Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17302 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/07/2017, (ud. 26/06/2017, dep.13/07/2017),  n. 17302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22680/2011 R.G. proposto da:

AEROLAB s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Musacchio,

elettivamente domiciliata in Roma alla via Giunio Bazzoni n. 5

presso lo studio dell’Avv. Domenico Cirigliano, per procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GEOVEST s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Rita Colleluori,

elettivamente domiciliata in Roma alla via Emanuele Gianturco n. 11

presso il di lei studio, per procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

Comune di Sant’Agata Bolognese;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna n. 38/19/11 depositata il 21 marzo 2011.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 26 giugno

2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Letta la memoria depositata dalla ricorrente, che insiste per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

atteso che:

Nell’anno 2008 AEROLAB s.r.l., impresa d’elaborazione di modelli aerodinamici, presentava a GEOVEST s.r.l., concessionaria del Comune di Sant’Agata Bolognese, denuncia di variazione per ottenere l’esenzione integrale dalla TIA di una superficie del proprio impianto adibita a galleria del vento e l’esenzione parziale di una superficie adibita a officina; avverso la sentenza d’appello che dichiarava legittimo il rifiuto oppostole, AEROLAB ricorre per cassazione con cinque motivi.

Il primo motivo di ricorso denuncia vizio logico, per aver il giudice d’appello ritenuto determinanti agli effetti dell’assoggettamento a TIA i dati sull’impresa forniti dalla Camera di Commercio.

Il primo motivo è inammissibile, poichè non coglie la ratio decidendi, la quale, pur muovendo dalle risultanze camerali, evidenzia l’insufficienza di una semplice denuncia di variazione ai fini dell’esenzione tributaria; ratio conforme al principio per cui, rappresentando la TIA una variante della TARSU, grava sul detentore dell’immobile l’onere di provare la sussistenza dei presupposti delle esenzioni (Cass. 9 marzo 2012, n. 3756, Rv. 621909; Cass. 25 maggio 2016, n. 10787, Rv. 639990).

Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, L. n. 241 del 1990, art. 3, per difetto di motivazione del rifiuto opposto dal concessionario.

Il secondo motivo è inammissibile, poichè il giudizio di legittimità non ha ad oggetto l’atto tributario, ma la sentenza d’appello (Cass. 13 marzo 2009, n. 6134, Rv. 607319; Cass. 17 gennaio 2014, n. 841, Rv. 629004).

Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 9 reg. com. TIA, D.P.R. n. 158 del 1999, art. 4, il quarto violazione dell’art. 11 reg. com. TIA, per non aver il giudice d’appello riconosciuto che la superficie adibita a galleria del vento non produce rifiuti e che nell’officina si svolge attività industriale, ai fini, rispettivamente, dell’esenzione integrale e dell’esenzione parziale.

Il terzo motivo e il quarto sono inammissibili, poichè, sotto l’apparenza della denuncia per violazione di legge, chiedono al giudice di legittimità una nuova valutazione del materiale istruttorio sulle caratteristiche delle attività espletate nelle varie aree dell’impianto, mentre la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito (Cass. 17 novembre 2005, n. 23286, Rv. 585444; Cass. 26 gennaio 2015, n. 1414, Rv. 634358).

Il quinto motivo di ricorso denuncia violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, per aver il giudice d’appello negato la spettanza dell’esenzione con riferimento alle annualità pregresse (2005/2007) a ragione dell’omessa tempestiva impugnazione delle pertinenti fatture.

Il quinto motivo è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, investendo una ratio decidendi concorrente con altra autonoma e ora confermata (Cass. 23 ottobre 2001, n. 12976, Rv. 549794; Cass. 10 settembre 2004, n. 18240, Rv. 576958; Cass. 21 ottobre 2005, n. 20454, Rv. 583905); la ratio sulla mancata prova della spettanza dell’esenzione sorregge la pronuncia d’appello pur dopo l’elisione della ratio sulla mancata impugnazione delle fatture (quest’ultima invero facoltativa: Cass. 18 luglio 2016, n. 14675, Rv. 640514).

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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