Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17304 del 19/08/2020

Cassazione civile sez. II, 19/08/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 19/08/2020), n.17304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1479/2016 proposto da:

C.N.U., R.S.S., elettivamente

domiciliati in Roma Via Tacito 10 presso lo studio dell’avvocato De

Bellis Alessia Tommasina che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Sportelli Vito;

– ricorrente –

contro

B.I., rappresentata e difesa dall’avvocato Gigante Michele

Gaetano;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1001/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 29/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2019 dal Consigliere Dr. COSENTINO ANTONELLO.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

I sigg.ri C.N.U. e R.S.S., proprietari di un immobile sovrastante quello della sig.ra B.I., hanno proposto ricorso, sulla scorta di tre motivi, per la cassazione della sentenza con cui la Corte d’appello di Bari, riformando la decisione del tribunale della stessa città, ha accolto la domanda della suddetta sig.ra B. di ripristino della canna fumaria a servizio dell’immobile, adibito a panificio, di proprietà di costei.

La Corte distrettuale – dopo affermato che il primo giudice aveva errato nel ritenere indeterminato l’oggetto della domanda attorea (conseguentemente negando l’ammissione dei mezzi istruttori e omettendo l’esame di merito), giacchè, si legge nell’impugnata sentenza, tale oggetto risultava sufficientemente definito già nella citazione introduttiva e, comunque, era stato adeguatamente precisato dall’attrice con la memoria ex art. 183 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) – ha accertato, in base alle risultanze della consulenza tecnica disposta nel giudizio di appello, che la canna fumaria era stata resa inservibile dai convenuti, avendone essi rimosso un tratto nel corso dei lavori di ristrutturazione del loro appartamento.

La sig.ra B.I. ha presentato controricorso.

La causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 17 dicembre 2019, per la quale solo la controricorrente ha depositato una memoria.

Con il primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, i sigg.ri C. e R. denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 164 c.p.c., in relazione all’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 3), in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa non rilevando l’indeterminatezza della domanda attorea e del bene oggetto dell’invocata tutela ripristinatoria. La nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza dell’oggetto, si argomenta nel mezzo di ricorso, non poteva ritenersi sanata dalla memoria di cui all’art. 183 c.p.c. nè, d’altra parte, potevano utilizzarsi i rilievi fotoplanimetrici prodotti in tale sede, essendo i medesimi privi di sottoscrizione o di conformità ad eventuali originali.

Il motivo è infondato; dall’esame diretto degli atti del giudizio di merito, a cui questa Corte deve procedere in ragione della natura processuale della doglianza, l’oggetto della domanda emerge sufficientemente identificato mediante il riferimento alla circostanza che la canna fumaria di cui si lamentava la soppressione attraversava l’appartamento sovrastante, di proprietà dei convenuti, e sboccava sul lastrico. L’ulteriore precisazione contenuta nella memoria ex art. 183 c.pc. era poi idonea a dissipare il dubbio su quale, delle due canne fumarie che attraversavano verticalmente l’immobile dei convenuti, fosse quella oggetto della domanda ripristinatoria.

Con il secondo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 61 c.p.c., in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa non rilevando la nullità della c.t.u., per la natura esplorativa della stessa e per avere il consulente acquisito ed utilizzato documenti non prodotti dall’attrice.

Il motivo va disatteso. La doglianza relativa alla natura esplorativa della consulenza disposta dalla Corte barese, va esclusa giudicata in base alla semplice lettura del quesito poso al consulente, debitamente trascritto alle pagg. 6/7 del ricorso per cassazione.

La doglianza relativa alle acquisizioni documentali effettuate dal c.t.u. va giudicata infonda in base al principio che “il consulente tecnico d’ufficio, ai sensi dell’art. 194 c.p.c., può acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori, rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza e costituenti il presupposto necessario per rispondere ai quesiti formulati, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse” (così Cass. 14577/12 che, in applicazione di tale principio, cassò la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile l’acquisizione, ad opera del consulente tecnico d’ufficio, di documentazione relativa alla certificazione catastale ed alla regolarità urbanistica di un immobile oggetto di divisione).

Nella specie i documenti che i ricorrenti lamentano essere stati indebitamente acquisiti dal c.t.u. sono il rilievo metrico dei luoghi, il progetto dell’edificio del 1963 e la documentazione catastale di supporto (pag. 7 del ricorso), ossia documenti che, per l’appunto, rappresentano “fatti accessori, rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza”, la cui acquisizione ad opera del c.t.u. deve ritenersi consentita ai sensi dell’art. 194 c.p.c..

Con il terzo motivo di ricorso, riferito anch’esso all’art. 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 890 c.c. in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa concedendo tutela ripristinatoria di una canna fumaria che risultava collocata, rispetto all’appartamento sovrastante, in violazione della disciplina delle distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi imposte dai regolamenti, in primis dal Regolamento Edilizio Comunale, al fine di preservare la salubrità e la sicurezza dei fondi vicini.

Il terzo motivo di ricorso va giudicato inammissibile in quanto pretende di introdurre nel giudizio di legittimità una questione nuova, non trattata nell’impugnata sentenza e della quale in ricorso non si precisa se ed in quali atti e con quali modalità sia stata dedotta nel giudizio di merito.

Va qui ribadito, in proposito, il consolidato orientamento di questa Corte alla cui stregua, qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (tra le tante, Cass. n. 32804/19).

Il ricorso va quindi, conclusivamente, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del raddoppio del contributo unificato ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.500 oltre Euro 200 per esborsi e altri accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2020

 

 

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