Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17302 del 12/07/2013
Civile Sent. Sez. 6 Num. 17302 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: BISOGNI GIACINTO
Ud. 11/12/12
SENTENZA
Motivazione
semplificata
sul ricorso proposto da:
Ivka Mendikovic, nella qualità di erede di Ivan
Mendikovic, elettivamente domiciliata in Roma, via
Crescenzio 20, presso lo studio degli avv.ti Gina
Tralicci e Stefano Menicacci, che la rappresentano e
difendono in virtù di procura notarile e di procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso
P194
dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato in
20T
Roma presso i suoi uffici, in via dei Portoghesi 12;
– controricorrente –
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Data pubblicazione: 12/07/2013
avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia
emesso in data 17 gennaio 2011 e depositato il 28
aprile 2011, R.G. n. 742
2003
Medgp
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
il rigetto del ricorso;
rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la
motivazione semplificata della decisione;
Rilevato che:
1. Ivan Mendikovic, ha proposto alla Corte di
appello di Perugia azione risarcitoria, ex legge
n.89/2001.
2. La Corte di appello di Perugia ha dichiarato il
ricorso inammissibile per mancata specificazione
della residenza estera del ricorrente indicata in
modo insufficiente e quindi non univocamente
identificabile.
3.
Ricorre per cassazione Ivka Mendikovic, nella
qualità di erede di Ivan Mendikovic, affidandosi
ad un unico motivo di impugnazione con il quale
deduce violazione e falsa applicazione degli
artt. 115 e 116, 163 e 164, 230 e 292 c.p.c.
nonché dell’art. 112 c.p.c. per error in
procedendo.
4. Si difende con controricorso il Ministero della
Giustizia.
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Generale Dott. Sergio Del Core che ha concluso per
Ritenuto che
5. Il vizio derivante dall’insufficiente indicazione
della residenza del ricorrente è rilevabile
d’ufficio e ciò rende infondata la censura mossa
dalla ricorrente in base all’art. 112 c.p.c.;
6. Tuttavia, nella specie, è fondata la censura di
residenza del ricorrente, ai fini della
legittimità della dichiarazione di nullità del
ricorso, e ciò in quanto la indicazione dei dati
anagrafici delle parti di cui all’art. 163
c.p.c., coma 3 n. 2, è finalizzata a escludere
incertezze in merito alla identificazione delle
parti del giudizio, ipotesi questa che non
ricorre nel caso in esame in cui sono state
indicate la data e il luogo di nascita del
ricorrente, il codice fiscale e la città di
residenza (Laidi);
7. La dichiarazione di nullità è inoltre in
contrasto con il principio non controverso nella
giurisprudenza di legittimità secondo cui
l’omessa indicazione della residenza dell’attore,
in presenza della sola elezione di domicilio, è
sanata dalla costituzione del convenuto (Caso.
civ. sezione III, n. 466 del 23 gennaio 1982);
8. Va pertanto accolto il ricorso con conseguente
cassazione del decreto impugnato e rinvio della
causa alla Corte di appello di Perugia che, in
diversa composizione, deciderà anche sulle spese
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inidoneità della carente indicazione del luogo di
del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto
impugnato e rinvia anche per la decisione sulle spese
del giudizio di cassazione alla Corte di appello di
Perugia in diversa composizione.
dell’il dicembre 2012.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio