Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17304 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. II, 23/07/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 23/07/2010), n.17304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18422/2008 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL

MASCHERINO 72, presso lo studio dell’avvocato SEVERA ENNIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CRISTALLI ANTONIA,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI MODENA;

– intimata –

avverso la sentenza n. cron. 1079/08 del GIUDICE DI PACE di CARPI,

depositata il 6.6.08;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Parte ricorrente impugna il provvedimento su indicato, che dichiarava inammissibile la sua opposizione perche proposta tardivamente.

2. – Lamenta l’erroneità della pronuncia del Giudice di Pace che dichiarava inammissibile, perchè tardivo, il ricorso proposto ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, ai sensi dell’art. 23, comma 1 della legge, non rilevando che il giorno di scadenza del termine computato (11 maggio 2008) era festivo (domenica) con conseguente proroga al giorno successivo non festivo (art. 155 c.p.c.).

3. – Il Giudice di Pace ha rilevato che l’ordinanza-ingiunzione fu notificata l’11 aprile 2008 e che il ricorso fu inoltrato a mezzo posta il 31 giorno successivo, dichiarando l’inammissibilità.

4. – Attivatasi procedura ex art. 375 CPC, il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

5. – All’udienza camerale il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

6. – Il ricorso è fondato e va accolto.

Dagli atti risulta che l’ordinanza-ingiunzione fu notificata l’11 aprile 2008. Il termine di 30 giorni scadeva, quindi, l’11 maggio 2008, domenica.

Il Giudice di Pace ha erroneamente dichiarato tardivo il ricorso senza tener conto che il giorno di scadenza era festivo con conseguente proroga al giorno successivo. Il ricorso era quindi tempestivo.

7. – Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.

P.T.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (Giudice di Pace di Carpi), che deciderà anche sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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