Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17304 del 12/07/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 17304 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 11/12/12
Motivazione
semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Maria Laura Biagiarelli e Alberto Biagiarelli, in
proprio e nella qualità di eredi di Margherita
Scalfati, elettivamente domiciliati in Roma, via
~radi 17, presso lo studio dell’avv.to Claudio Conti
p.e.c.: claudiocontil@ordineavvocatiroma.org , fax
06/80830055), dal quale sono rappresentati e difesi,
per mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro

201,

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato e domiciliato in Roma, via dei

Aacr

1

Data pubblicazione: 12/07/2013

Portoghesi 12;

– controri corrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia
emesso in data 27 settembre 2010 e depositato il 21

sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Sergio Del Core che ha concluso per
il rigetto del ricorso;
rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la
motivazione semplificata della decisione;

Rilevato che:
1. Con ricorso del 27 marzo 2010 Maria Laura
Biagiarelli e Alberto Biagiarelli, in proprio e
nella qualità di eredi di Margherita Scalfati,
hanno chiesto alla Corte di appello di Perugia la
condanna del Ministero della Giustizia al
risarcimento, ex legge n.89/2001, del danno
subito per la durata eccessiva e non ragionevole
del giudizio civile iniziato nel 1999 dal loro
dante causa davanti al Tribunale di Latina.
2. La Corte di appello di Perugia ha dichiarato
inammissibile il ricorso per la sua genericità e
mancanza di indicazioni essenziali circa il
giudizio costituente il presupposto dell’azione
ex

legge

n. 89/2001 nonché per mancanza di

2

dicembre 2010, R.G. n. 831/2010;

allegazioni sulla sussistenza del danno morale.
3. Ricorrono per cassazione Maria Laura Biagiarelli
e Alberto Biagiarelli, in proprio e nella qualità
di eredi di Margherita Scalfati, affidandosi ad
unico motivo di impugnazione con il quale
deducono omessa, insufficiente e contraddittoria
I

ricorrenti

invocano

la

giurisprudenza di legittimità secondo cui,
accertato il superamento del termine di durata
ragionevole del processo, deve, almeno nella
normalità dei casi, ritenersi raggiunta anche la
prova della produzione di pregiudizi non
patrimoniali a carico delle parti.
4. Si difende con controricorso il Ministero della

Giustizia ed eccepisce l’inammissibilità del
ricorso in quanto a fronte della doppia
dacidendi

ratio

(mancanza di indicazione di elementi

essenziali per l’individuazione del giudizio
presupposto e mancanza di allegazioni in ordine
alla sussistenza del danno non patrimoniale) vi è
stata impugnazione solo della ritenuta assenza di
deduzioni circa la sussistenza del danno non
patrimoniale.
Ritenuto che
5. Il ricorso è inammissibile. L’eccezione sollevata
dal Ministero della Giustizia è fondata dato che
i ricorrenti non hanno impugnato la decisione
sotto il profilo della asserita mancata
indicazione degli elementi identificativi del

3

motivazione.

giudizio presupposto. I ricorrenti hanno peraltro
omesso di indicare tali elementi nel ricorso per
cassazione e hanno agito quali eredi di
Margherita Scalfati nonostante nel decreto della
Corte di appello perugina si specifichi che essi
avevano agito quali eredi di Giulio Scalfati.

statuizione circa la mancata allegazione di
elementi idonei a comprovare la sussistenza del
danno non patrimoniale deducendo un vizio
motivazionale ma illustrando il motivo di ricorso
con argomentazioni assertive di una errata
interpretazione in diritto del contenuto
dell’onere probatorio gravante sul ricorrente ex
legge n. 89/2001.

6. Va pertanto dichiara l’inammissibilità del
ricorso con condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e
condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del
giudizio di cassazione liquidate in 550 euro oltre
spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio
dell’il dicembre 2012.

Infine i ricorrenti hanno impugnato la

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