Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17302 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 18/03/2021, dep. 17/06/2021), n.17302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9295-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.M.I., nella qualità di chiamata all’eredità di

P.P.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.P. DA

PALESTRINA, 63, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA CONTALDI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO MARIA

NOVARESE;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 879/2013 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

TORINO, depositata il 18/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/03/2021 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Commissione Tributaria Centrale di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’impugnazione di R.M.I., erede di P.P.C., e rigettava quella proposta dall’Ufficio, in giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 1982, per reddito impresa derivante da partecipazione societaria.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso affidato a due motivi e, successivamente, deposita istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo la contribuente provveduto a presentare domanda di definizione agevolata della controversia ed a pagare il dovuto.

La contribuente si costituisce con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato affidato a sei motivi e, successivamente, deposita istanza di sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, conv. in L. n. 136 del 2018, nonchè di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 25, e art. 2909 c.c., nonchè artt. 112,324,327,329 c.p.c., per avere la CTC ritenuto ammissibile il tardivo ricorso incidentale della contribuente, e con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTC omesso di pronunciare su detta questione di rito.

Con il ricorso incidentale condizionato la contribuente ripropone le censure non esaminate dalla sentenza impugnata.

Entrambe le parti hanno depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, per intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria, svendo la parte contribuente presentato domanda del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 dei 2018, ed effettuato pagamento.

Le istanze possono essere accolte anche alla luce della documentazione versata in atti.

Le spese devono essere compensate come previsto dal citato art. 6, comma 13, (Cass. 11 novembre 2019, n. 29015, Cass. n. 29016 del 2019, Cass. n. 29017 del 2019, Cass. n. 29019 del 2019, Cass. n. 29020 del 2019; Cass. 6 novembre 2019, n. 28560; Cass. 5 novembre 2019, n. 28438).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

 

 

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