Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17302 del 27/06/2019

Cassazione civile sez. I, 27/06/2019, (ud. 27/02/2019, dep. 27/06/2019), n.17302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29621/2017 proposto da:

H.A., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso

la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dagli avvocati Ottavio Pannone, Rocco Barbato, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, del 07/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/02/2019 da DI MARZIO MAURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale

MASTROBERARDINO PAOLA, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – H.A., cittadino del (OMISSIS), propone ricorso per tre mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 7 novembre 2017 con cui il Tribunale di Napoli ha respinto il ricorso avverso il diniego, da parte della competente Commissione territoriale, della protezione internazionale e di quella umanitaria.

2. – L’amministrazione intimata resiste.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia nullità del decreto per lesione del contraddittorio e del correlato diritto di difesa, violazione degli artt. 737 e 738 c.p.c., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, commi 10 e 11 artt. 101 e 128 c.p.c., art. 3 Cost. e art. 111 Cost., comma 2 e art. 24 Cost., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, censurando il decreto impugnato per avere il Tribunale omesso di fissare l’udienza di comparizione delle parti senza visionare la videoregistrazione del colloquio sostenuto dal richiedente in quanto non effettuata dall’amministrazione, nulla rilevando che, all’epoca, la Commissione territoriale non fosse tenuta all’effettuazione della videoregistrazione.

Il secondo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e 8, nonchè degli artt. 112 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, omessa o quantomeno insufficiente motivazione circa un punto decisivo, censurando il decreto impugnato laddove aveva ritenuto non credibile il racconto dell’interessato.

Il terzo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 14, lett. c), e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, motivazione contraddittoria circa un fatto decisivo, censurando il decreto impugnato nella parte concernente il rigetto della domanda di protezione sussidiaria.

2. – Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.

2.1. – E’ fondato il primo motivo.

Questa Corte ha difatti stabilito che nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, commi 10 ed 11 che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717).

A fronte di tale dato, non è condivisibile il rilievo svolto dal Tribunale, secondo cui, in sintesi, la documentazione dell’audizione del richiedente a mezzo di videoregistrazione non era nè prevista in via generale, nè obbligatoria all’epoca in cui la Commissione istruì il procedimento. Infatti, la previsione di cui all’art. 35 bis, comma 11 non è condizionata, quanto alla sua operatività, dall’entrata in vigore della norma che ha reso obbligatoria la videoregistrazione presso le commissioni: videoregistrazione che, del resto, poteva attuarsi anche prima dell’emanazione del D.L. n. 13 del 2017, giacchè in base al non più vigente D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, comma 2 bis, il colloquio poteva essere registrato con mezzi meccanici. Tale conclusione si giustifica, del resto, su di un piano di razionalità: giacchè se, per scelta legislativa, il Tribunale non può esimersi dal fissare l’udienza nei casi in cui non disponga degli elementi per apprezzare compiutamente, attraverso la videoregistrazione, l’audizione dell’interessato avanti alla commissione, non vi è ragione per ritenere che detta regola non operi per il periodo in cui la ripresa audiovisiva era non obbligatoria, ma facoltativa: quel che appare infatti decisivo – e idoneo a superare ogni diversa questione fondata sull’operatività ratione temporis delle regole applicabili al procedimento avanti alla commissione – è che nel nuovo rito camerale, per una precisa scelta del legislatore, una documentazione non videoregistrata del colloquio è inidonea ad esimere il tribunale dalla fissazione dell’udienza (in questi termini Cass. 11 gennaio 2019, n. 531).

2.2. – Gli altri motivi rimangono assorbiti.

3. – Il decreto è cassato in relazione al motivo accolto e rinviato al Tribunale di Napoli in diversa composizione, che si atterrà a quanto indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa in decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 27 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2019

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