Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17302 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. II, 23/07/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 23/07/2010), n.17302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15461/2008 proposto da:

VALET SRL in persona dell’amministratore unico, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio

dell’avvocato CARLETTI FIORAVANTE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BERTANI PIERLUIGI, giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

LEVANTE IMMOBILIARE SRL in persona dell’amministratore unico,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONDRAGONE 10, presso lo

studio dell’avvocato MASTRANGELI FRANCO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CANELLA UMBERTO, giusta mandato a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 538/2007 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

24.5.06, depositata il 16/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito per la ricorrente l’Avvocato Fioravante Cadetti che si riporta

agli scritti;

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Parte ricorrente, VALET SRL, impugna la sentenza n. 538/2007 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del 24.5.06, depositata il 16/04/2007.

Articola tre motivi di ricorso (1 motivo violazione degli artt. 1754 e 1755 c.c., 2 motivo vizio di motivazione, 3 motivo violazione della L. 3 febbraio 1989, n. 39, e omessa indagine d’ufficio).

Resiste con controricorso la parte intimata, LEVANTE IMMOBILIARE SRL. 2. – Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile per mancanza o inidoneità dei quesiti di cui all’art. 366 bis c.p.c.. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

3. – Parte resistente ha depositato memoria.

4. – All’udienza fissata per la camera di consiglio, il Procuratore Generale ha concluso concordando con le conclusioni del consigliere relatore.

5. – Il ricorso va dichiarato inammissibile, perchè i motivi formulati non rispondono alle prescrizioni indicati dall’art. 366 bis c.p.c.. Infatti, il ricorso, tenuto conto delle sopra indicate date di pronunzia e pubblicazione della sentenza impugnata, è soggetto “ratione temporis” (vedi D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) alle nuove disposizioni regolanti il processo di cassazione, tra cui segnatamente per quel che rileva, l’articolo 366 bis c.p.c., (inserito dall’art. 6 del citato D.Lgs.) a termini del quale nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo “si deve concludere a pena di inammissibilità con la formulazione di un questo di diritto” e nel caso di cui al 5 con la “chiara indicazione del fatto controverso”.

6. – L’impugnazione in esame, pur deducendo nei motivi cui è affidata, violazione e falsa applicazione di norme processuali e sostanziali non contiene la formulazione di alcun quesito di diritto, che deve essere esplicita, non potendosi essa ricavare dal contesto dal contesto del mezzo di impugnazione (Cass. SU 2007 n. 7258).

6.1 – In linea generale deve evidenziarsi che costituisce un dato ormai ampiamente recepito nella giurisprudenza della S.C. che la previsione dell’indispensabilità, a pena di inammissibilità, della individuazione dei quesiti di diritto e dell’enucleazione della chiara indicazione del “fatto controverso” per i vizi di motivazione imposti dal nuovo art. 366 bis c.p.c., secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità, risponde all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della controversia diversa da quella cui è pervenuta il provvedimento impugnato, e, nel contempo, con più ampia valenza, di estrapolare, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione (costituente l'”asse portante” della legge delega presupposto dal D.Lgs. n. 40 del 2006), il principio di diritto applicabile alla fattispecie. Pertanto, il quesito di diritto integra il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando altrimenti inadeguata, e quindi inammissibile, l’investitura stessa del giudice di legittimità (in questi termini v., ex multis, S.U. sent. nn. 14385/2007; 22640/2007, 3519/2008, 11535/2008, S.U., n. 26020/2008 e ordinanza, sez. 1^, n. 20409/2008).

Quanto ai requisiti ed alle caratteristiche del quesito., che deve necessariamente essere presente nel ricorso con riferimento a ciascun motivo (Cass. SU 2007 n. 36), ulteriormente è stato precisato che il quesito deve essere: a) esplicito (SU 2007 n. 7258; SU 2007 n. 23732; SU 2008 n. 4646) e non implicito; b) specifico, e cioè riferibile alla fattispecie e non generico (SU 2007 n. 36, SU 2008 n. 6420 e 8466); e) conferente, attinente cioè al decisum impugnato e rilevante rispetto all’impugnazione (SU 2007 n. 14235).

In sintesi il principio di diritto deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame.

Da ciò discende che è inammissibile non solo il ricorso nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconfcrente rispetto alla illustrazione dei motivi d’impugnazione; ovvero sia formulato in modo implicito, sì da dovere essere ricavato per via di interpretazione dal giudice; od ancora sia formulato in modo tale da richiedere alla Corte un inammissibile accertamento di fatto, od, infine, sia formulato in modo del tutto generico.

Quanto alla formulazione dei motivi nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, la censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (che svolge l’omologa funzione del quesito di diritto per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (v. S.U. sent. n. 20603/2007 e, successivamente, le ordinanze della sez. 3^ n. 4646/2008 e n. 16558/2008, nonchè le sentenze delle S.U. nn. 25117/2008 e n. 26014/2008). Il relativo requisito deve sostanziarsi in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata. Non soddisfa quindi tale requisito il motivo nel quale sia possibile individuare un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddetto ria od insufficiente la motivazione, soltanto all’esito della completa lettura della illustrazione e dell’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una specifica indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis (ord., sez. 3, n. 16002/2007; ord., sez. 3^, nn. 4309/2008, 4311/2008 e 8897/2008, cit., nonchè sent. S.U. n. 11652/2008). La appropriata formulazione del motivo richiede, quindi, che l’illustrazione venga corredata da una sintetica esposizione del fatto controverso, degli elementi di prova valutati in modo illogico o illogicamente trascurati, nonchè del percorso logico in base al quale si sarebbe dovuti pervenire, se Terrore non vi fosse stato, ad un accertamento di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione (v., da ultimo, ord., sez. 3^, n. 16567/2008).

6.2 – Il ricorso non risponde agli indicati requisiti. Nella specie, il primo motivo, che denunzia violazione di norme, non contiene quesiti di diritto; il secondo motivo, che denunzia vizi di motivazione, non solo non contiene il prescritto momento di sintesi, ma è palesemente inteso ad attivare un’inammissibile rivisitazione delle risultanze istruttorie in senso difforme dalla valutazione fattane dal giudice a quo estranea ai compiti ed ai poteri del giudice di legittimità; il 3 motivo, che pure denunzia vizi di violazione di legge e vizi di motivazione, manca dei necessari quesiti di diritto e di argomentazioni sulla seconda censura, ciò che è assorbente, mentre il rilievo che la CA potesse indagare d’ufficio sull’iscrizione all’albo non implica che ne avesse il dovere sollevando la parte interessata dal relativo onus probandi.

7. – Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 1.500,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

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