Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17302 del 24/08/2016

Cassazione civile sez. lav., 24/08/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 24/08/2016), n.17302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15748/2015 proposto da:

SIR S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA ADRIANA 20, presso

lo studio dell’avvocato ANTONELLA LO CONTE, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FABIO MANTOVANI, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

Z.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LIVIO ANDRONICO 24, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA

LOIACONO ROMAGNOLI, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati CRISTINA ALLEGRO, GIAMPAOLO LANDO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 176/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 18/04/2015 R.G.N. 854/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito l’Avvocato LO CONTE ANTONELLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per la cessazione materia del

contendere in subordine inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 28 aprile 2015, ha confermato la decisione del giudice di primo grado con la quale, in accoglimento dell’opposizione all’ordinanza emessa L. n. 92 del 2012, ex art. 1, era stata accolta la domanda avanzata da Z.S. a fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato al predetto da SIR S.p.A. con missiva del 29/12/2012.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società, affidato a quattro motivi. Il lavoratore ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve osservarsi che con le memorie ex art. 378 entrambe le parti hanno dato atto di avere sottoscritto verbale sindacale di accordo transattivo, che producevano. Chiedevano, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.

2. Sulla base della documentazione prodotta va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Dal verbale di conciliazione in atti risulta, infatti, che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, dandosi atto “di aver inteso definire tra loro ogni questione oggetto del giudizio avanti alla Suprema Corte di Cassazione”. Le stesse, pertanto, si sono date reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, che va dichiarata in questa sede (v. fra le altre Cass. 8-7-2010 n. 16150, Cass. 30-1-2014 n. 2063), con compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità, in conformità alle richieste delle parti.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2016

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