Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17303 del 12/07/2013
Civile Sent. Sez. 6 Num. 17303 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: BISOGNI GIACINTO
Ud. 11/12/12
Motivazione
semplificata
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Maria Laura Biagiarelli e Alberto Biagiarelli, in
proprio e nella qualità di eredi di Margherita
Scalfati, Rosetta Baroni e Cristina Scalfati, nella
qualità di eredi di Pasquale Scalfati, elettivamente
domiciliati in Roma, via Manfredi 17, presso lo studio
dell’avv.to Claudio Conti, dal quale sono rappresentati
e difesi, per mandato a margine del ricorso;
– ricorrenti contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro
2019_,
tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato e domiciliato in Roma, via dei
23,
Data pubblicazione: 12/07/2013
Portoghesi 12;
– controricorrente –
avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia
emesso in data 31 gennaio 2011 e depositato il 25
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Sergio Del Core che ha concluso per
il rigetto del ricorso;
rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la
motivazione semplificata della decisione;
Rilevato che:
1. Con ricorso del 15 febbraio 2010 Maria Laura
Biagiarelli e Alberto Biagiarelli, in proprio e
nella qualità di eredi di Margherita Scalfati,
Rosetta Baroni e Cristina Scalfati, nella qualità
di eredi di Pasquale Scalfati hanno chiesto alla
Corte di appello di Perugia la condanna del
Ministero della Giustizia al risarcimento,
ex
legge n.89/2001, del danno subìto per la durata
eccessiva e non ragionevole del giudizio civile
iniziato il 10 maggio 2002 e definito con
sentenza di appello del 16 settembre 2009.
2. La Corte di appello di Perugia ha dichiarato
nullo il ricorso per la sua genericità e mancanza
di indicazioni essenziali circa il giudizio
2
febbraio 2011, R.G. n. 155/2010;
costituente il presupposto dell’azione ex legge
n. 89/2001.
3. Ricorrono per cassazione Maria Laura Biagiarelli
e Alberto Biagiarelli, in proprio e nella qualità
di eredi di Margherita Scalfati, Rosetta Baroni e
Cristina Scalfati, nella qualità di eredi di
impugnazione con il quale deducono omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione.
Rilevano che la causa che ha dato luogo alla
sentenza emessa il 16 settembre 2009 è stata
specificamente indicata e descritta nel ricorso
così come i vari passaggi salienti del giudizio e
che insieme al ricorso è stata depositata la
sentenza che ha definito il giudizio, l’atto di
citazione introduttivo e i verbali delle udienze.
4. Si difende con controricorso il Ministero della
Giustizia.
Ritenuto che
5. Il ricorso è fondato. La mancata indicazione nel
ricorso per equa riparazione del giudice del
giudizio presupposto non comporta la nullità del
ricorso la cui completezza va valutata anche con
riferimento alla documentazione del giudizio
presupposto prodotta in copia e depositata
contestualmente al ricorso.
6. Va pertanto accolto il ricorso e cassato il
decreto impugnato con rinvio della controversia
alla Corte di appello di Perugia che in diversa
3
Pasquale Scalfati affidandosi ad unico motivo di
composizione, deciderà anche sulle spese del
giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto
impugnato e rinvia alla Corte di appello dà Perugia
che, in diversa composizione, deciderà anche sulle
Così deciso in Roma nella camera di consiglio
dell’il dicembre 2012.
spese del giudizio di cassazione.