Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17305 del 12/07/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 17305 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 11/12/12
Motivazione
semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

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Esterina Vecchiarelli, elettivamente domiciliata in
Roma, via Pompeo Magno 94, presso lo studio
dell’avvocato Mauro Longo ( fax

06/96708811,

elettronica notifiche@morbinatilongo.it

posta

posta

elettronica certificata morbinatilongo@postecert.it ),
dal quale è rappresentata e difesa, per mandato a
margine del ricorso;

– ricorrente contro

933D

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in
carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici in Roma,

Data pubblicazione: 12/07/2013

via dei Portoghesi 12;

– controricorrente E sul ricorso incidentale proposto da:
Ministero della Giustizia;
– ricorrente incidentale –

Esterina Vecchiarelli;
– intimata avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia
emesso in data 19 aprile 2010 e depositato il 23
giugno 2010, R.G. n. 718/09;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Sergio Del Core che ha concluso per
il rigetto del ricorso;
rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la
motivazione semplificata della decisione;

Rilevato che:
1. Con ricorso del 22 giugno 2009 Esterina
Vecchiarelli ha chiesto alla Corte di appello di
Perugia la condanna del Ministero della Giustizia
al risarcimento, ex legge n.89/2001, del danno
su/alto per la durata eccessiva e non ragionevole
del giudizio iniziato il 16 ottobre 2002 davanti
al Tribunale di Velletri e definito in primo
grado con sentenza del 17 ottobre 2008.
2. La Corte di appello di Perugia ha accolto il
2

contro

ricorso liquidando in 3.000 euro l’equa
riparazione e in 350 euro le spese processuali a
carico del Ministero.
3. Ricorre per cassazione Esterina Vecchiarelli
affidandosi a quattro motivi di impugnazione,
illustrati con memoria difensiva, tutti relativi

ritenuto in contrasto con i minimi tariffari e
con le norme di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.
oltreché viziato sotto il profilo della congruità
e logicità della motivazione.
4. Si difende con controricorso il Ministero della
Giustizia e propone ricorso incidentale basato su
un motivo di impugnazione con il quale deduce la
violazione dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001
e dell’art. 6 §1 della C.E.D.U. ritenendo
eccessiva la liquidazione dell’equa riparazione
operata dalla Corte di appello in 1.300 euro per
ogni anno di durata eccessiva del giudizio
presupposto.
Ritenuto che
5. Il ricorso incidentale è infondato essendosi
mossa la liquidazione della Corte di appello
all’interno dei parametri

indicati dalla

giurisprudenza C.E.D.U. anche all’esito di una
determinazione rigorosa della durata eccessiva
del giudizio presupposto ascrivibile all’apparato
giudiziario.
6. Il ricorso principale è invece fondato e va

3

all’ammontare della liquidazione delle spese,

pertanto accolto con rideterminazione delle spese
del giudizio di merito nella misura richiesta e
condanna del Ministero al pagamento anche delle
spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso incidentale, accoglie

punto di liquidazione delle spese del giudizio di
merito che ridetermina in complessivi euro 959,85, di
cui 28,85 per spese, 471 per diritti e 460 per onorari.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento
della predetta somma e delle spese del giudizio di
cassazione, liquidate in euro 550, oltre 200 euro per
esborsi e agli accessori di legge, con distrazione a
favore dell’avv. Mauro Longo antistatario.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio
dell’ 11 dicembre 2012.

il ricorso principale, cassa il decreto impugnato in

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