall’Avv. Michele

Proverbio, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Albano

Laziale alla via Vivaldi n. 11, per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Dolciaria Tassi s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo

Puccioni, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma

alla via Zanardelli n. 36, per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Equitalia Gerit s.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 629/1/10 depositata il 25 novembre 2010.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 26 giugno

2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha chiesto

accogliersi il ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

atteso che:

Il Comune di Albano Laziale ricorre per cassazione con due motivi avverso l’annullamento in appello della cartella di pagamento n. (OMISSIS) notificata a Dolciaria Tassi s.r.l. per la TARSU annualità 2003.

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione del D.Lgs. n. 193 del 2001, art. 71 (recte D.Lgs. n. 507 del 1993), L. n. 296 del 2006, art. 1, avendo il giudice d’appello annullato per omissione del previo avviso di accertamento una cartella di pagamento emessa in base alla denuncia del contribuente.

Il primo motivo è fondato: in materia di TARSU, il Comune è tenuto a emettere avviso di accertamento solo nei casi di denuncia incompleta, infedele od omessa, non anche quando liquidi la tassa in base ai dati esposti nella denuncia del contribuente, giacchè il previo avviso motivato è necessario ove l’ente rettifichi o accerti d’ufficio le condizioni di tassabilità, non anche quando accetti le condizioni di tassabilità denunciate dal contribuente (Cass. 23 aprile 2002, n. 5895, Rv. 553942; Cass. 16 dicembre 2003, n. 19255, Rv. 568970; Cass. 24 febbraio 2015, n. 3657, Rv. 634466); tali ovvi rilievi non sono messi in dubbio dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, che, quando parla di “accertamento d’ufficio (…) degli omessi versamenti”, si riferisce per ellissi agli omessi versamenti che necessitano di un’attività di accertamento, esclusi quindi gli omessi versamenti di imposta autoliquidata; pertanto, nella specie, ritenendo necessario l’avviso di accertamento per il recupero di tassa liquidata in conformità a denuncia, il giudice d’appello ha errato in diritto.

Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, avendo il giudice d’appello annullato per omessa indicazione del responsabile di procedimento una cartella di pagamento emessa su ruolo consegnato anteriormente al 1 giugno 2008.

Il secondo motivo è fondato: se riferita a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore al 1 giugno 2008, la cartella che ometta di indicare il responsabile del procedimento è ratione temporis salva dalla nullità D.L. n. 248 del 2007, ex art. 36, comma 4 ter, conv. L. n. 31 del 2008, mentre l’annullabilità è esclusa dalla disposizione generale della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, trattandosi di vizio formale di un provvedimento a contenuto vincolato, nè è prevista dalla disposizione specifica della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. a, norma minus quam perfecta perchè sprovvista di sanzione (Cass. 21 marzo 2012, n. 4516, Rv. 622198; Cass. 15 febbraio 2013, n. 3754, Rv. 625778; Cass. 12 gennaio 2016, n. 332, Rv. 638705); pertanto, nella specie, ritenendo che la cartella omissiva, seppur non nulla ratione temporis, fosse tuttavia annullabile, il giudice d’appello ha errato in diritto.

Il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese; non può aderirsi alla sollecitazione del Pubblico Ministero per una decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, in quanto il contenuto degli atti processuali non consente di escludere la sussistenza di questioni ulteriori a quelle oggi definite.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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