Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17304 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 17/06/2021), n.17304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO A. Maria – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 3579 del ruolo generale dell’anno

2015, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.F., rappresentato e difeso, giusta procura speciale a

margine del controricorso, dall’Avv.to Vincenzo Montagna,

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.to Vincenzo

Mallamaci, in Roma, alla Via Pompeo Trogo n. 21;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Basilicata n. 74/02/2014, depositata in data 30

gennaio 2014, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23 marzo 2021 dal Relatore Consigliere Dott.ssa Putaturo Donati

Viscido di Nocera Maria Giulia.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 74/02/2014, depositata in data 30 gennaio 2014, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Basilicata aveva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di A.F. avverso la sentenza n. 223/1/08 della Commissione tributaria provinciale di Matera che aveva accolto il ricorso proposto dal suddetto contribuente, esercente attività di costruzioni edilizie, avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale l’Ufficio aveva ripreso a tassazione nei confronti di quest’ultimo costi indebitamente dedotti, ai fini Irpef, Irap, e detratti ai fini Iva, per l’anno 2003, in relazione alla fattura n. 4/03 emessa dalla Toscana Servizi s.r.l. afferente ad operazioni ritenute oggettivamente inesistenti;

– avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito, con controricorso, il contribuente;

– l’Agenzia ha depositato memoria contenente istanza di estinzione del giudizio, stante l’avvenuta definizione agevolata del giudizio ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017; per la medesima ragione anche il contribuente ha depositato memoria contenente istanza di estinzione del giudizio;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 21 e 54, per avere la CTR ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento in questione, ancorchè dal p.v.c. della G.d.F. del 14.4.2005 si evincessero elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti (mancanza in capo alla società fatturante “Toscana servizi” s.r.l. – censita in Anagrafe tributaria e in CCIAA con l’attività di “servizi di pulizia”- di organizzazione e di mezzi per lo svolgimento dell’attività di costruzione; irregolarità formale della fattura in contestazione in violazione dell’art. 21 cit.) della inesistenza delle operazioni (lavori edili) di cui alla fattura in contestazione, senza che il contribuente avesse dimostrato l’effettiva realizzazione delle medesime (avendo fatto la CTR soltanto riferimento ad una vertenza sindacale di un lavoratore e al codice fiscale ritenuto riconducibile alla società fatturante);

– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39,artt. 2700 e 2697 c.c. per avere la CTR – a fronte di una serie di indizi gravi, precisi e concordanti della inesistenza delle operazioni fatturate (la mancanza di organizzazione, di mezzi, di beni strumentali e contabilità della società fatturante come da p.v.c. redatto dalla G.d.F., avente valenza di atto pubblico, la irregolarità formale per genericità della fattura in contestazione) – ritenuto detraibili i costi in questione senza che il contribuente avesse dimostrato l’effettiva esistenza delle operazioni (avendo la CTR fatto unicamente riferimento alla vertenza sindacale- della quale, come dedotto in sede di gravame, non era dato conoscere il collegamento con i lavori di cui alla fattura n. 4- e al codice fiscale riconducibile alla società fatturante);

– in prossimità dell’udienza camerale, l’Agenzia ha depositato memoria contenente istanza di dichiarazione di estinzione del giudizio, stante l’avvenuta definizione agevolata della controversia relativa all’avviso di accertamento in questione, avendo il contribuente A.F. presentato, in data 28.5.19, la relativa domanda ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017, reputata regolare in fase di controllo amministrativo;

– il contribuente ha, altresì, depositato memoria contenente richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, stante l’avvenuta definizione agevolata della controversia in questione;

– in conclusione, il giudizio va dichiarato estinto;

– le spese del giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 310 c.p.c., u.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio;

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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