Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17306 del 12/07/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 17306 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 11/12/12
Motivazione
semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Enrico Tozzi, elettivamente domiciliato in Roma, via
Pompeo Magno 94, presso lo studio dell’avvocato Mauro
Longo

fax 06/96708811,

posta elettronica

posta elettronica

notifiche@morbinatilongo.it

certificata morbinatilongo@postecert.it ), dal quale è
rappresentato e difeso, per mandato a margine del
ricorso;

– ricorrente contro

9331
2012_

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in
carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici in Roma,

1

Data pubblicazione: 12/07/2013

via dei Portoghesi 12;

– controrícorrente e sul ricorso incidentale proposto da:
Ministero della Giustizia;

– ricorrente incidentale –

Esterina Vecchiarelli;
– intimata avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia
emesso in data 19 aprile 2010 e depositato il 23
giugno 2010, R.G. n. 78/09;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Sergio Del Core che ha concluso per
il rigetto del ricorso;
rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la
motivazione semplificata della decisione;

Rilevato che:
1. Con ricorso del 2 febbraio 2009 Enrico Tozzi ha
chiesto alla Corte di appello di Perugia la
condanna del Ministero della Giustizia al
risarcimento, ex legge n.89/2001, del danno
subito per la durata eccessiva e non ragionevole
del giudizio iniziato il 17 settembre 2001
davanti al Tribunale di Roma e definito in
appello con sentenza del 17 ottobre 2008.
2. La Corte di appello di Perugia ha accolto il
2

contro

ricorso liquidando in 600 euro l’equa riparazione
e in 250 euro le spese processuali a carico del
Ministero.
3. Ricorre per cassazione Enrico Tozzi affidandosi a
quattro motivi di impugnazione, illustrati con
memoria difensiva, tutti relativi all’ammontare

contrasto con i minimi tariffari e con le norme
di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. oltreché viziato
sotto il profilo della congruità e logicità della
motivazione.
4. Si difende con controricorso il Ministero della
Giustizia e propone ricorso incidentale basato su
un motivo di impugnazione con il quale deduce la
violazione dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001
e dell’art. 6 §1 della C.E.D.U. ritenendo
eccessiva la liquidazione dell’equa riparazione
operata dalla Corte di appello in 1.300 euro per
ogni anno di durata eccessiva del giudizio
presupposto.
Ritenuto che
5. Il ricorso incidentale è infondato essendosi
mossa la liquidazione della Corte di appello
all’interno

dei parametri

indicati dalla

giurisprudenza C.E.D.U. anche all’esito di una
determinazione rigorosa della durata eccessiva
del giudizio presupposto ascrivibile all’apparato
giudiziario.
6. Il ricorso principale è invece fondato e va

3

della liquidazione delle spese, ritenuto in

pertanto accolto con rideterminazione delle spese
del giudizio di merito nella misura indicata in
dispositivo e condanna del Ministero al pagamento
anche delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso incidentale, accoglie

punto di liquidazione delle spese del giudizio di
merito che ridetermina in complessivi euro 518,85, di
cui 28,85 per spese, 190 per diritti e 300 per onorari.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento
della predetta somma e delle spese del giudizio di
cassazione, liquidate in euro 550 oltre 200 euro per
esborsi, e agli accessori di legge, con distrazione a
favore dell’avv. Mauro Longo antistatario.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio
dell’il dicembre 2012.

il ricorso principale, cassa il decreto impugnato in

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